CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30532/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, insede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazionequanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 219,comma 1, R.D. 267 del 1942, ha confermato la sentenza di condannapronunciata dal Tribunale di Milano il 12 aprile 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relazione ai reati di cui agli artt. 223, comma 2 n. 2, 216, comma 1 nn. 1 e 2,e 219 R.D. 267 del 2019;Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 24 giugno 2026si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 219R.D. 267 del 1942 e 627 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dellacircostanza aggravante;Rilevato che talidoglianze sono manifestamente infondate in quanto ilgiudice d’appello in sede di rinvio, pure condividendo gli argomenti esposti dalgiudice di primo grado, con il riferimento alla somma di 400.000 distratta, allacondotta complessivamente tenuta anche con riferimento alla mancanza di attivoe alla conseguente incidenza, diretta e concreta di tale condotta sulle aspettativedi recupero crediti dei creditori, ha dato adeguato e corretto conto dei criteriutilizzati e ha così adempiuto alle indicazioni della sentenza di annullamento, percui la decisione non è sindacabile in questa sede;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, anche in parte tese a sollecitare una diversa e alternativalettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]