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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 22062/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4953/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio sito in via degli Scipioni, n. 256/B. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 6898/ 20 17 , depositata in data28 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il contribuente, in data 21 settembre 2006, riceveva lettera di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente dalla società Tetra P ak LatinaS.p.A., in relazione ad u n’ espletata procedura di mobilità di Diniego rimb.

IRPEF 2006 cui agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223; tra il settembre 2006 e il f ebbraio 2007, al contribuente venivano liquidate le competenze maturate, fra cui il c.d.incentivo all'esodo.

In data 27 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] presentava all'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Latina, istanza di rimborso ex art. 38, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, delle ritenute subite, invocando l'applicazione di un'aliquota pari alla metà di quella applicate per la tassazione del TFR.

Segnatamente , il contribuente sosteneva che il TFR avrebbe dovuto subire una tassazione del 50%, così come previsto dall'articolo 17, comma primo, lettera a ) , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (con riferimento all’art. 19, comma 4-bis, dello stesso TUIR).

Con provvedimento del 4 febbraio 2011, prot.n. 6225, l'Ufficio notificava al contribuente il diniego del rimborso, in ragione del mancato rispetto del termine di cui all'articolo 38del d.P.R. n. 602 del 1973.

2. Avverso il detto diniego di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Latina; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni.

3. La C.t.p., con sentenza n. 102/06/2013, accoglieva il ricorso, condannando l’Ufficio al rimborso della somma richiesta.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. delLazio ed il contribuente resisteva con controdeduzioni.

5. Con sentenzan. 6898 /2017, depositata in data 28 novembre 2017,la C.t.r. adita respingeva il gravame, confermando l’operato del giudice di prima istanza.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 per la qualeil contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha deciso il caso in esame sulla base di una questione non riproposta in secondo grado, ossia la tesi in ragione della quale per le imposte il cui pagamento si articoli in acconto e saldo, l'indebito relativo all'acconto si profila solo in sede di saldo, in ragione della natura provvisoria dell'acconto d'imposta.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «In via subordinata: violazione e falsa applicazione degli artt. 38, d.P.R. n. 602 del 1973 e 21, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. h a affermato che la decorrenza del termine di decadenza ivi previsto debba essere ancorata alla data del versamento del saldo anziché alla data della ritenuta d'imposta.

2. Il primo motivo è infondato.

Come argomentato nel controricorso, riproducendo gli atti all’uopo rilevanti, la C.t.p. di Latina ha ritenuto legittimo il diritto al rimborso IRPEF respingendo la tesi prospettata dall'ufficio di intervenuta prescrizione del credito d'imposta del contribuente e la sentenza della C.t.r. del Lazio ha confermato tale decisione respingendo l'appello proposto dall'Ufficio che sosteneva valido il parziale diniego operato al rimborso IRPEF per intervenuta prescrizione, riconoscendo il diritto in favore del contribuente ad ottenere il rimborso IRPEF per gli anni 2006 / 2007 .

Pertanto, va ritenuta acclarata l'identità delle ragioni in punto di fatto e di diritto delle questioni sottoposte sia ai giudici di primo che di secondo grado, i quali hanno accolto il ricorso contro il provvedimento di diniego dell'Ufficio riconoscendone la legittimità e respingendo l'eccezione avanzata da quest'ultimo basata sulla prescrizione del diritto elamentato dal contribuente.

3. Il secondo motivo è, invece, fondato, in quanto la sentenza gravata risulta in contrasto con il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato che, nel caso in cui un'imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, ) per l'esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell'imposta, o, nel caso in cui la domanda provenga dal percettore di somme assoggettate a ritenuta, dalla data in cui la ritenuta è stata operata; e non già dalla data, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della norma impositiva all'ordinamento comunitario.

Nè può accedersi alla tesi secondo cui, anche a prescindere dagli effetti delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nella specie la domanda di rimborso dovrebbe giudicarsi tempestiva in quanto la decorrenza del termine di cui al andrebbe ancorata non alla data in cui il datore di lavoro ha operato la ritenuta di acconto sulle somme versate al contribuente (vale a dire, la data del versamento di dette somme) bensì alla data di consumazione del termine di versamento conseguente alla comunicazione (prevista dalla , finanziaria 2005) della riliquidazione dell'imposta operata in via definitiva da parte degli Uffici finanziari ai sensi dell'art. 19 TUIR; riliquidazione il cui orizzonte temporale risulta definito dal termine per la notifica della conseguente cartella di pagamento, fissato nel 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta dal come modificato dal , convertito con .

Tale assunto si fonda sull'argomento che la ritenuta operata dal datore di lavoro ha valore meramente provvisorio, mentre l'importo dell'imposta effettivamente pretesa dal Fisco risulterebbe solo dalla liquidazione definitiva di tale imposta operata dall'Amministrazione finanziaria in base alla media delle aliquote degli ultimi cinque anni; cosicché solo dalla data in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) compiuta tale liquidazione definitiva può farsi decorre il termine per la ripetizione dell'imposta indebitamenteversata.

3.1. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto (ma il ragionamento vale evidentemente anche per le ritenute in acconto operate alla fonte dal sostituto di imposta), il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti complessivamente dovuto al momento del saldo, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale; mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (ved i Cass.nn. /2008, /2006; / 2011;/2011, / 14).

Nella specie, la contestazione su cui si fondava la domanda di rimborso del contribuente - ossia che la ritenuta era stata operata applicando l'aliquota piena e non l'aliquota dimidiata - attingeva la struttura stessa del calcolo della ritenuta e, pertanto, poteva essere fatta valere fin dal momento di effettuazione della ritenuta, mediante la ripetizione del 50% dell'importo calcolato dal datore di lavoro in base all'aliquota intera, senza necessità di attendere ne' eventuali conguagli di fine anno del datore di lavoro ne' eventuali riliquidazioni da parte dell'Ufficio.

4. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza gravata che non si è attenuta a tali principi va cassata con rinvio al Giudice di merito che provvederà al riesame e regolerà le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4953/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio sito in via degli Scipioni, n. 256/B. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6898/ 20 17 , depositata in data28 novembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente, in data 21 settembre 2006, riceveva lettera di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente dalla società Tetra P ak LatinaS.p.A., in relazione ad u n’ espletata procedura di mobilità di Diniego rimb. IRPEF 2006 cui agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223; tra il settembre 2006 e il f ebbraio 2007, al contribuente venivano liquidate le competenze maturate, fra cui il c.d.incentivo all'esodo. In data 27 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] presentava all'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Latina, istanza di rimborso ex art. 38, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, delle ritenute subite, invocando l'applicazione di un'aliquota pari alla metà di quella applicate per la tassazione del TFR. Segnatamente , il contribuente sosteneva che il TFR avrebbe dovuto subire una tassazione del 50%, così come previsto dall'articolo 17, comma primo, lettera a ) , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (con riferimento all’art. 19, comma 4-bis, dello stesso TUIR). Con provvedimento del 4 febbraio 2011, prot.n. 6225, l'Ufficio notificava al contribuente il diniego del rimborso, in ragione del mancato rispetto del termine di cui all'articolo 38del d.P.R. n. 602 del 1973. 2. Avverso il detto diniego di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Latina; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni. 3. La C.t.p., con sentenza n. 102/06/2013, accoglieva il ricorso, condannando l’Ufficio al rimborso della somma richiesta. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. delLazio ed il contribuente resisteva con controdeduzioni. 5. Con sentenzan. 6898 /2017, depositata in data 28 novembre 2017,la C.t.r. adita respingeva il gravame, confermando l’operato del giudice di prima istanza. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 per la qualeil contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha deciso il caso in esame sulla base di una questione non riproposta in secondo grado, ossia la tesi in ragione della quale per le imposte il cui pagamento si articoli in acconto e saldo, l'indebito relativo all'acconto si profila solo in sede di saldo, in ragione della natura provvisoria dell'acconto d'imposta. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «In via subordinata: violazione e falsa applicazione degli artt. 38, d.P.R. n. 602 del 1973 e 21, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. h a affermato che la decorrenza del termine di decadenza ivi previsto debba essere ancorata alla data del versamento del saldo anziché alla data della ritenuta d'imposta. 2. Il primo motivo è infondato. Come argomentato nel controricorso, riproducendo gli atti all’uopo rilevanti, la C.t.p. di Latina ha ritenuto legittimo il diritto al rimborso IRPEF respingendo la tesi prospettata dall'ufficio di intervenuta prescrizione del credito d'imposta del contribuente e la sentenza della C.t.r. del Lazio ha confermato tale decisione respingendo l'appello proposto dall'Ufficio che sosteneva valido il parziale diniego operato al rimborso IRPEF per intervenuta prescrizione, riconoscendo il diritto in favore del contribuente ad ottenere il rimborso IRPEF per gli anni 2006 / 2007 . Pertanto, va ritenuta acclarata l'identità delle ragioni in punto di fatto e di diritto delle questioni sottoposte sia ai giudici di primo che di secondo grado, i quali hanno accolto il ricorso contro il provvedimento di diniego dell'Ufficio riconoscendone la legittimità e respingendo l'eccezione avanzata da quest'ultimo basata sulla prescrizione del diritto elamentato dal contribuente. 3. Il secondo motivo è, invece, fondato, in quanto la sentenza gravata risulta in contrasto con il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato che, nel caso in cui un'imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, ) per l'esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell'imposta, o, nel caso in cui la domanda provenga dal percettore di somme assoggettate a ritenuta, dalla data in cui la ritenuta è stata operata; e non già dalla data, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della norma impositiva all'ordinamento comunitario. Nè può accedersi alla tesi secondo cui, anche a prescindere dagli effetti delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nella specie la domanda di rimborso dovrebbe giudicarsi tempestiva in quanto la decorrenza del termine di cui al andrebbe ancorata non alla data in cui il datore di lavoro ha operato la ritenuta di acconto sulle somme versate al contribuente (vale a dire, la data del versamento di dette somme) bensì alla data di consumazione del termine di versamento conseguente alla comunicazione (prevista dalla , finanziaria 2005) della riliquidazione dell'imposta operata in via definitiva da parte degli Uffici finanziari ai sensi dell'art. 19 TUIR; riliquidazione il cui orizzonte temporale risulta definito dal termine per la notifica della conseguente cartella di pagamento, fissato nel 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta dal come modificato dal , convertito con . Tale assunto si fonda sull'argomento che la ritenuta operata dal datore di lavoro ha valore meramente provvisorio, mentre l'importo dell'imposta effettivamente pretesa dal Fisco risulterebbe solo dalla liquidazione definitiva di tale imposta operata dall'Amministrazione finanziaria in base alla media delle aliquote degli ultimi cinque anni; cosicché solo dalla data in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) compiuta tale liquidazione definitiva può farsi decorre il termine per la ripetizione dell'imposta indebitamenteversata. 3.1. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto (ma il ragionamento vale evidentemente anche per le ritenute in acconto operate alla fonte dal sostituto di imposta), il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti complessivamente dovuto al momento del saldo, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale; mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (ved i Cass.nn. /2008, /2006; / 2011;/2011, / 14). Nella specie, la contestazione su cui si fondava la domanda di rimborso del contribuente - ossia che la ritenuta era stata operata applicando l'aliquota piena e non l'aliquota dimidiata - attingeva la struttura stessa del calcolo della ritenuta e, pertanto, poteva essere fatta valere fin dal momento di effettuazione della ritenuta, mediante la ripetizione del 50% dell'importo calcolato dal datore di lavoro in base all'aliquota intera, senza necessità di attendere ne' eventuali conguagli di fine anno del datore di lavoro ne' eventuali riliquidazioni da parte dell'Ufficio. 4. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza gravata che non si è attenuta a tali principi va cassata con rinvio al Giudice di merito che provvederà al riesame e regolerà le spese processuali. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo
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