CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 30751/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 41968_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (dolendosi, in particolare, della motivazione in punto di prova del dolo specifico, desumibile, per i giudici di merito, dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza del ricorrente dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta; tale motivazione sarebbe censurabile in quanto riterrebbe sussistere il dolo senza indicare elementi di fatto dimostrativi dello stesso; anzi, si aggiunge, poiché l'obbligo dichiarativo avrebbe dovuto essere assolto entro il mese di marzo 2015 e il ricorrente ed il suo commercialista erano stati attinti da misura custodiale detentiva il 28.01.2015, non poteva escludersi che l'omissione dichiarativa potesse essere ascritta ad un contesto di negligenza favorito dalla restrizione, osservandosi come, del resto, proprio tale situazione aveva indotto il primo giudice ad assolvere il ricorrente dai capi b) e c) della rubrica); letta la memoria difensiva depositata telematicamente il 26 marzo 2025, con cui la difesa eccepisce l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato, chiedendo la declaratoria di estinzione e, in subordine, insistendo per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile, sussistendo la causa di inammissibilità di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché la censura afferente alla mancata valutazione circa l'esistenza dell'elemento psicologico del reato, è motivo nuovo, inerente a violazione di legge deducibile e non dedotta nel precedente grado d'appello (art 606, comma 3, cod. proc. pen.), non potendo pertanto la difesa dolersi della mancanza della motivazione sul punto; è infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (tra le tante: Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01); ritenuto infine, quanto alla eccezione di prescrizione, che la stessa è parimenti inammissibile, atteso che l'unico motivo proposto è, come visto, inammissibile, e, per pacifica giurisprudenza, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione sfe9 del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01); trattandosi di reato commesso il 29.12.2014 (quanto al capo a), unico per cui è intervenuta condanna), il relativo termine, tenuto conto dell'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è di dieci anni, donde la prescrizione è maturata in data 29 dicembre 2024, ossia in data successiva alla sentenza d'appello (pronunciata il 25/06/2024); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]