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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 1981

Cassazione n. 06855/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 15/12/1981 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26264_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato r — di resistenza 2 pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti.

Tutto il ricorso, Matti, pur apparentemente dichiarando di intendere sindacare la corretta qualificazione dei fatti come accertati dai giudici di merito, è in realtà mirato alla revisione della ricostruzione dei fatti sulla scorta di una rilettura delle prove.

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma i 24 ovembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] li e e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 15/12/1981 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26264_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato r — di resistenza 2 pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti. Tutto il ricorso, Matti, pur apparentemente dichiarando di intendere sindacare la corretta qualificazione dei fatti come accertati dai giudici di merito, è in realtà mirato alla revisione della ricostruzione dei fatti sulla scorta di una rilettura delle prove. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma i 24 ovembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] li e e
Sentenza Cassazione n. 06855/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris