Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 19278/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33639-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - C011troricorrente- avverso la sentenza n. 362/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata in data 08/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso redatto ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ. la Trasporti nazionali [OSCURATO:SOCIETA]. (TNC) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di euro

40.000. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, di aver stipulato una polizza di assicurazioni con la società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta Unipolsai) avente ad oggetto il rischio di perdita e avaria delle merci trasportate, ivi compresi i rischi di furto e rapina.

Aggiunse di aver eseguito un trasporto per conto di due diverse società private e che il relativo carico era stato oggetto di rapina durante il trasporto; per tale ragione, la TNC sostenne di aver corrisposto ai mittenti il valore delle merci trasportate, surrogandosi nei diritti di queste nei confronti della società di assicurazione.

Si costituì in giudizio la società convenuta, deducendo il difetto di legittimazione passiva della società attrice e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò la società attrice al pagamento delle spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d'appello di Lecce, con sentenza dell'8 aprile 2019, ha rigettato l'appello e ha compensato le ulteriori spese del grado.

Ric. 2019 n. 33639 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -2- Secondo la Corte d'appello, la polizza assicurativa in questione era stata stipulata dal vettore ma "per conto di chi spetta", per cui il vettore avrebbe potuto agire contro l'assicuratore solo se avesse ottenuto il consenso espresso da parte dei destinatari della merce, nell'interesse dei quali la polizza era stata contratta.

Per cui la società TNC era da ritenere priva della legittimazione attiva.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce propone ricorso la Trasporti nazionali [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1891, secondo comma, 1510, 1517, 1689 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., contestando il difetto di legittimazione attiva affermato nei suoi confronti tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d'appello.

Osserva la società ricorrente che dalla documentazione prodotta risulterebbe che le società mittenti della merce avevano emesso note di debito a carico del vettore dopo la rapina delle merci; e che, avendo la società TNC rimborsato il valore di queste, come da quietanza, essa si era surrogata nei diritti delle società mittenti, come riconosciuto da queste ultime in apposita dichiarazione.

Il ricorso contesta la qualificazione del contratto data dalla Corte d'appello ed osserva che i destinatari non erano subentrati nella posizione del mittente, perché il prezzo della merce era stato pagato dal vettore.

Ne dovrebbe conseguire, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., che la legittimazione ad Ric. 2019 n. 33639 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -3- agire per il danno contro il vettore sarebbe rimasta in capo al mittente, che aveva trasmesso i suoi diritti al vettore.

1.1. Il ricorso è fondato.

1.2. Rileva il Collegio, innanzitutto, che la Corte d'appello, andando di contrario avviso, su questo punto, rispetto alla decisione del Tribunale, ha affermato che la documentazione prodotta dall'odierna ricorrente era idonea a dimostrare l'avvenuta surrogazione del vettore TNC «nei diritti e nelle ragioni delle mittenti»; ciò in quanto da tali documenti emergeva «chiaramente la volontà delle mittenti di delegare al vettore, per tutto l'anno 2001, la stipula delle polizze assicurative per il trasporto».

Da tale premessa la Corte leccese ha tratto la conclusione secondo cui la decisione di rigetto emessa dal Tribunale era erronea, pur non potendosi accogliere l'appello per le diverse ragioni di cui tra poco si dirà.

Consegue da tale ricostruzione in fatto, indiscutibile in questa sede, che deve ritenersi accertato che i mittenti della merce avevano dato mandato al vettore di stipulare i contratti di assicurazione di cui si discute in questa sede.

Nel prosieguo della motivazione la Corte d'appello ha tuttavia rigettato l'appello sulla base di altre due affermazioni.

La prima è che la società attrice aveva operato una mutati° „libelli perché, mentre in primo grado aveva sostenuto di agire in base al mandato ad assicurare con surroga nelle ragioni delle mittenti, aveva poi modificato la sua domanda in comparsa conclusionale, dichiarando l'intervenuta cessione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, e ciò per il fatto di aver pagato la merce alle società mittenti.

La seconda è che, anche a prescindere da tale mutati° libelli, la domanda non poteva essere comunque accolta perché il pagamento non era idoneo a consentire al vettore di escutere la garanzia.

Ric. 2019 n. 33639 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -4-

1.3. Queste due considerazioni non sono corrette.

Ed invero, le stesse affermazioni contenute nella sentenza dimostrano che non vi fu alcuna mutatio libelli, perché agire sulla base del mandato ad assicurare con surroga ovvero sulla base della cessione dei diritti del contratto di assicurazione non costituisce alcun mutamento della domanda, che è sempre la stessa.

L'odierna ricorrente ha agito sul presupposto di aver stipulato contratti di assicurazione delle merci e di aver pagato alle mittenti il prezzo delle stesse, oggetto di furto, surrogandosi per tale ragione nei diritti dei mittenti venditori.

Quanto all'ulteriore affermazione della Corte d'appello circa la natura del contratto in questione come contratto di assicurazione per conto di chi spetta, il richiamo giurisprudenziale compiuto non è pertinente.

Nel caso in esame, infatti, è pacifico che la merce non arrivò mai a destinazione, per cui sostenere che «il vettore avrebbe avuto titolo ad agire nei confronti dell'assicurazione se avesse avuto il "consenso espresso" da parte dei destinatari delle merci» (ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.) non risponde alla concretezza della vicenda in esame.

Nella quale, giova ripeterlo, l'odierna ricorrente, vettore, ha subito il furto delle merci e le ha ripagate ai mittenti venditori, surrogandosi per ciò stesso nei diritti di questi ultimi verso l'assicuratore.

Il che, tra l'altro, è pienamente conforme alla previsione dell'art. 1689 cod. civ., secondo cui il trasferimento dei diritti al destinatario è subordinato all'arrivo delle cose a destinazione e alla richiesta da parte di quest'ultimo nei confronti del vettore.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione personale, la quale riesaminerà la controversia alla luce delle considerazioni contenute nella presente decisione e valuterà la fondatezza della domanda dell'odierna ricorrente.

