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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46977/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e lineare valutazione delle emergenze probatorie sia in relazione alla ritenuta configurabilità del reato contestato per !a ritenuta offensività della condotta, sia con riguardo alla determinazione del trattamento punitivo. al denegato riconoscimento delle generiche e della sospensione condizionale della pena, anche questi temi rispetto ai quali la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che alhnammissibilità del ricorso conseguono le pronuncia di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile icorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Eui-o tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e lineare valutazione delle emergenze probatorie sia in relazione alla ritenuta configurabilità del reato contestato per !a ritenuta offensività della condotta, sia con riguardo alla determinazione del trattamento punitivo. al denegato riconoscimento delle generiche e della sospensione condizionale della pena, anche questi temi rispetto ai quali la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che alhnammissibilità del ricorso conseguono le pronuncia di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile icorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Eui-o tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 46977/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris