CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20990/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19418/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 17/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale indicato in atti, domiciliata ex lege in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale indicato in atti, domiciliata ex lege in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ANCONA n. 470/2022,depositata il 13/04/2022 . Udita la relazione svolta nelle camer e di consiglio del 28/06/2024 e, in riconvocazione, del 22 luglio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona, resa pubblica in data 13 aprile 2022, che ne rigettava l’appello (proposto unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –eredi di [OSCURATO:PERSONA] – e [OSCURATO:PERSONA]) avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva respinto la domanda avanzata dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto nel corso del giudizio) e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (che aveva chiamato in causa, a fini di manleva, le compagnie di assicurazione [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei danni patiti (nella misura, all’attualità, di euro 10.768.720,70), nonché alla ripetizione dei compensi percepiti (per lire 35.000.000). 2. –Hanno resistito con rispettivi controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , mentre non ha svolto attività difensiva in questa l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 3. –In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio hanno depositato memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c. il ricorrente e l ’ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. –In via preliminare di rito, va rilevato che il ricorrente non ha notificato il ricorso anche agli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio di primo grado, ossia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: i primi trequali attori in prosecuzione e, quindi, tutti quali appellanti. 2. –Varrà, quindi, osservare che in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un’ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., da cui la necessità che venga disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi(tra le altre, Cass. n. 6296/2014). P.Q.M. dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredidi [OSCURATO:PERSONA] , a cura del ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Si comunichi. Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio della Terza Sezione civile della Corte