CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2018
Cassazione n. 22107/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15177/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , VIA M. [OSCURATO:PERSONA] n. 41, presso lo studio de gli avvocat i KATI A MASCIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta no e difend ono unitamente all’avvocatoANTONIO MASCIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso l a SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 794/2018pubblicata il 19/02/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2005 [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Benevento, chiedendo la revocazione della sentenza n. 1455/2004 del 4 agosto 2004, passata in giudicato, resa dal medesimo ufficio giudiziario a definizione del processo svoltosi tra essa istante e [OSCURATO:PERSONA], dante causa jure hereditario della convenuta, nel quale aveva formato oggetto di controversia la questione relativa all’appartenenza di una grotta sita nel Comune di Baselice (BN), contesa fra le parti. Il Tribunale sannita, con sentenza n. 1171/2010 pubblicata il 29 giugno 2010, rigettava la domanda di revocazione , condannando l’attrice al pagamento delle spese di lite. Avverso tale decisione la Pinto proponeva appello davanti alla Corte distrettuale di Napoli, la quale, con sentenza n. 794/2018 pubblicata il 19 febbraio 2018, dichiarava la nullità della pronuncia impugnata, perché emessa al termine di un processo che doveva essere dichiarato interrotto d’ufficio, ai sensi dell’art. 301 c.p.c., in conseguenza della sopravvenuta morte del procuratore costituito della convenuta, e nel merito rigettava integralmente il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Contro quest’ultima sentenza la Pinto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti con controricorso dalla Mascia. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Napoli omesso di compensare le spese processuali nonostante la riconosciuta parziale fondatezza dell’impugnazione proposta dalla Pinto, che aveva condotto alla declaratoria di nullità della decisione gravata. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 395 n. 1) c.p.c. per avere il giudice distrettuale erroneamente escluso la configurabilità dell’ipotesi del dolo revocatorio, pur essendo inequivocabilmente emerso che nel giudizio definito dalla sentenza revocanda il difensore dell’istante [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di dichiarare l’intervenuto decesso del suo assistito, in modo da impedire l’interruzione del processo e ottenere una pronuncia a sé favorevole . Con il terzo motivo, prospettante la violazione o falsa applicazione dell’art. 395 n. 4) c.p.c., si rimprovera alla Corte territoriale di aver a torto escluso che la sentenza di cui viene chiesta la revocazione sia affetta da errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa, consistito nell’aver affermato l’appartenenza della grotta al Mascia sulla scorta delle deposizioni testimoniali raccolte e dell’espletata c.t.u., in totale contrasto con quanto emergente dal titolo di provenienza da questi prodotto in giudizio (rogito per notar Cocca del 21 dicembre 1945), nel quale non veniva fatta menzione alcuna del locale sotterraneo oggetto di controversia. L’esame dei motivi rimane assorbito dal rilievo officioso dell’improponibilità della domanda di revocazione davanti al Tribunale. Al riguardo, si osserva quanto segue. Come emerge dalla superiore narrati va , la Pinto ha chiesto l a revocazione di una sentenza di primo grado passata in giudicato, invocando la ricorrenza, nel caso di specie, di due diversi casi di proponibilità del rimedio, e precisamente quelli di cui ai numeri 1) e 4) dell’art. 395 c.p.c. (sentenza effetto del dolodi una delle parti in danno dell’altra; sentenza effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa). Ciò posto, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., possono essere impugnate per revocazione, nei casi ivi indicati sotto i numeri da 1) a 6), le sentenze pronunciate «in grado d’appello» o «in unico grado» (si pensi, ad esempio, a quelle in materia di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di impugnazione del lodo arbitrale o a quelle emesse dal giudice secondo equità a norma dell’art. 114 c.p.c.). Il successivo art. 396, al comma 1, prevede, inoltre, che le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei soli casi contemplati dai numeri 1), 2), 3)e 6) dell’articolo precedente, «purchè la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto». Dalla lettura coordinata delle richiamate disposizioni codicistiche si evince, dunque, che avverso le sentenze di primo grado non appellate nel termine di legge il rimedio impugnatorio in discorso è esperibile nei soli casi di revocazione c.d. straordinaria previsti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 c.p.c., con esclusione delle ipotesi di revocazione c.d. ordinaria di cui ai numeri 4) e 5) dello stesso articolo (cfr. Cass. n. 3104/2001, Cass. n. 14359/1999, Cass. n. 4689/1993). La previsione di una disciplina differenziata trova giustificazione nel rilievo che, mentre i motivi di revocazione straordinaria vengono riconosciuti dalla parte soltanto a sèguito della scoperta di fatti da essa in precedenza ignorati, quelli di revocazione ordinaria sono invece conoscibili fin dal momento della pubblicazione della sentenza, sicchè ben possono essere fatti valere con l’appello, mezzo di impugnazione costituente rimedio generale e illimitato all’ingiustizia della decisione. Alla luce delle considerazioni che precedono, va escluso che la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1455/2004 del 4 agosto 2004, per la quale era scaduto il termine per l’appello, potesse essere impugnata per revocazione dalla Pinto a norma dell’art. 395 n. 4) c.p.c.. A non divers a conclusione deve pervenirsi con riferimento alla domanda di revocazione formulata ai sensi del n. 1) del medesimo articolo, in quanto, al fine di potersi avvalere del rimedio straordinario di cui alla citata previsione, l’istante avrebbe dovuto dedurre e dimostrare di aver scoperto il dolo dell’altra parte solo dopo la scadenza del termine per appellare la revocanda sentenza di primo grado. Un siffatto onere assertivo e probatorio non è stato, però, minimamente assolto dalla Pinto, che nulla risultaaver allegato sul punto nella citazione introduttiva del giudizio, la quale, giusta il disposto dell’art. 398, comma 2, c.p.c., avrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità, le prove relative alla dimostrazione del fatto di cui al n. 1) dell’art. 395, nonché del giorno della scoperta del dolo. Tanto non emerge dalla lettura del ricorso, il quale deve contenere, fra l’altro, l’esposizione sommaria dei fatti della causa (art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.), consistente anche nell’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con ipresupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, in modo da porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 41796/2021, Cass. n. 24432/2020, Cass. Sez. Un. n. 2089/2020, Cass. n. 15430/2016). Per quanto precede, l’impugnata sentenza deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Non si rende necessario pronunciare analoga declaratoria con riguardo alla sentenza di primo grado, in quanto già annullata da quella di appello ora cassata. La ricorrente deve essere condannata a rifondere alla controparte le spese dell’intero processo, comprese quelle relative al presente grado di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi 2.000 euro, quanto al secondo grado, in complessivi 2.000 euro, e, quanto al presente grado di legittimità, in complessivi 2.700 euro (di cui 200 per esborsi), il tutto oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella m