CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 38971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 29 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno, in data 22 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa continuata in concorso. Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e - cumulativamente - il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di truffa, sia inammissibile, perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (di recente v. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), non essendo scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sul contributo concorsuale dell'imputato - intervenuto non solo al momento del fittizio pagamento, ma anche nella fase della trattativa e del ritiro della merce - e sulla sussistenza del dolo iniziale - alla luce dell'utilizzazione di identità falsa ed utenza telefonica altrui e della consegna dei falsi bonifici, che ebbe carattere decisivo, essendo "evidente che la persona offesa non avrebbe prestato il proprio assenso all'operazione se non fosse stata indotta in errore sull'avvenuto pagamento del prezzo, mediante l'esibizione della false disposizioni bancarie"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settemb