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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 19499/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Pisa, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole dei delitti in concorso di cui agli artt.56, 624 e 625 nn.2,3 e 7 cod. pen.; di cui agli artt. 110,624,625 n.3 cod. pen.; del reato di cui all'art.4 1.110/75.

Considerato che con il primo e unico motivo - con cui il ricorrente contesta una motivazione illogica con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti- è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Che, in ogni caso la Corte territoriale (p.4) ha esposto chiaramente che il riconoscimento di dette circostanze non rappresenta un automatismo nel giudizio penale e che non si ravvisano circostanze particolari che ne comportino il riconoscimento; né risulta dagli atti un particolare comportamento processuale dell'imputato connotato alla massima correttezza della collaborazione, né può essere valutato come comportamento indice di ravvedimento la scelta del rito abbreviato, che corrisponde a una precisa scelta di utilità processuale dell'imputato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il &Tsigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Pisa, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole dei delitti in concorso di cui agli artt.56, 624 e 625 nn.2,3 e 7 cod. pen.; di cui agli artt. 110,624,625 n.3 cod. pen.; del reato di cui all'art.4 1.110/75. Considerato che con il primo e unico motivo - con cui il ricorrente contesta una motivazione illogica con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti- è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Che, in ogni caso la Corte territoriale (p.4) ha esposto chiaramente che il riconoscimento di dette circostanze non rappresenta un automatismo nel giudizio penale e che non si ravvisano circostanze particolari che ne comportino il riconoscimento; né risulta dagli atti un particolare comportamento processuale dell'imputato connotato alla massima correttezza della collaborazione, né può essere valutato come comportamento indice di ravvedimento la scelta del rito abbreviato, che corrisponde a una precisa scelta di utilità processuale dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il &Tsigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 19499/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris