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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39450/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 8 gennaio 2020, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Anna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando due motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto all'omessa declaratoria di prescrizione del reato, maturata prima della sentenza impugnata.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della legittima difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la prescrizione non è maturata prima della sentenza di appello.

Si rappresenta, invero, che l'impugnativa muove da un presupposto errato, vale a dire che si applicherebbe la disciplina antecedente alla legge 251 del 2005, mentre il fatto è del 2007, sicché il suo regime prescrizionale ricade nella disciplina prevista dalla novella, che ha escluso la rilevanza, nella determinazione del tempo necessario a prescrivere, del giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti (art. 157, comma 3, cod. pen.).

Ebbene, la prescrizione è maturata il 31 marzo 2021, quindi successivamente alla sentenza impugnata, in quanto: - il termine prescrizionale massimo va commisurato al massimo edittale del reato aggravato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen., di anni sette di reclusione, cui va aggiunto l'aumento per la recidiva specifica, ma nel limite di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., cumulandosi due circostanze aggravanti ad effetto speciale; - a tale termine va poi aggiunto, per le interruzioni, l'aumento della metà di cui all'art. 161, comma 2, cod. pen. - al termine così determinato, vanno aggiunti settantadue giorni di sospensione per il rinvio intervenuto, su richiesta del difensore, all'udienza del 29 ottobre 2019.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, questa volta siccome versato in fatto ed aspecifico, in quanto propone una propria ricostruzione dei fatti, peraltro trascurando il ragionamento svolto dalla Corte territoriale che, sulla scorta di un ragionato esame delle emergenze processuali, ha escluso che, ancorché si sia trattato di una colluttazione reciproca, l'imputato abbia agito al solo scopo di difendersi, aggredendo invece a sua volta e non sottraendosi, pur avendone la possibilità, all'aggressione altrui.Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte.

In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 8 gennaio 2020, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Anna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto all'omessa declaratoria di prescrizione del reato, maturata prima della sentenza impugnata. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della legittima difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la prescrizione non è maturata prima della sentenza di appello. Si rappresenta, invero, che l'impugnativa muove da un presupposto errato, vale a dire che si applicherebbe la disciplina antecedente alla legge 251 del 2005, mentre il fatto è del 2007, sicché il suo regime prescrizionale ricade nella disciplina prevista dalla novella, che ha escluso la rilevanza, nella determinazione del tempo necessario a prescrivere, del giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti (art. 157, comma 3, cod. pen.). Ebbene, la prescrizione è maturata il 31 marzo 2021, quindi successivamente alla sentenza impugnata, in quanto: - il termine prescrizionale massimo va commisurato al massimo edittale del reato aggravato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen., di anni sette di reclusione, cui va aggiunto l'aumento per la recidiva specifica, ma nel limite di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., cumulandosi due circostanze aggravanti ad effetto speciale; - a tale termine va poi aggiunto, per le interruzioni, l'aumento della metà di cui all'art. 161, comma 2, cod. pen. - al termine così determinato, vanno aggiunti settantadue giorni di sospensione per il rinvio intervenuto, su richiesta del difensore, all'udienza del 29 ottobre 2019. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, questa volta siccome versato in fatto ed aspecifico, in quanto propone una propria ricostruzione dei fatti, peraltro trascurando il ragionamento svolto dalla Corte territoriale che, sulla scorta di un ragionato esame delle emergenze processuali, ha escluso che, ancorché si sia trattato di una colluttazione reciproca, l'imputato abbia agito al solo scopo di difendersi, aggredendo invece a sua volta e non sottraendosi, pur avendone la possibilità, all'aggressione altrui.Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 20