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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 10556/2026

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5 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza resa il 0 2/ 0 7/2 02 5 dall a Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto chenon è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del la Sostitut a P rocurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente in data 23/02/2026, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso; lette le conclusioni e la nota spese della difesa di parte civile [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l a sentenza impugnata la Corte di appello di Roma , p arzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 26 gennaio 2023, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di truffa aggravata ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché estinti per prescrizione e ha confermato le statuizioni civilidella sentenza di primo grado.

Si addebita ai due imputati di avere in concorso tra loro,con artifizi e raggiri, indotto in errore [OSCURATO:PERSONA] circa la legittimazione d i [OSCURATO:PERSONA] a vendere una imbarcazione di proprietà della Mediocredito italiana spa, così inducendolo a versare sul conto corrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, la somm a di complessivi euro 170.000 per acquistare il natante,mai consegnato; in particolare [OSCURATO:PERSONA] q uale legale rappresentante della società di intermediazione [OSCURATO:PERSONA] contribuiva a rassicurare il querelante circa la bontà e correttezza dell'operazione e circa il corretto avanzamento dell'affare rendendosi corresponsabile della truffa.

2. Avverso dett a pronunzia h a proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] , deducendo quanto segue. 2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata nel dichiarare il reato di truffa estinto per prescrizione ha confermato le statuizioni civili, applicando le regole della responsabilità civile e, di conseguenza, limitandosi ad accertare l'illecito aquiliano attenendosi al criterio del “più probabile che non”,anziché al principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio ”, che deve regolare la valutazione dell’illecito penale.

La Corte territoriale ha affermato che la mancanza di effettive prove a favore dell'innocenza dell'imputato in presenza di una causa estintiva impongono di confermare le statuizioni civili;così facendo, ha delimitato il proprio à mbito di cognizione secondo il criterio del “più probabile che non” e , valutata l a mancata evidenza dell'innocenza dell'imputato, ha concluso per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione , confermando la responsabilità civile.

Osserva il ricorrente che con sentenza del 28 Marzo 2024 n.36208 le S ezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio secondo cui nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzionedel reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva adottando le conseguenti statuizioni civili,ma è tenuto, stante la presenza della parte civile a valutare, anche a fronte di pr ove insufficienti e contraddittorie,la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nelmerito.

Numerose altre pronunzie hanno ribadito che il procedimento nel merito prevale comunque sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorie tà o insufficienza della prova;non vi è pertanto nessun dubbio in ordine alla necessità per il giudice di appello di valutare i fatti secondo i criteri della prova penale e pronunciarsi sulle statuizioni civili.

Nel caso in esame sussistemancanza di motivazione, poiché la Corte si è limitata a richiamare la causa estintiva ritenendola prevalente anche sullaprova non evidente dell'innocenza dell'imputato.

Sotto altro profiloricorre nel caso di specie il vizio di violazione di legge, poiché le sentenze devono essere motivate a pena di nullità e la motivazione deve essere completa,analitica e intrinsecamente coerente.

Quando l'imputato siacondannato anche al risarcimento del danno , il giudice di appello non può limitarsi a prendere atto che i termini di prescrizione sono medio tempore spirati , ma dovrà veri ficare la sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato.

Ne consegue che rimane intatto il potere della Corte di appello di prosciogliere l'imputato con formula dubitativa. 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso di dichiarare improcedibile l'azione penale per invalidità e tardività della querela.

La Corte di appello ha ritenuto infondate le questioni sollevate in merito al presunto mancato deposito della querela nei termini e nelle modalità previste dalla legge,sostenendo che la querela è stata legittimamente proposta dalla persona offesa in proprio e in qualità di legale rappresentante della società economicamente danneggiata;ha anche ritenuto che la querela non fosse tardiva perché proposta entro il termine di novantagiorni da quando la persona offesa aveva compreso di essere stata truffata,a sèguito dell’inutilità delle sue richieste di restituzione della somma di denaro versataquale pagamento di una barca mai consegnatagli; ha, peraltro , ha ritenuto che l’eventuale tardivitàrispetto all’acquisita conoscenza non assumerebbealcuna rilevanza, poiché il reato di truffa aggravata daldanno di particolare gravità era all’epoca dei fatti perseguibile d’ufficio ed è divenuto procedibile a querela in epoca successiva.

Il termine della querela dovrebbe di conseguenza riten e rsi decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova normativa, sicchè,anche sotto questo profilo , la querela sarebbe tempestiva.

Osserva il ricorrente che la querela è invalida per difetto di legittimazione in quantoGutierrez ha presentato la querela in proprio e come legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA],ma poichè il danno economico è stato subito dalla società la querela sporta in proprio non produce alcun effetto e quella sporta quale legale rappresentante non è valida, poiché avrebbe dovuto specificamente indicare la fonte dei poteri di rappresentanza, mentre nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] si è semplicemente qualificato come legale rappresentante della società senza indicare la fonte della sua legittimazione.

Inoltre,la querela è stata proposta oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge a decorreredall'epoca in cui la persona offesa ha avuto contezza del reato, poiché per stessa ammissione della persona offesa, scaduto l'ultimo termine previsto per il rimborso delle somme già versate si era reso conto dell'intera situazione, aveva continuato a inviare missive cui non aveva ricevuto risposta e,pertanto,aveva proposto querela l'11aprile 2016 ben oltre il termine di tre mesi.

L a persona offesa aveva già contezza di essere statavittima di una truffa sicché la querela deve ritenersi tardiva.

La tesi sostenuta dalla Corte di appello per cui l'introduzione della normativa che ha reso procedibile a querela le truffe aggravate dal danno patrimoniale di rilevante qualità ha prorogato il termine per la presentazione della querela,che pertanto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022, opera anche come sanatoria dell’eventuale querela tardiva non è condivisibile, poiché la persona offesa avrebbe dovuto presentare un'altra querela. 2.3.Vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 , 640 cod. pen. poiché la Corte haerroneamente ritenuto sussistente il concorso materiale dell'imputato nel reato con motivazione assolutamente contraddittoria, in quanto in contrasto con la realtà processuale accertata.

La Corte si è limitata a valorizzare le dichiarazioni della persona offesa la quale ha dichiarato di avere incontrato [OSCURATO:PERSONA] in occasione del primo viaggio a Roma, nel mese di giugno 2015; ma non ha considerato che dal2015 non vi sono stati movimenti di denaro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Osserva la difesa che questa ricostruzione si pone in contrasto con le altre emergenzeprocessuali e in particolare non considera che [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto nell'operazione fraudolenta soltanto in epoca successiva alle trattative tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e al trasferimento della somma di 170.000 eurotra il 26 maggio e il 16 giugno 2015 in favore di BMG.

Il fantomatico incontro nel giugno 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato riferito in querela edè stato introdotto dalla persona offesa solo allo scopo di coinvolgere anche [OSCURATO:PERSONA],mentre è processuale che questi si recò a visionare la barca solo il 15 ottobre 2015 e quindi il suo coinvolgimento nel tentativo di acquisto da Mediocredito in epoca successiva a luglio 2015 è stato dovuto soltanto alle difficoltà incontrate dal [OSCURATO:PERSONA] nel chiudere l'affare propedeutico alla vendita in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pertanto è del tutto estraneo alla formazione del documento di Centro leasing del giugno 2015 palesemente falso e nulla consente di ipotizzare che fosse a conoscenzadel riferimento di [OSCURATO:PERSONA] al Centro leasing, essendosi sempre riferito a Mediocredito.Questa ricostruzione è confermata dalla trascrizione dell'incontro del 4 dicembre 2015 in cui [OSCURATO:PERSONA] comunicadi non avere ricevuto il denaroe di non poter fissare una data precisa per la successiva vendita,fintanto che non fosse stato definito l'acquisto con la banca,con cui le trattative erano ancora in corso. [OSCURATO:PERSONA] è pertanto del tutto estraneo alle trattative tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il suo coinvolgimento è stato determinato dal tentativo di con cludere la complessiva operazione nell'assoluta inconsapevolezza del coinvolgimento della società Centro leasing a lui del tutto ignota. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha invece superato le emergenze processuali giungendo ad una ricostruzione arbitraria.

3. Con memoria trasmessa il 23 febbraio 2026 la difesa del ricorrente ha censurato le argomentazioni rese dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta.

4. Con nota trasmessa il 2 marzo 2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile costituita ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati al risarcimento dei danni e alpagamento di una provvisionale, nonché al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 6332,00 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ilricorso è inammissibil e perché re itera , in gran parte , le censure già formulate con l’appello, cui la Corte territoriale ha fornito adeguate risposte, congrue alle emergenze processuali e conformi ai princìpi dettati in tema dalla giurisprudenza di legittimità.

1.1. La prima censura è manifestamente infondata.

La giurisprudenza ha da tempo affermato il principio che il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, non può desumere le ragioni della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato in quanto, una volta chiamato a esprimersi sulla conferma delle statuizioni civili, anche per ritenere comunque ai fini penali la prevalenza di una causa estintiva, non può esimersi dal confutare in maniera specifica i motivi d'appello proposti dall'imputato al fine di escludere i presupposti per il proscioglimento nel merito, non solo con riguardo al parametro dell'evidenza della prova d'innocenza o dell'assenza assoluta di quella di colpevolezza, ma anche in relazione a quelli di contraddittorietà o insufficienza del compendio probatorio (ex multis, Sez. 5, n.1951 del 04/11/2020, dep. 2021, Beatrice, non mass.; Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322 - 01; Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013, Cologno, Rv. 256283 - 01; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani, Rv. 246138 -01).

Questo principio è stato di recente ribadito dal più alto consesso di legittimità il quale ha precisato che nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 -01).

In particolare è indubbio che nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 4, n. 29156 del 26/06/2024, Giuliani, Rv. 286861 -01).

Nel caso in esame, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di questi princìpi e,nel rilevare l'intervenuta estinzione del reato di truffa ascritto in concorso al [OSCURATO:PERSONA], ha comunque fornito adeguata motivazione in merito alla responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nella truffa, escludendo la possibilità di residui dubbi in merito al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda che lo ha tratto a giudizio: in particolare ha esaminato il merito della vicendasecondo i criteri processual-penalistici e ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa- che dimostrano il coinvol gimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione fraudolenta, sin dalla fase delle trattative per l'acquisto della imbarcazione- e la documentazione acquisita a loro riscontro .

La Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito di avere conosciuto [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:PERSONA] già in occasione del primo viaggio in Italia nel mese di giugno 2015, finalizzato ad ispezionare la barca.

In questa occasione, l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] avvenne nell'ufficio della società [OSCURATO:PERSONA] sita in Ostia, per discutere anche di alcune riparazioni da effettuare sul natante.

La Corte, peraltro, ha rilevato come la tesi difensiva, secondo cui il primo incontro tra le parti sarebbe avvenuto soltanto ad ottobre 2015, quando già la trattativa si era conclusa, trova esplicita smentita nella constatazione che nel mese di agosto 2015 la società [OSCURATO:PERSONA] rilasciava apposita fattura per l'importo totale versato dal [OSCURATO:PERSONA] pari a 170.000 euro, in quanto [OSCURATO:PERSONA] si era presentato come socio del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva preteso che anche la società di [OSCURATO:PERSONA] gli rilasciasse apposita fattura.

Il motivo di ricorso non si confronta con questo specifico aspetto della motivazione, che non trova in effetti altra spiegazione se non nella circostanza che l'imputato fosse perfettamente consapevole e attivamente coinvolto nella trattativa e in qualche modo anche nella conclusione dell'affare.

Così facendo il ricorso incorre nel vizio di genericità.

1.2. La censura in ordine alla invalidità della querela perché presentata da soggetto non legittimato è manifestamente infondata per le ragioni correttamente esposte nella sentenza (pag . 8 ) in cui si evidenzia come la querela è stata legittimamente presentata dalla persona offesa in proprio e in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], di cui risulta amministratore e socio unico azionista.

Certamente la querela non è tardiva poiché il reato all'epoca era perseguibile d’ufficio e,con l'entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022, che ha modificato il regime di procedibilità per il delitto di truffa aggravata dal danno patrimoniale di speciale entità,risulta ora perseguibile a querela della persona offesa.

Va detto che l'eventuale tardività della querela è stata sanata e comunque nel caso in esame la persona offesa si è poi costituita parte civile e,secondo consolidata giurisprudenza, tale c ostituzione è considerata espressione della volontà della parte civile di confermare l'intento punitivo nei confronti dell’imputato.

1.3. Il terzo motivo non è consentito poiché invoca una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda che è stata ampiamente sviscerata dai giudici di merito che sono concordemente pervenuti, in forza di argomentazioni logicamente coerenti e congrue alle emergenze processuali, ad affermare la responsabilità in concorso del [OSCURATO:PERSONA] per avere contribuito con il suo comportamento a garantire la serietà e fattibilità dell’operazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e a indurre la persona offesa, circuendola, a concluderela trattativa negoziale che lo avrebbe esposto a grave danno patrimoniale.

La Corte ha infatti correttamente evidenziato gli innumerevoli elementi di fatto che militano a favore della prospettazione accusatoria, rendendo al riguardo efficaci e convincenti argomentazioni basate su dati oggettivicon cui il ricorrente non si confronta.

Tra gli indici rivelatoridel pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda per cui è processo, la Corte d’appello ha valorizzato(pag. 16)una circostanza di stringente rilievo logico:la fattura emessa dalla società facente capo al [OSCURATO:PERSONA] nel mese di agosto 2015 in epoca precedente a quello che,nella ricostruzione perorata dalla difesa, avrebbe d o vuto essere il primo incontro tra la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nell’ottobre 2015.

2. Per le ragioni sin qui evidenziate , i l ricors o dev e essere dichiarat o inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e d i una somma in favore della Cassa delle ammendeche si ritiene congruo liquidare in euro tremila, in ragione del grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione.

La richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado sostenute dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] non può trovare accoglimento in quanto il predetto si è limitato a depositare in giudizio una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata,senza fornire alcun utile contributo al contraddittorio scritto e senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione propostidalla controparte ( ex multis , Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 -01; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298 - 01).