Ric. 2019 n. 33639 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -5- Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33639-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - C011troricorrente- avverso la sentenza n. 362/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata in data 08/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso redatto ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ. la Trasporti nazionali [OSCURATO:SOCIETA]. (TNC) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di euro 40.000. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, di aver stipulato una polizza di assicurazioni con la società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta Unipolsai) avente ad oggetto il rischio di perdita e avaria delle merci trasportate, ivi compresi i rischi di furto e rapina. Aggiunse di aver eseguito un trasporto per conto di due diverse società private e che il relativo carico era stato oggetto di rapina durante il trasporto; per tale ragione, la TNC sostenne di aver corrisposto ai mittenti il valore delle merci trasportate, surrogandosi nei diritti di queste nei confronti della società di assicurazione. Si costituì in giudizio la società convenuta, deducendo il difetto di legittimazione passiva della società attrice e chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò la società attrice al pagamento delle spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d'appello di Lecce, con sentenza dell'8 aprile 2019, ha rigettato l'appello e ha compensato le ulteriori spese del grado. Ric. 2019 n. 33639 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- Secondo la Corte d'appello, la polizza assicurativa in questione era stata stipulata dal vettore ma "per conto di chi spetta", per cui il vettore avrebbe potuto agire contro l'assicuratore solo se avesse ottenuto il consenso espresso da parte dei destinatari della merce, nell'interesse dei quali la polizza era stata contratta. Per cui la società TNC era da ritenere priva della legittimazione attiva. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce propone ricorso la Trasporti nazionali [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato ad un solo motivo. Resiste la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1891, secondo comma, 1510, 1517, 1689 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., contestando il difetto di legittimazione attiva affermato nei suoi confronti tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d'appello. Osserva la società ricorrente che dalla documentazione prodotta risulterebbe che le società mittenti della merce avevano emesso note di debito a carico del vettore dopo la rapina delle merci; e che, avendo la società TNC rimborsato il valore di queste, come da quietanza, essa si era surrogata nei diritti delle società mittenti, come riconosciuto da queste ultime in apposita dichiarazione. Il ricorso contesta la qualificazione del contratto data dalla Corte d'appello ed osserva che i destinatari non erano subentrati nella posizione del mittente, perché il prezzo della merce era stato pagato dal vettore. Ne dovrebbe conseguire, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., che la legittimazione ad Ric. 2019 n. 33639 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3- agire per il danno contro il vettore sarebbe rimasta in capo al mittente, che aveva trasmesso i suoi diritti al vettore. 1.1. Il ricorso è fondato. 1.2. Rileva il Collegio, innanzitutto, che la Corte d'appello, andando di contrario avviso, su questo punto, rispetto alla decisione del Tribunale, ha affermato che la documentazione prodotta dall'odierna ricorrente era idonea a dimostrare l'avvenuta surrogazione del vettore TNC «nei diritti e nelle ragioni delle mittenti»; ciò in quanto da tali documenti emergeva «chiaramente la volontà delle mittenti di delegare al vettore, per tutto l'anno 2001, la stipula delle polizze assicurative per il trasporto». Da tale premessa la Corte leccese ha tratto la conclusione secondo cui la decisione di rigetto emessa dal Tribunale era erronea, pur non potendosi accogliere l'appello per le diverse ragioni di cui tra poco si dirà. Consegue da tale ricostruzione in fatto, indiscutibile in questa sede, che deve ritenersi accertato che i mittenti della merce avevano dato mandato al vettore di stipulare i contratti di assicurazione di cui si discute in questa sede. Nel prosieguo della motivazione la Corte d'appello ha tuttavia rigettato l'appello sulla base di altre due affermazioni. La prima è che la società attrice aveva operato una mutati° „libelli perché, mentre in primo grado aveva sostenuto di agire in base al mandato ad assicurare con surroga nelle ragioni delle mittenti, aveva poi modificato la sua domanda in comparsa conclusionale, dichiarando l'intervenuta cessione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, e ciò per il fatto di aver pagato la merce alle società mittenti. La seconda è che, anche a prescindere da tale mutati° libelli, la domanda non poteva essere comunque accolta perché il pagamento non era idoneo a consentire al vettore di escutere la garanzia. Ric. 2019 n. 33639 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -4- 1.3. Queste due considerazioni non sono corrette. Ed invero, le stesse affermazioni contenute nella sentenza dimostrano che non vi fu alcuna mutatio libelli, perché agire sulla base del mandato ad assicurare con surroga ovvero sulla base della cessione dei diritti del contratto di assicurazione non costituisce alcun mutamento della domanda, che è sempre la stessa. L'odierna ricorrente ha agito sul presupposto di aver stipulato contratti di assicurazione delle merci e di aver pagato alle mittenti il prezzo delle stesse, oggetto di furto, surrogandosi per tale ragione nei diritti dei mittenti venditori. Quanto all'ulteriore affermazione della Corte d'appello circa la natura del contratto in questione come contratto di assicurazione per conto di chi spetta, il richiamo giurisprudenziale compiuto non è pertinente. Nel caso in esame, infatti, è pacifico che la merce non arrivò mai a destinazione, per cui sostenere che «il vettore avrebbe avuto titolo ad agire nei confronti dell'assicurazione se avesse avuto il "consenso espresso" da parte dei destinatari delle merci» (ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.) non risponde alla concretezza della vicenda in esame. Nella quale, giova ripeterlo, l'odierna ricorrente, vettore, ha subito il furto delle merci e le ha ripagate ai mittenti venditori, surrogandosi per ciò stesso nei diritti di questi ultimi verso l'assicuratore. Il che, tra l'altro, è pienamente conforme alla previsione dell'art. 1689 cod. civ., secondo cui il trasferimento dei diritti al destinatario è subordinato all'arrivo delle cose a destinazione e alla richiesta da parte di quest'ultimo nei confronti del vettore. 2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione personale, la quale riesaminerà la controversia alla luce delle considerazioni contenute nella presente decisione e valuterà la fondatezza della domanda dell'odierna ricorrente. Ric. 2019 n. 33639 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -5- Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
Sentenza Cassazione n. 19278/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris