CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41481/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il gennaio 2021 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del 24 settembre 2019 del Tribunale di Messina, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi tre di arresto per il reato, così riqualificato il fatto, di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen.. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata lamentata l'inosservanza degli artt. 522 e 521 cod. proc. pen., attesa la modificazione della qualificazione giuridica del fatto da parte del primo Giudice senza la compiuta instaurazione del contraddittorio, tramite la sottoposizione della relativa questione alle parti. 2.2. Col secondo motivo è stato dedotto vizio motivazionale quanto alla determinazione della pena, anche in relazione all'inflizione di pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, tenuto conto degli esiti istruttori e della discreta condizione dei cani. 2.3. Col terzo motivo il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, laddove era invero affidato al Giudice un ampio potere discrezionale nella determinazione e valutazione dei dati influenti sulla decisione. 2.4. Col quarto motivo è stata dedotta l'illogicità e la contraddittorietà della determinazione della pena sotto il profilo della sua sproporzione anche quantitativa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione ai motivi di censura proposti, si osserva che essi ripropongono le doglianze già formulate in sede di appello, e disattese dalla Corte territoriale con congrua motivazione. Vero è, infatti, che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che - al di là della mera terminologia adottata - si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838). In particolare, ampia e correttamente argomentata - contrariamente ai rilievi del ricorrente - è la valutazione della sentenza impugnata circa l'esistenza del reato contestato, quanto ai comportamenti ascritti all'imputato e al loro ritenuto inquadramento, tra l'altro più favorevole rispetto all'iniziale ipotesi d'accusa. 3.2. In ogni caso, avuto riguardo alla modificazione dell'imputazione originaria consistente nell'addebito del delitto di cui all'art. 544-ter cod. pen., è stato correttamente evocato il principio in forza del quale l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto - !Imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948). Né si ritiene configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052). In specie, all'imputato è stato contestato di avere tenuto, senza necessità, tredici cani in condizioni igieniche precarie, in stato di malnutrizione e rinchiusi in strutture anguste, anche legati alla catena. Né la difesa - come ha osservato la Corte territoriale - ha ritenuto di proporre un inquadramento giuridico alternativo, rispetto a quanto più favorevolmente qualificato in forza della prima decisione. 3.2.1. In relazione poi alle ulteriori ripetute doglianze, il percorso argomentativo che ha condotto alla determinazione della pena risulta adeguatamente giustificato anche sotto il profilo della proporzionalità del trattamento sanzionatorio, essendo tale commisurazione frutto di una non irragionevole valutazione discrezionale del Giudice del merito, ed avendo questi tenuto conto dell'argomento difensivo, teso a valorizzare il comportamento positivo dell'imputato di avere comunque "accudito" gli animali, ritenendolo però insufficiente a fronte del "dato oggettivo delle condizioni nelle quali quegli animali sono stati trovati". Allo stesso tempo è stato correttamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, laddove la Corte territoriale ha espressamente ribadito che le caratteristiche del fatto non avevano alcuna connotazione di modestia, e che oltretutto non vi erano elementi positivi da valorizzare, al di là dell'incensuratezza, normativamente insufficiente (cfr. ad es. Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440, circa la mancata allegazione di elementi favorevoli). Infine, in relazione al quantum della sanzione, anche la sentenza impugnata ha evidenziato il dato "del numero dei cani detenuti e delle condizioni nelle quali sono stati lasciati per un tempo non compiutamente definibile", richiamandosi altresì a quanto già argomentato in relazione agli altri punti della decisione censurata. Vero è, al riguardo, che il giudice, nell'esercizio del potere di scelta fra l'applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l'obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva (Sez. 6, n. 10772 del 20/02/2018, F., Rv. 272762; Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 2015, Ottino, Rv. 263201). Ed in proposito i rilievi appena ricordati, quanto al numero degli animali e alla determinazione temporale, si presentano del tutto sufficienti al riguardo. 3.3. Le doglianze devono quindi ritenersi manifestamente infondate. 4. Non può che conseguirne l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am