P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al paga m ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza resa il 0 2/ 0 7/2 02 5 dall a Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto chenon è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del la Sostitut a P rocurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente in data 23/02/2026, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso; lette le conclusioni e la nota spese della difesa di parte civile [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l a sentenza impugnata la Corte di appello di Roma , p arzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 26 gennaio 2023, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di truffa aggravata ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché estinti per prescrizione e ha confermato le statuizioni civilidella sentenza di primo grado. Si addebita ai due imputati di avere in concorso tra loro,con artifizi e raggiri, indotto in errore [OSCURATO:PERSONA] circa la legittimazione d i [OSCURATO:PERSONA] a vendere una imbarcazione di proprietà della Mediocredito italiana spa, così inducendolo a versare sul conto corrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, la somm a di complessivi euro 170.000 per acquistare il natante,mai consegnato; in particolare [OSCURATO:PERSONA] q uale legale rappresentante della società di intermediazione [OSCURATO:PERSONA] contribuiva a rassicurare il querelante circa la bontà e correttezza dell'operazione e circa il corretto avanzamento dell'affare rendendosi corresponsabile della truffa. 2. Avverso dett a pronunzia h a proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] , deducendo quanto segue. 2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata nel dichiarare il reato di truffa estinto per prescrizione ha confermato le statuizioni civili, applicando le regole della responsabilità civile e, di conseguenza, limitandosi ad accertare l'illecito aquiliano attenendosi al criterio del “più probabile che non”,anziché al principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio ”, che deve regolare la valutazione dell’illecito penale. La Corte territoriale ha affermato che la mancanza di effettive prove a favore dell'innocenza dell'imputato in presenza di una causa estintiva impongono di confermare le statuizioni civili;così facendo, ha delimitato il proprio à mbito di cognizione secondo il criterio del “più probabile che non” e , valutata l a mancata evidenza dell'innocenza dell'imputato, ha concluso per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione , confermando la responsabilità civile. Osserva il ricorrente che con sentenza del 28 Marzo 2024 n.36208 le S ezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio secondo cui nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzionedel reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva adottando le conseguenti statuizioni civili,ma è tenuto, stante la presenza della parte civile a valutare, anche a fronte di pr ove insufficienti e contraddittorie,la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nelmerito. Numerose altre pronunzie hanno ribadito che il procedimento nel merito prevale comunque sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorie tà o insufficienza della prova;non vi è pertanto nessun dubbio in ordine alla necessità per il giudice di appello di valutare i fatti secondo i criteri della prova penale e pronunciarsi sulle statuizioni civili. Nel caso in esame sussistemancanza di motivazione, poiché la Corte si è limitata a richiamare la causa estintiva ritenendola prevalente anche sullaprova non evidente dell'innocenza dell'imputato. Sotto altro profiloricorre nel caso di specie il vizio di violazione di legge, poiché le sentenze devono essere motivate a pena di nullità e la motivazione deve essere completa,analitica e intrinsecamente coerente. Quando l'imputato siacondannato anche al risarcimento del danno , il giudice di appello non può limitarsi a prendere atto che i termini di prescrizione sono medio tempore spirati , ma dovrà veri ficare la sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato. Ne consegue che rimane intatto il potere della Corte di appello di prosciogliere l'imputato con formula dubitativa. 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso di dichiarare improcedibile l'azione penale per invalidità e tardività della querela. La Corte di appello ha ritenuto infondate le questioni sollevate in merito al presunto mancato deposito della querela nei termini e nelle modalità previste dalla legge,sostenendo che la querela è stata legittimamente proposta dalla persona offesa in proprio e in qualità di legale rappresentante della società economicamente danneggiata;ha anche ritenuto che la querela non fosse tardiva perché proposta entro il termine di novantagiorni da quando la persona offesa aveva compreso di essere stata truffata,a sèguito dell’inutilità delle sue richieste di restituzione della somma di denaro versataquale pagamento di una barca mai consegnatagli; ha, peraltro , ha ritenuto che l’eventuale tardivitàrispetto all’acquisita conoscenza non assumerebbealcuna rilevanza, poiché il reato di truffa aggravata daldanno di particolare gravità era all’epoca dei fatti perseguibile d’ufficio ed è divenuto procedibile a querela in epoca successiva. Il termine della querela dovrebbe di conseguenza riten e rsi decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova normativa, sicchè,anche sotto questo profilo , la querela sarebbe tempestiva. Osserva il ricorrente che la querela è invalida per difetto di legittimazione in quantoGutierrez ha presentato la querela in proprio e come legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA],ma poichè il danno economico è stato subito dalla società la querela sporta in proprio non produce alcun effetto e quella sporta quale legale rappresentante non è valida, poiché avrebbe dovuto specificamente indicare la fonte dei poteri di rappresentanza, mentre nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] si è semplicemente qualificato come legale rappresentante della società senza indicare la fonte della sua legittimazione. Inoltre,la querela è stata proposta oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge a decorreredall'epoca in cui la persona offesa ha avuto contezza del reato, poiché per stessa ammissione della persona offesa, scaduto l'ultimo termine previsto per il rimborso delle somme già versate si era reso conto dell'intera situazione, aveva continuato a inviare missive cui non aveva ricevuto risposta e,pertanto,aveva proposto querela l'11aprile 2016 ben oltre il termine di tre mesi. L a persona offesa aveva già contezza di essere statavittima di una truffa sicché la querela deve ritenersi tardiva. La tesi sostenuta dalla Corte di appello per cui l'introduzione della normativa che ha reso procedibile a querela le truffe aggravate dal danno patrimoniale di rilevante qualità ha prorogato il termine per la presentazione della querela,che pertanto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022, opera anche come sanatoria dell’eventuale querela tardiva non è condivisibile, poiché la persona offesa avrebbe dovuto presentare un'altra querela. 2.3.Vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 , 640 cod. pen. poiché la Corte haerroneamente ritenuto sussistente il concorso materiale dell'imputato nel reato con motivazione assolutamente contraddittoria, in quanto in contrasto con la realtà processuale accertata. La Corte si è limitata a valorizzare le dichiarazioni della persona offesa la quale ha dichiarato di avere incontrato [OSCURATO:PERSONA] in occasione del primo viaggio a Roma, nel mese di giugno 2015; ma non ha considerato che dal2015 non vi sono stati movimenti di denaro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Osserva la difesa che questa ricostruzione si pone in contrasto con le altre emergenzeprocessuali e in particolare non considera che [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto nell'operazione fraudolenta soltanto in epoca successiva alle trattative tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e al trasferimento della somma di 170.000 eurotra il 26 maggio e il 16 giugno 2015 in favore di BMG. Il fantomatico incontro nel giugno 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato riferito in querela edè stato introdotto dalla persona offesa solo allo scopo di coinvolgere anche [OSCURATO:PERSONA],mentre è processuale che questi si recò a visionare la barca solo il 15 ottobre 2015 e quindi il suo coinvolgimento nel tentativo di acquisto da Mediocredito in epoca successiva a luglio 2015 è stato dovuto soltanto alle difficoltà incontrate dal [OSCURATO:PERSONA] nel chiudere l'affare propedeutico alla vendita in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pertanto è del tutto estraneo alla formazione del documento di Centro leasing del giugno 2015 palesemente falso e nulla consente di ipotizzare che fosse a conoscenzadel riferimento di [OSCURATO:PERSONA] al Centro leasing, essendosi sempre riferito a Mediocredito.Questa ricostruzione è confermata dalla trascrizione dell'incontro del 4 dicembre 2015 in cui [OSCURATO:PERSONA] comunicadi non avere ricevuto il denaroe di non poter fissare una data precisa per la successiva vendita,fintanto che non fosse stato definito l'acquisto con la banca,con cui le trattative erano ancora in corso. [OSCURATO:PERSONA] è pertanto del tutto estraneo alle trattative tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il suo coinvolgimento è stato determinato dal tentativo di con cludere la complessiva operazione nell'assoluta inconsapevolezza del coinvolgimento della società Centro leasing a lui del tutto ignota. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha invece superato le emergenze processuali giungendo ad una ricostruzione arbitraria. 3. Con memoria trasmessa il 23 febbraio 2026 la difesa del ricorrente ha censurato le argomentazioni rese dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta. 4. Con nota trasmessa il 2 marzo 2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile costituita ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati al risarcimento dei danni e alpagamento di una provvisionale, nonché al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 6332,00 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ilricorso è inammissibil e perché re itera , in gran parte , le censure già formulate con l’appello, cui la Corte territoriale ha fornito adeguate risposte, congrue alle emergenze processuali e conformi ai princìpi dettati in tema dalla giurisprudenza di legittimità. 1.1. La prima censura è manifestamente infondata. La giurisprudenza ha da tempo affermato il principio che il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, non può desumere le ragioni della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato in quanto, una volta chiamato a esprimersi sulla conferma delle statuizioni civili, anche per ritenere comunque ai fini penali la prevalenza di una causa estintiva, non può esimersi dal confutare in maniera specifica i motivi d'appello proposti dall'imputato al fine di escludere i presupposti per il proscioglimento nel merito, non solo con riguardo al parametro dell'evidenza della prova d'innocenza o dell'assenza assoluta di quella di colpevolezza, ma anche in relazione a quelli di contraddittorietà o insufficienza del compendio probatorio (ex multis, Sez. 5, n.1951 del 04/11/2020, dep. 2021, Beatrice, non mass.; Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322 - 01; Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013, Cologno, Rv. 256283 - 01; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani, Rv. 246138 -01). Questo principio è stato di recente ribadito dal più alto consesso di legittimità il quale ha precisato che nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 -01). In particolare è indubbio che nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 4, n. 29156 del 26/06/2024, Giuliani, Rv. 286861 -01). Nel caso in esame, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di questi princìpi e,nel rilevare l'intervenuta estinzione del reato di truffa ascritto in concorso al [OSCURATO:PERSONA], ha comunque fornito adeguata motivazione in merito alla responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nella truffa, escludendo la possibilità di residui dubbi in merito al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda che lo ha tratto a giudizio: in particolare ha esaminato il merito della vicendasecondo i criteri processual-penalistici e ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa- che dimostrano il coinvol gimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione fraudolenta, sin dalla fase delle trattative per l'acquisto della imbarcazione- e la documentazione acquisita a loro riscontro . La Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito di avere conosciuto [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:PERSONA] già in occasione del primo viaggio in Italia nel mese di giugno 2015, finalizzato ad ispezionare la barca. In questa occasione, l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] avvenne nell'ufficio della società [OSCURATO:PERSONA] sita in Ostia, per discutere anche di alcune riparazioni da effettuare sul natante. La Corte, peraltro, ha rilevato come la tesi difensiva, secondo cui il primo incontro tra le parti sarebbe avvenuto soltanto ad ottobre 2015, quando già la trattativa si era conclusa, trova esplicita smentita nella constatazione che nel mese di agosto 2015 la società [OSCURATO:PERSONA] rilasciava apposita fattura per l'importo totale versato dal [OSCURATO:PERSONA] pari a 170.000 euro, in quanto [OSCURATO:PERSONA] si era presentato come socio del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva preteso che anche la società di [OSCURATO:PERSONA] gli rilasciasse apposita fattura. Il motivo di ricorso non si confronta con questo specifico aspetto della motivazione, che non trova in effetti altra spiegazione se non nella circostanza che l'imputato fosse perfettamente consapevole e attivamente coinvolto nella trattativa e in qualche modo anche nella conclusione dell'affare. Così facendo il ricorso incorre nel vizio di genericità. 1.2. La censura in ordine alla invalidità della querela perché presentata da soggetto non legittimato è manifestamente infondata per le ragioni correttamente esposte nella sentenza (pag . 8 ) in cui si evidenzia come la querela è stata legittimamente presentata dalla persona offesa in proprio e in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], di cui risulta amministratore e socio unico azionista. Certamente la querela non è tardiva poiché il reato all'epoca era perseguibile d’ufficio e,con l'entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022, che ha modificato il regime di procedibilità per il delitto di truffa aggravata dal danno patrimoniale di speciale entità,risulta ora perseguibile a querela della persona offesa. Va detto che l'eventuale tardività della querela è stata sanata e comunque nel caso in esame la persona offesa si è poi costituita parte civile e,secondo consolidata giurisprudenza, tale c ostituzione è considerata espressione della volontà della parte civile di confermare l'intento punitivo nei confronti dell’imputato. 1.3. Il terzo motivo non è consentito poiché invoca una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda che è stata ampiamente sviscerata dai giudici di merito che sono concordemente pervenuti, in forza di argomentazioni logicamente coerenti e congrue alle emergenze processuali, ad affermare la responsabilità in concorso del [OSCURATO:PERSONA] per avere contribuito con il suo comportamento a garantire la serietà e fattibilità dell’operazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e a indurre la persona offesa, circuendola, a concluderela trattativa negoziale che lo avrebbe esposto a grave danno patrimoniale. La Corte ha infatti correttamente evidenziato gli innumerevoli elementi di fatto che militano a favore della prospettazione accusatoria, rendendo al riguardo efficaci e convincenti argomentazioni basate su dati oggettivicon cui il ricorrente non si confronta. Tra gli indici rivelatoridel pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda per cui è processo, la Corte d’appello ha valorizzato(pag. 16)una circostanza di stringente rilievo logico:la fattura emessa dalla società facente capo al [OSCURATO:PERSONA] nel mese di agosto 2015 in epoca precedente a quello che,nella ricostruzione perorata dalla difesa, avrebbe d o vuto essere il primo incontro tra la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nell’ottobre 2015. 2. Per le ragioni sin qui evidenziate , i l ricors o dev e essere dichiarat o inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e d i una somma in favore della Cassa delle ammendeche si ritiene congruo liquidare in euro tremila, in ragione del grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione. La richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado sostenute dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] non può trovare accoglimento in quanto il predetto si è limitato a depositare in giudizio una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata,senza fornire alcun utile contributo al contraddittorio scritto e senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione propostidalla controparte ( ex multis , Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 -01; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298 - 01). P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al paga m ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta