CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 12959/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 5 maggio 2023 n.31553-23, con la quale questa Corte Suprema - per quel che qui interessa - ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte di assise di appello di Catania in data 11 maggio 2022, limitatamente alle aggravanti dell'uso di documenti contraffatti e dell'impiego di servizi internazionali di trasporto, aggravanti, che ha escluso (per l'effetto rinviando ad altra Sezione della stessa Corte distrettuale per la rideternninazione della pena) e ha rigettato il ricorso del Pandetta nel resto (segnatamente, in relazione alla sua responsabilità penale); La difesa ha chiesto la sospensione degli effetti ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. della riferita sentenza di questa Corte, osservando che: -la sentenza di questa Corte oggetto di ricorso straordinario ha errato nella interpretazione delle risultanze probatorie avuto riguardo ai servizi di osservazione e pedinamento culminati nel sequestro degli immobili che non coinvolgono il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], essendosi quest'ultimo limitato per un breve periodo a trasportare con la propria auto soggetti di nazionalità somala nella città di Catania ricevendo in cambio modiche somme di danaro per il costo della benzina, come risulta da alcune delle conversazioni intercettate (01/02/2016). Questa ricostruzione è stata confermata dalle dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria e dal rigetto della richiesta di custodia cautelare in fase di indagini; - ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; Letta la memoria difensiva del 23 febbraio 2024, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale la ricorrente insiste nella trasmissione del ricorso alla Sezione Quinta. Rilevato che il ricorso: - ha rappresentato che, dal compendio probatorio, non emergerebbe traccia di un'attività del ricorrente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione di cui è stato ritenuto membro ed anzi consterebbe il difetto di elementi per affermarne la responsabilità; - ha offerto una lettura delle risultanze istruttorie (segnatamente delle intercettazioni) e ha compendiato il contenuto delle deposizioni di due testi di polizia giudiziaria, sostenendo che le considerazioni svolte dai Giudici di merito sarebbero in radicale contrasto con tali risultanze probatorie e si fonderebbero su illazioni; Ritenuto che, con evidenza, l'impugnazione non ha prospettato alcun errore percettivo (come sopra inteso), in alcun modo indicato, ma ha soltanto censurato la valutazione sulla fondatezza del precedente ricorso, vale a dire ha dedotto in maniera irrituale un errore di giudizio; Ritenuto che secondo questa Corte il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (di recente Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466). Ritenuto che ciò consente di superare anche la richiesta di sospensione ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., bastando osservare come a sostegno di essa la difesa si sia limitata a fare rimando alle allegazioni esposte e ad assumere apoditticamente l'eccezionale gravità del caso (soggiungendo come apparisse «giusto, necessario o quanto meno opportuno disporre la sospensione»), il che ne palesa la patente infondatezza e genericità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell