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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 40064/2021

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o la seguente —8 NOV 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]fL & T fj ESPERTO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 febbraio 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'opposizione all'esecuzione, ha rigettato in sede di rinvio l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di revoca della confisca disposta dal Tribunale nocerino con sentenza n. 149/2013.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, invocando violazione di legge, ha anzitutto ricordato i dati di fatto processuali: a) la confisca era stata a suo tempo disposta in esito alla pronuncia di sentenza, al termine dell'udienza preliminare, di non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di lottizzazione abusiva; b) contro tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione, in seguito rinunciato; c) nonostante la successiva assoluzione in dibattimento - a seguito del rinvio a giudizio disposto nella medesima udienza preliminare - per il reato di cui all'art. 323 cod. pen., veniva rigettata la conseguente istanza, proposta avanti al Giudice dell'esecuzione, di revoca della confisca; d) annullato da questa Corte di legittimità il successivo provvedimento di inammissibilità dell'opposizione (siccome formulata a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.), con ordinanza del 24 febbraio 2020, resa in sede di opposizione, era nuovamente disattesa la richiesta di revoca della misura ablativa.

2.2. Ciò posto, il ricorrente ha così rilevato che nella fase di merito del giudizio di cognizione, instaurato appunto per il reato di cui all'art. 323 cit. e conclusosi con la piena assoluzione dell'imputato, era stata ampiamente illustrata l'innocenza del ricorrente e quindi l'assenza di ipotesi lottizzatorie.

Tant'è che la precedente pronuncia dichiarativa della prescrizione, di natura processuale, non aveva la forza di giudicato propria invece della sentenza conclusiva del giudizio di cognizione.

Altrimenti opinando, non sarebbero residuate alternative al soggetto assolto nel merito, ma destinatario del provvedimento ablatorio della confisca.

2.3. Col secondo e col terzo motivo, invocando erronea applicazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente - dato atto che era stato posto in esecuzione il provvedimento di confisca - ha ricordato che nel giudizio instaurato a norma dell'art. 323 cod. pen. era stata esclusa l'oggettiva violazione di legge, in sé rappresentata dalla ritenuta lottizzazione abusiva, di cui incidentalmente veniva esclusa l'illegittimità.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

4.1. Il ricorrente ha appunto allegato in fatto che con sentenza del 27 maggio 2013 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti del medesimo odierno ricorrente per prescrizione in relazione al reato di lottizzazione abusiva, peraltro disponendo contestualmente la confisca dei beni.

Con successiva sentenza, instauratosi il dibattimento in ordine al residuo reato di cui all'art. 323 cod. pen., il ricorrente era stato assolto dal fatto in contestazione.4.1.1.

Adito ai fini della revoca della confisca, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale Giudice dell'esecuzione ha disatteso l'istanza anche in sede di opposizione, siccome celebrata in esito al rinvio disposto al riguardo da questa Corte di legittimità.

4.2. Ciò posto, in tema di lottizzazione abusiva la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (Sez.

U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870).

Al riguardo, è ormai consolidato il principio secondo cui, anche in presenza di dichiarazione di estinzione del reato di lottizzazione abusiva, il giudice possa disporre la confisca urbanistica; la confisca di cui all'art. 44 cit. prescinde dalla necessità di una sentenza di condanna formale, potendosi fondare, la legittimità del provvedimento ablatorio, su un accertamento del fatto nei suoi componenti oggettivi e soggettivi, nel contraddittorio delle parti e dunque anche con le forme di una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, purché vi sia stato un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa.

Accanto a ciò, e a precisazione del principio, il richiamato intervento a Sezioni Unite - le cui motivazioni sono state depositate dopo la pronuncia dell'ordinanza impugnata - ha riaffermato la valenza, rispondente a principi di ordine costituzionale, dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato posto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., unicamente derogabile, in melius, dal comma 2 della stessa norma, laddove già risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, nel senso, cioè, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell'adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso.

