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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 39563/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 8 ottobre 2019 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza resa il 13 novembre 2017 dal Tribunale di Torino, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata in concorso. 2,Avverso la sentenza impugnata propone ricorso l'imputato con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di riqualificazione della condotta ascritta all'imputato nel delitto di millantato credito, ora traffico di influenze, previsto dall'articolo 346 bis cod.pen.; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante - del danno di rilevante gravità, prevista dall'articolo 61 n. 7 cod.pen., che secondo consolidata giurisprudenza va parametrata alle condizioni economiche della persona offesa, nel caso in esame particolarmente agiata, e non esclusivamente sulla base di cifre numeriche; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante Mangieri abbia tenuto un comportamento rispettoso partecipando alle udienze e abbia precedenti penali risalenti nel tempo. 2.4 Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta che è stata determinata una provvisionale di 200.000 C in favore della parte civile, mentre non vi è prova che i prelievi di denaro contante siano attribuibili unicamente a versamenti in favore dell'imputato e del correo. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché integra il delitto di truffa e non quello di millantato credito la condotta di chi, dopo aver millantato lo svolgimento di un'attività di mediazione con un pubblico agente destinatario della promessa o della dazione di danaro, avvalori il raggiungimento dell'accordo corruttivo presentando alla persona offesa un falso pubblico ufficiale, al quale venga materialmente consegnato il denaro oggetto della presunta corruzione. (Sez. 6 -, Sentenza n. 12210 del 22/01/2019 Ud. (dep. 19/03/2019) Rv. 275295 - 01 ) Nel caso in esame l'imputato fingeva di essere un alto funzionario di Polizia e si faceva consegnare ingenti somme di denaro. 3.2 Le censure proposte con il ricorso in ordine all'aggravante dell'ingente entità del danno patrimoniale e al diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili perché generichelin quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnatarche ha respinto le richieste difensive con argomentazione idonea e congrua.

Occorre ricordare che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di non rilevante gravità il danno derivante dal mancato pagamento dell'energia elettrica furtivamente sottratta per un importo di Euro 1917.78) (Sez. 4, Sentenza n. 5908 del 08/01/2013 Ud. (dep. 06/02/2013 ) Rv. 255101 - 01) Nel caso in esame Mangieri ha ricevuto dalla persona offesa oltre 400.000 euro.

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf.

Sez-. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). (Sez. 3 -, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021 Ud. (dep. 21/06/2021 ) Rv. 281590 - 01) e la corte ) 1.3 La doglianza in merito alla determinazione della provvisionale è inammissibile perché non è stata dedotta con i motivi di appello che si appuntano esclusivamente sulla determinazione del risarcimento del danno, che è stata rimessa al giudice civile.

Non è comunque impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019 ) Rv. 277773 - 02 2rinannmissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 06 ottobre 2021 Motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 8 ottobre 2019 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza resa il 13 novembre 2017 dal Tribunale di Torino, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata in concorso. 2,Avverso la sentenza impugnata propone ricorso l'imputato con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di riqualificazione della condotta ascritta all'imputato nel delitto di millantato credito, ora traffico di influenze, previsto dall'articolo 346 bis cod.pen.; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante - del danno di rilevante gravità, prevista dall'articolo 61 n. 7 cod.pen., che secondo consolidata giurisprudenza va parametrata alle condizioni economiche della persona offesa, nel caso in esame particolarmente agiata, e non esclusivamente sulla base di cifre numeriche; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante Mangieri abbia tenuto un comportamento rispettoso partecipando alle udienze e abbia precedenti penali risalenti nel tempo. 2.4 Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta che è stata determinata una provvisionale di 200.000 C in favore della parte civile, mentre non vi è prova che i prelievi di denaro contante siano attribuibili unicamente a versamenti in favore dell'imputato e del correo. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché integra il delitto di truffa e non quello di millantato credito la condotta di chi, dopo aver millantato lo svolgimento di un'attività di mediazione con un pubblico agente destinatario della promessa o della dazione di danaro, avvalori il raggiungimento dell'accordo corruttivo presentando alla persona offesa un falso pubblico ufficiale, al quale venga materialmente consegnato il denaro oggetto della presunta corruzione. (Sez. 6 -, Sentenza n. 12210 del 22/01/2019 Ud. (dep. 19/03/2019) Rv. 275295 - 01 ) Nel caso in esame l'imputato fingeva di essere un alto funzionario di Polizia e si faceva consegnare ingenti somme di denaro. 3.2 Le censure proposte con il ricorso in ordine all'aggravante dell'ingente entità del danno patrimoniale e al diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili perché generichelin quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnatarche ha respinto le richieste difensive con argomentazione idonea e congrua. Occorre ricordare che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di non rilevante gravità il danno derivante dal mancato pagamento dell'energia elettrica furtivamente sottratta per un importo di Euro 1917.78) (Sez. 4, Sentenza n. 5908 del 08/01/2013 Ud. (dep. 06/02/2013 ) Rv. 255101 - 01) Nel caso in esame Mangieri ha ricevuto dalla persona offesa oltre 400.000 euro. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf. Sez-. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). (Sez. 3 -, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021 Ud. (dep. 21/06/2021 ) Rv. 281590 - 01) e la corte ) 1.3 La doglianza in merito alla determinazione della provvisionale è inammissibile perché non è stata dedotta con i motivi di appello che si appuntano esclusivamente sulla determinazione del risarcimento del danno, che è stata rimessa al giudice civile. Non è comunque impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019 ) Rv. 277773 - 02 2rinannmissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06 ottobre 2021 Motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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