CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 aprile 1983
Cassazione n. 12921/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/04/1983 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 99, comma 4, e 624 cod. pen., disapplicando la recidiva contestata, e, per l'effetto, rideterminando la pena (fatto commesso in Casteggio il 7 novembre 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è affidato a doglianze generiche, in quanto articolate in assenza di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione sul punto contenuta nella sentenza impugnata - in cui la Corte territoriale ha affermato, in maniera non manifestamente illogica e sulla base di un giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, che il furto di 193 diffusori di profumo, di valore superiore ad Euro 200,00, non potesse essere ritenuto assolutamente esiguo - e manifestamente infondate, tenuto conto che per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 4, punto 4.1, della sentenza impugnata); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P