Ciò posto, dal tenore letterale dell'art. 44 cit. non può trarsi alcuna indicazione nel senso di un "obbligo" di compiere l'accertamento nonostante la prescrizione già maturata, ed in tal senso non appare sostenibile alcuna norma costituzionalmente o convenzionalmente orientata nel senso della prosecuzione del processo, a prescrizione maturata, quando non sia stato ancora accertato il fatto.

Se quindi l'art. 129 cod. proc. pen. si muove nella prospettiva di troncare, allorché emerga una causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento della verità da un punto di vista storico, il «principio di adozione in via immediata del proscioglimento (in esso compreso quello dovuto ad estinzione del reato) va dunque riaffermato, sicché il giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive».

Se quindi l'unico limite a che il processo penale possa progredire relativamente ad un'azione di accertamento finalizzata alla sola decisione sulla confisca urbanistica sarebbe rappresentato dall'estinzione maturata prima dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 3, n. 35313 del 19/05/2016, Imolese, Rv. 267534), la confisca di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato, purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando tuttavia che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (cfr., in motivazione, Sez.

U, n. 13539 cit.; cfr. altresì Sez. 3, n. 15310 del 25/02/2021, Nobis, non mass.).

4.3. Richiamati siffatti principi, in specie l'avvenuta declaratoria di prescrizione è intervenuta in esito all'udienza preliminare di cui all'art. 425 cod. proc. pen..

Al riguardo, è nozione ribadita che lo scopo cui l'udienza preliminare è preordinata rimane invariato: quello, cioè, di evitare i dibattimenti inutili, e non di accertare la colpevolezza o innocenza dell'imputato tipica del giudizio dibattimentale nella pienezza e pubblicità del contraddittorio inter partes.

Né tale impostazione può dirsi cambiata in relazione alla possibile evoluzione dell'udienza preliminare attraverso l'acquisizione di prove favorevoli all'imputato, in quanto l'ottica che caratterizza il proscioglimento ex art. 425 cit. era ed è sempre la stessa: solo ove la situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di quelle nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti sarà possibile l'epilogo decisorio previsto dall'art. 425.

Tanto porta a ritenere la natura processuale e non di merito della sentenza di non luogo a procedere, essendo riservato al GUP il potere di pronunziare una sentenza del genere soltanto in quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione (così, in motivazione, Sez. 3, n. 39401 del 21/03/2013, Narducci e altri, Rv. 256848).4.3.1.

Ciò posto, l'ordinanza impugnata è stata pronunciata (v. supra) nelle more della pubblicazione del richiamato intervento delle Sezioni Unite.

Allo stesso tempo, quand'anche si ritenga che la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, resa in udienza preliminare, è sempre impugnabile, anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione (ben potendo il ricorrente sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma secondo, del codice di rito)(Sez. 3, n. 46913 del 20/09/2016, Ferraro, Rv. 268058), detta sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare conserva la sua natura "processuale" di strumento destinato a verificare la sussistenza della necessità di dare ingresso alla successiva fase del dibattimento (Sez. 2, n. 3180 del 06/11/2012, dep. 2013, Furlan e altro, Rv. 254465).

4.3.2. Al riguardo, anche l'orientamento che, prima di Sez.

U n. 13539 cit., riteneva la necessità di proseguire comunque il processo per accertare il reato, nei suoi estremi oggettivo e soggettivo, anche in presenza di una causa estintiva del reato e al fine di adottare il provvedimento di confisca urbanistica (cfr. ad es.

Sez. 3, n. 2292 del 25/10/2019, dep. 2020, Romano, Rv. 278577), comunque aveva espresso riguardo alle opzioni processuali riservate al giudice del dibattimento.

4.3.3. In ogni caso, tenuto conto della correzione giurisprudenziale maturata nelle more, nonché della ribadita natura della sentenza pronunciata a norma dell'art. 425 cod. proc. pen. (v. supra), sì che l'affermata esistenza di un giudicato sulla declaratoria di lottizzazione abusiva in sede di udienza preliminare (alla luce anche di quanto affermato in esito al giudizio di cognizione piena in ordine al reato di cui all'art. 323 cit.) appare posta in non eliminabile dubbio, si impone una nuova valutazione di merito sull'opposizione proposta dall'odierno ricorrente.

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente —8 NOV 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]fL & T fj ESPERTO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'opposizione all'esecuzione, ha rigettato in sede di rinvio l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di revoca della confisca disposta dal Tribunale nocerino con sentenza n. 149/2013. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, invocando violazione di legge, ha anzitutto ricordato i dati di fatto processuali: a) la confisca era stata a suo tempo disposta in esito alla pronuncia di sentenza, al termine dell'udienza preliminare, di non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di lottizzazione abusiva; b) contro tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione, in seguito rinunciato; c) nonostante la successiva assoluzione in dibattimento - a seguito del rinvio a giudizio disposto nella medesima udienza preliminare - per il reato di cui all'art. 323 cod. pen., veniva rigettata la conseguente istanza, proposta avanti al Giudice dell'esecuzione, di revoca della confisca; d) annullato da questa Corte di legittimità il successivo provvedimento di inammissibilità dell'opposizione (siccome formulata a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.), con ordinanza del 24 febbraio 2020, resa in sede di opposizione, era nuovamente disattesa la richiesta di revoca della misura ablativa. 2.2. Ciò posto, il ricorrente ha così rilevato che nella fase di merito del giudizio di cognizione, instaurato appunto per il reato di cui all'art. 323 cit. e conclusosi con la piena assoluzione dell'imputato, era stata ampiamente illustrata l'innocenza del ricorrente e quindi l'assenza di ipotesi lottizzatorie. Tant'è che la precedente pronuncia dichiarativa della prescrizione, di natura processuale, non aveva la forza di giudicato propria invece della sentenza conclusiva del giudizio di cognizione. Altrimenti opinando, non sarebbero residuate alternative al soggetto assolto nel merito, ma destinatario del provvedimento ablatorio della confisca. 2.3. Col secondo e col terzo motivo, invocando erronea applicazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente - dato atto che era stato posto in esecuzione il provvedimento di confisca - ha ricordato che nel giudizio instaurato a norma dell'art. 323 cod. pen. era stata esclusa l'oggettiva violazione di legge, in sé rappresentata dalla ritenuta lottizzazione abusiva, di cui incidentalmente veniva esclusa l'illegittimità. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 4.1. Il ricorrente ha appunto allegato in fatto che con sentenza del 27 maggio 2013 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti del medesimo odierno ricorrente per prescrizione in relazione al reato di lottizzazione abusiva, peraltro disponendo contestualmente la confisca dei beni. Con successiva sentenza, instauratosi il dibattimento in ordine al residuo reato di cui all'art. 323 cod. pen., il ricorrente era stato assolto dal fatto in contestazione.4.1.1. Adito ai fini della revoca della confisca, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale Giudice dell'esecuzione ha disatteso l'istanza anche in sede di opposizione, siccome celebrata in esito al rinvio disposto al riguardo da questa Corte di legittimità. 4.2. Ciò posto, in tema di lottizzazione abusiva la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870). Al riguardo, è ormai consolidato il principio secondo cui, anche in presenza di dichiarazione di estinzione del reato di lottizzazione abusiva, il giudice possa disporre la confisca urbanistica; la confisca di cui all'art. 44 cit. prescinde dalla necessità di una sentenza di condanna formale, potendosi fondare, la legittimità del provvedimento ablatorio, su un accertamento del fatto nei suoi componenti oggettivi e soggettivi, nel contraddittorio delle parti e dunque anche con le forme di una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, purché vi sia stato un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa. Accanto a ciò, e a precisazione del principio, il richiamato intervento a Sezioni Unite - le cui motivazioni sono state depositate dopo la pronuncia dell'ordinanza impugnata - ha riaffermato la valenza, rispondente a principi di ordine costituzionale, dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato posto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., unicamente derogabile, in melius, dal comma 2 della stessa norma, laddove già risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, nel senso, cioè, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell'adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso. Ciò posto, dal tenore letterale dell'art. 44 cit. non può trarsi alcuna indicazione nel senso di un "obbligo" di compiere l'accertamento nonostante la prescrizione già maturata, ed in tal senso non appare sostenibile alcuna norma costituzionalmente o convenzionalmente orientata nel senso della prosecuzione del processo, a prescrizione maturata, quando non sia stato ancora accertato il fatto. Se quindi l'art. 129 cod. proc. pen. si muove nella prospettiva di troncare, allorché emerga una causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento della verità da un punto di vista storico, il «principio di adozione in via immediata del proscioglimento (in esso compreso quello dovuto ad estinzione del reato) va dunque riaffermato, sicché il giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive». Se quindi l'unico limite a che il processo penale possa progredire relativamente ad un'azione di accertamento finalizzata alla sola decisione sulla confisca urbanistica sarebbe rappresentato dall'estinzione maturata prima dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 3, n. 35313 del 19/05/2016, Imolese, Rv. 267534), la confisca di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato, purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando tuttavia che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 13539 cit.; cfr. altresì Sez. 3, n. 15310 del 25/02/2021, Nobis, non mass.). 4.3. Richiamati siffatti principi, in specie l'avvenuta declaratoria di prescrizione è intervenuta in esito all'udienza preliminare di cui all'art. 425 cod. proc. pen.. Al riguardo, è nozione ribadita che lo scopo cui l'udienza preliminare è preordinata rimane invariato: quello, cioè, di evitare i dibattimenti inutili, e non di accertare la colpevolezza o innocenza dell'imputato tipica del giudizio dibattimentale nella pienezza e pubblicità del contraddittorio inter partes. Né tale impostazione può dirsi cambiata in relazione alla possibile evoluzione dell'udienza preliminare attraverso l'acquisizione di prove favorevoli all'imputato, in quanto l'ottica che caratterizza il proscioglimento ex art. 425 cit. era ed è sempre la stessa: solo ove la situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di quelle nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti sarà possibile l'epilogo decisorio previsto dall'art. 425. Tanto porta a ritenere la natura processuale e non di merito della sentenza di non luogo a procedere, essendo riservato al GUP il potere di pronunziare una sentenza del genere soltanto in quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione (così, in motivazione, Sez. 3, n. 39401 del 21/03/2013, Narducci e altri, Rv. 256848).4.3.1. Ciò posto, l'ordinanza impugnata è stata pronunciata (v. supra) nelle more della pubblicazione del richiamato intervento delle Sezioni Unite. Allo stesso tempo, quand'anche si ritenga che la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, resa in udienza preliminare, è sempre impugnabile, anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione (ben potendo il ricorrente sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma secondo, del codice di rito)(Sez. 3, n. 46913 del 20/09/2016, Ferraro, Rv. 268058), detta sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare conserva la sua natura "processuale" di strumento destinato a verificare la sussistenza della necessità di dare ingresso alla successiva fase del dibattimento (Sez. 2, n. 3180 del 06/11/2012, dep. 2013, Furlan e altro, Rv. 254465). 4.3.2. Al riguardo, anche l'orientamento che, prima di Sez. U n. 13539 cit., riteneva la necessità di proseguire comunque il processo per accertare il reato, nei suoi estremi oggettivo e soggettivo, anche in presenza di una causa estintiva del reato e al fine di adottare il provvedimento di confisca urbanistica (cfr. ad es. Sez. 3, n. 2292 del 25/10/2019, dep. 2020, Romano, Rv. 278577), comunque aveva espresso riguardo alle opzioni processuali riservate al giudice del dibattimento. 4.3.3. In ogni caso, tenuto conto della correzione giurisprudenziale maturata nelle more, nonché della ribadita natura della sentenza pronunciata a norma dell'art. 425 cod. proc. pen. (v. supra), sì che l'affermata esistenza di un giudicato sulla declaratoria di lottizzazione abusiva in sede di udienza preliminare (alla luce anche di quanto affermato in esito al giudizio di cognizione piena in ordine al reato di cui all'art. 323 cit.) appare posta in non eliminabile dubbio, si impone una nuova valutazione di merito sull'opposizione proposta dall'odierno ricorrente. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla