CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22046/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 171/2024 della Corte d’appello di Bologna,depositata il 24/1/2024 e comunicata a mezzo pec il 24/1/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/6/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 17887/2024Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 22046/2026Data pubblicazione 27/06/20261. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del2002 avverso il decreto pronunciato il 16/5/2023, con il quale la Corted’appello di Bologna aveva rigettato l’istanza di liquidazione del compensoper la prestazione professionale svolta nell’interesse del [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio d’appello N.R.G. 77/2014, sulpresupposto che le ragioni di ammissione del Fallimento al gratuitopatrocinio fossero venute meno in seguito all’acquisita disponibilità, incapo allo stesso, della somma di euro 40.000,00, di cui il legale era aconoscenza.Con sentenza n. 171/2024, pubblicata il 24/1/2024, la Corte d’appello diBologna, nella contumacia del Ministero della Giustizia, riformò il decretodel 16/5/2023, ritenendo che la cessazione degli effetti dell’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato per effetto dell’acquisizione all’attivofallimentare della somma di euro 40.000,00 non operasseretroattivamente, con conseguente riconoscimento del compenso per leprestazioni precedentemente svolte, e liquidando perciò, in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 4.860,00 per compensi, pari allametà del compenso per la fase di studio e introduttiva, oltre a esborsi,spese generali e accessori di legge. Nulla era stato disposto con riguardoalle spese del giudizio in ragione della particolarità della questione trattatae della mancata costituzione del Ministero.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidandolo a due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste concontroricorso il Ministero della Giustizia.Considerato che:1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione deiparametri ministeriali forensi di cui al d.m. n. 55 del 2014, in vigore dal2014 al 2018, e la violazione dell’art. 28 d.m. n. 55 del 2014, perché igiudici di merito avevano liquidato i compensi nella misura di euro4.860,00, sostanzialmente utilizzando i parametri medi di cui alla tabella ANumero registro generale 17887/2024Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 22046/2026Data pubblicazione 27/06/2026del d.m. n. 140/2012, mentre avrebbero dovuto applicare il d.m. n. 55 del2014, che, secondo i parametri medi e lo scaglione di valore di riferimentoda euro 2.000.001,00 a 4.000.000,00, ridotto della metà ex art. 130T.U.S.G., avrebbe comportato la liquidazione di euro 7.261,00 (euro9.183,00 – 50%= euro 4.591,50, quanto alla fase di studio, ed euro5339,00 – 50%= 2.669,50, quanto alla fase introduttiva). Infatti, lacostituzione nel giudizio d’appello da parte della curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. era avvenuta il 7/5/2014, mentre l’attivitàdifensiva si era conclusa al momento dell’intervenuta dichiarazione diinterruzione del giudizio nel 2017, con conseguente applicazione del d.m.n. 55 del 2014, siccome entrato in vigore il 3/4/2014.Il motivo è fondato.In materia, trova infatti applicazione il consolidato principio (affermato ades. da Cass., Sez. 2, 3/9/2021, n. 23873) per cui le spese processuali siliquidano alla luce delle tabelle vigenti al momento della conclusionedell’attività giudiziale, ragion per cui i parametri di cui al d.m. n. 55 del2014 vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervengain un momento successivo alla data di entrata in vigore del decretoministeriale, che li prevede, e si riferisca al compenso spettante a unprofessionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propriaprestazione professionale, quantunque tale prestazione abbia avuto inizioe si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigorele tariffe professionali abrogate (in questi termini Cass., Sez. 3,17/05/2025, n. 13145).Da ciò consegue che le spese del giudizio d’appello nel quale il ricorrenteha svolto il suo patrocinio in favore del fallimento fino al 2017, data delladichiarazione di estinzione del giudizio, andavano liquidate secondo il d.m.n. 55 del 2014, entrato in vigore il 3/4/2014, e non secondo il d.m. n. 140del 2012, come avvenuto.Numero registro generale 17887/2024Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 22046/2026Data pubblicazione 27/06/2026Ne consegue che, utilizzando il valore della causa (con scaglione da euro2.000.001,00 a euro 4.000.000,00), secondo il parametro medio, secondoquanto affermato dai giudici di merito, il compenso spettante al ricorrenteavrebbe dovuto essere pari a euro 7.261,00 così calcolato: euro 9.183,00fase di studio ed euro 5.339,00 fase introduttiva, ridotte del 50% ai sensidell’art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e, dunque, rispettivamenteeuro 4.591,50 ed euro 2.669,50, per un totale di euro 7.261,00.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91, primo comma, e 92 c.p.c., nonché la violazione dell’obbligodi motivazione della sentenza, per avere i giudici di merito posto a caricodell’opponente le spese del giudizio in ragione della particolarità dellaquestione trattata e della mancata costituzione del Ministero, nonostantel’integrale accoglimento della opposizione e l’assenza di gravi edeccezionali ragioni idonee, tra l’altro da motivare espressamente.Il motivo è fondato.A norma dell'art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto dipagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio aspese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti,compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi dell'art.170, la quale è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n.150. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene ilmagistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; per iprovvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace ècompetente il presidente del tribunale.Il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, nel caso in cuirisulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto diliquidazione delle sue spettanze, ha diritto a ottenere la liquidazione dellespese relative al giudizio di opposizione.Ebbene, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modificheintrodotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 dellaNumero registro generale 17887/2024Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 22046/2026Data pubblicazione 27/06/2026Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può esseredisposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltantonell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamentodella giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi disopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza chepresentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazionitipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (Cass.,Sez. 6-5, 18/2/2020, n. 3977), situazioni che non possono essereespresse con una formula generica inidonea a consentire il necessariocontrollo (Cass., Sez. 6-5, 25/9/017, n. 22310; Cass., Sez. 6-5,14/7/2016, n. 14411) e che certamente non possono dirsi integrate nelcaso di mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministerodella Giustizia intimato (Cass., Sez. 6-2, 17/2/2022, n. 5255), comeaccaduto nella specie.In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, conrinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/6/2026.Il PresidenteMauro Mocci