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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 49100/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. commessi il 10 gennaio 2015 è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati poiché al termine massimo di prescrizione dei reati, decorrente il 10 luglio 2022, occorre aggiungere la sospensione per 350 giorni, con la conseguenza che il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata ed è irrilevante che il termine sia decorso alla data odierna poiché l'inammissibilità del ricorso, e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, rende irrilevante la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

S.U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. commessi il 10 gennaio 2015 è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati poiché al termine massimo di prescrizione dei reati, decorrente il 10 luglio 2022, occorre aggiungere la sospensione per 350 giorni, con la conseguenza che il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata ed è irrilevante che il termine sia decorso alla data odierna poiché l'inammissibilità del ricorso, e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, rende irrilevante la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. S.U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident
Sentenza Cassazione n. 49100/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris