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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38604/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato nel [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di.

Napoli confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA].

Ricorre per cassazione il difensore del condannato, deducendo, mediante connessi motivi, mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 54 Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'espiazione della pena risulta cessata, come da posizione giuridica, il 9 maggio 2021.

Secondo il consolidato orientamento di questo Corte, l'istanza di liberazione anticipata diviene inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia intéramente scontata, senza possibilità che il beneficio possa essere speso ad altri fini (Sez. 1, n. 41959 del 13/09/2016, Artuso; Sez. 1, n. 4751 del 08/01/2014, Ammutinato; Sez. 1, n. 43786 del 10/11/2011, Sivari, Rv. 250996- 01; Sez. 1, n. 16269 del 26/4/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234220-01; Sez. 1, n. 18411 del 23/4/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221426-01; Sez. 1, n. 5831 del 24/11/1998, dep. 1999, Vasta, Rv. 212099-01).

Su tali basi, deve considerarsi quindi inammissibile, per mancanza di interesse, l'impugnazione proposta, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, dal condannato che, nelle more, abbia finito di espiare la pena (Sez.

U, n. 15 del 18/06/1991, Argenti, Rv. 187707-01; Sez. 1, n. 11567 del 11/10/2018, dep. 2019, Cavalletti; Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677-01), come accaduto nella specie.

Alla declaratoria d'inammissibilità, che si viene così a pronunciare, non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. osì deciso il 15/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] ie re este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato nel [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di. Napoli confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre per cassazione il difensore del condannato, deducendo, mediante connessi motivi, mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 54 Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'espiazione della pena risulta cessata, come da posizione giuridica, il 9 maggio 2021. Secondo il consolidato orientamento di questo Corte, l'istanza di liberazione anticipata diviene inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia intéramente scontata, senza possibilità che il beneficio possa essere speso ad altri fini (Sez. 1, n. 41959 del 13/09/2016, Artuso; Sez. 1, n. 4751 del 08/01/2014, Ammutinato; Sez. 1, n. 43786 del 10/11/2011, Sivari, Rv. 250996- 01; Sez. 1, n. 16269 del 26/4/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234220-01; Sez. 1, n. 18411 del 23/4/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221426-01; Sez. 1, n. 5831 del 24/11/1998, dep. 1999, Vasta, Rv. 212099-01). Su tali basi, deve considerarsi quindi inammissibile, per mancanza di interesse, l'impugnazione proposta, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, dal condannato che, nelle more, abbia finito di espiare la pena (Sez. U, n. 15 del 18/06/1991, Argenti, Rv. 187707-01; Sez. 1, n. 11567 del 11/10/2018, dep. 2019, Cavalletti; Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677-01), come accaduto nella specie. Alla declaratoria d'inammissibilità, che si viene così a pronunciare, non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. osì deciso il 15/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] ie re este