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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 29130/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24069/2016 R.G. proposto da MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Avverso la sentenza n. 1149/2016 resa dalla Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 22/03/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo,con assorbimento del secondo.

Rilevato che:

1. Dalla richiamatasentenza impugnata si evince che, con sentenza n. 1185/2014, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione avverso il decreto dirigenziale n. 406682, emesso in data Oggetto: sanzione amministrativa.

Decreto lgs. n. 195/2008 12/07/2013, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva emesso una sanzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere stato rinvenuto presso l’aeroporto di Milano-Malpensa nel possesso della somma complessiva di euro 60.563,00, in misura superiore a quella dichiarata, nulla disponendo in ordine alle spese di lite.

Il giudizio diappello, instaurato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], che insistette nella richiesta di annullamento del decreto dirigenziale, ovvero, in subordine, nella sua ammissione al beneficio del pagamento in misura ridotta, pari al 15%, della somma eccedente il limite di legge, si concluse, nella resistenza del Ministero, che chiese la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per tardività della notifica dell’atto di citazione in appello, con la sentenza n. 1149/2016, pubblicata il 22/3/2016, con la quale la Corte d’Appello di Milano rigettò l’eccezione di tardività dell’appello, sollevata dal Ministero, essendovi la prova della tempestiva presentazione dell’atto di citazione all’Ufficio notifiche del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e, in accoglimento del gravame, revocò il decreto dirigenziale n. 406682/2013, compensando le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale, prendendo posizione sul perfezionamento del processo sanzionatorio contestato dall’appellante, ritenne che, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, il termine di 180 giorni previsto per l’emanazione del decreto applicativo della sanzione doveva intendersi decorrente dalla data della ricezione, da parte del trasgressore, del verbale di accertamento e di contestazione e che, pertanto, il decreto sanzionatorio, adottato in data 12/07/2013, era tardivo, essendo stata la contestazione all’appellante effettuata in data 2 dicembre 2012.

2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha propostoricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 3, e 4, comma 6, d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, e degli artt. 152 cod. proc. civ. e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in combinato disposto tra loro ed in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ritenuto perentorio il termine di cui all’art. 4, comma 2, del citato d.lgs., e per avere affermato che il termine di 180 giorni per l’adozione del decreto, da parte del Ministero, decorresse dalla data in cui quest’ultimo riceve il verbale di contestazione di cui all’art. 8, comma 3, d.lgs cit., senza considerare che: - il termine di sette giorni per la trasmissione del verbale di contestazione al Ministero, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. in esame, non era perentorio, ma, in assenza di norma che lo qualifichi in tal modo e in spregio al principio generale sancito dall’art. 152 c.p.c., meramente ordinatorio; - il mancato rispetto di tale termine non incideva in alcun modo sulla validità del provvedimento sanzionatorio, essendo perentorio soltanto il termine di 180 giorni posto a carico del Ministero per l’adozione dell’ingiunzione di pagamento; - la ricezione del verbale di contestazione è attestata dalla data di protocollo, costituente atto pubblico fidefacente fino a querela di falso; - la tempestività del decreto deve essere valutata sulla base della data della sua adozione e non da quella della sua notifica.

Pertanto, il provvedimento di irrogazione della sanzione doveva considerarsi tempestivo, atteso che il verbale di contestazione era stato elevato il 2/12/2012 ed era pervenuto al Ministero e protocollato il 20/2/2013 (la data contenuta nella sentenza del 20/2/2012 èevidentemente un refuso), e che il decreto impugnato era stato emesso il 12/7/2013. 1.2 Ilmotivo è fondato.

L’art. 8 (“Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni”) del d.lgs. n. 195 del 2008, nella versione vigente all’epoca dei fatti, stabiliva che: «1.

Chi non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7 può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.

4. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 è prorogato di sessanta giorni […]».

L’art. 4 (“Poteri di accertamento e di contestazione”) del decreto, al comma 6, dispone: «I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di dieci anni e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto».

Nell’interpretare le suddette disposizioni, l’ordinanza di questa Sezione del28/5/2025, n. 14236, ha recentemente chiarito che, in tema di irrogazione delle sanzioni in materia valutaria, il termine perentorio ex art. 8, comma 3 , del citato d.lgs. n. 195 del 2008, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze deve adottare il decreto sanzionatorio, decorre soltanto dal giorno in cui è avvenuta la trasmissione dei verbali di contestazione, prevista con termine ordinatorio dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto, giacché, in presenza di un termine perentorio, il momento di decorrenza dell'attività sanzionatoria deve essere necessariamente agganciato a un momento procedimentale certo, interno all'amministrazione.

Con l’ordinanza di questa stessa Sezione del 18/4/2018, n. 9521 (confermata da Cass. Sez.6-2, 29/07/2020, n. 16204) , è stato poi chiarito che si considera “giorno di avvenuta la trasmissione dei verbali di contestazione” quella risultante dal registro del protocollo informatico, nel quale vengono annotate in ordine cronologico le corrispondenze in arrivo e in partenza, costituendo il protocollo informatico un atto pubblico di rilevanza esterna che fa fede fino a querela di falso della data di ricezione dei verbali di contestazione.

Procedendo all’analisi delle date indicate nella censura alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra citati, si ha che il termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe potuto emettere il provvedimento sanzionatorio era quello del 18/8/2013 (che cadeva di domenica), atteso che il termine (perentorio) di 180 giorni previsto a tal proposito avrebbe dovuto essere calcolato non già dopo sette giorni dalla elevazione della contestazione (del 2/12/2012), bensì dalla ricezione del verbale di contestazione da parte del Ministero (ossia il 20/2/2013), con la conseguenza che il decreto, in quanto emesso il 12/7/2013, sarebbe stato da considerare tempestivo.

Ha, quindi, errato la Corte d’Appello allorché – con la sentenza impugnata - ha sostenuto che il termine di 180 giorni previsto per l’emanazione del decreto applicativo della sanzione decorressedalla ricezione dei verbali di contestazione da parte dello stesso trasgressore, derivando altrimenti da una diversa lettura delle norme un’interpretazione difforme da quella costituzionalmente orientata.

Ai due richiamati principi enunciati con le due ricordate pronunce di questa Sezione n.14236/2025 e n. 9521/2018 dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. 2.1 Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in combinato disposto tra loro ed in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di appelloaffermato che una diversa lettura delle norme avrebbe determinato la decorrenza del termine di decadenza da un momento indefinito, non controllabile dal privato e affidata all’esclusivo arbitrio della pubblica Amministrazione, non essendo il termine di sette giorni per la trasmissione della contestazione soggetto ad alcuna decadenza, con conseguenti profili di incostituzionalità della norma per irragionevolezza, indeterminatezza e violazione del diritto di difesa.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito aveva in tal modo fatto mal governo delle prove a sua disposizione (ossia il provvedimento sanzionatorio e l’estratto del protocollo informatico depositati in giudizio), esame che avrebbe fornito la certezza della congruità del termine ordinatorio utilizzato nella specie per la trasmissione degli atti al Ministero. 2.2 Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

3. In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo e ritenuto l’assorbimento del secondo, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che si uniformerà ai due su richiamati principi di diritto e provvederà a regolare anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24069/2016 R.G. proposto da MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Avverso la sentenza n. 1149/2016 resa dalla Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 22/03/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo,con assorbimento del secondo. Rilevato che: 1. Dalla richiamatasentenza impugnata si evince che, con sentenza n. 1185/2014, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione avverso il decreto dirigenziale n. 406682, emesso in data Oggetto: sanzione amministrativa. Decreto lgs. n. 195/2008 12/07/2013, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva emesso una sanzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere stato rinvenuto presso l’aeroporto di Milano-Malpensa nel possesso della somma complessiva di euro 60.563,00, in misura superiore a quella dichiarata, nulla disponendo in ordine alle spese di lite. Il giudizio diappello, instaurato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], che insistette nella richiesta di annullamento del decreto dirigenziale, ovvero, in subordine, nella sua ammissione al beneficio del pagamento in misura ridotta, pari al 15%, della somma eccedente il limite di legge, si concluse, nella resistenza del Ministero, che chiese la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per tardività della notifica dell’atto di citazione in appello, con la sentenza n. 1149/2016, pubblicata il 22/3/2016, con la quale la Corte d’Appello di Milano rigettò l’eccezione di tardività dell’appello, sollevata dal Ministero, essendovi la prova della tempestiva presentazione dell’atto di citazione all’Ufficio notifiche del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e, in accoglimento del gravame, revocò il decreto dirigenziale n. 406682/2013, compensando le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale, prendendo posizione sul perfezionamento del processo sanzionatorio contestato dall’appellante, ritenne che, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, il termine di 180 giorni previsto per l’emanazione del decreto applicativo della sanzione doveva intendersi decorrente dalla data della ricezione, da parte del trasgressore, del verbale di accertamento e di contestazione e che, pertanto, il decreto sanzionatorio, adottato in data 12/07/2013, era tardivo, essendo stata la contestazione all’appellante effettuata in data 2 dicembre 2012. 2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha propostoricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 3, e 4, comma 6, d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, e degli artt. 152 cod. proc. civ. e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in combinato disposto tra loro ed in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ritenuto perentorio il termine di cui all’art. 4, comma 2, del citato d.lgs., e per avere affermato che il termine di 180 giorni per l’adozione del decreto, da parte del Ministero, decorresse dalla data in cui quest’ultimo riceve il verbale di contestazione di cui all’art. 8, comma 3, d.lgs cit., senza considerare che: - il termine di sette giorni per la trasmissione del verbale di contestazione al Ministero, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. in esame, non era perentorio, ma, in assenza di norma che lo qualifichi in tal modo e in spregio al principio generale sancito dall’art. 152 c.p.c., meramente ordinatorio; - il mancato rispetto di tale termine non incideva in alcun modo sulla validità del provvedimento sanzionatorio, essendo perentorio soltanto il termine di 180 giorni posto a carico del Ministero per l’adozione dell’ingiunzione di pagamento; - la ricezione del verbale di contestazione è attestata dalla data di protocollo, costituente atto pubblico fidefacente fino a querela di falso; - la tempestività del decreto deve essere valutata sulla base della data della sua adozione e non da quella della sua notifica. Pertanto, il provvedimento di irrogazione della sanzione doveva considerarsi tempestivo, atteso che il verbale di contestazione era stato elevato il 2/12/2012 ed era pervenuto al Ministero e protocollato il 20/2/2013 (la data contenuta nella sentenza del 20/2/2012 èevidentemente un refuso), e che il decreto impugnato era stato emesso il 12/7/2013. 1.2 Ilmotivo è fondato. L’art. 8 (“Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni”) del d.lgs. n. 195 del 2008, nella versione vigente all’epoca dei fatti, stabiliva che: «1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7 può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. 3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione. 4. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. 5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 è prorogato di sessanta giorni […]». L’art. 4 (“Poteri di accertamento e di contestazione”) del decreto, al comma 6, dispone: «I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di dieci anni e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto». Nell’interpretare le suddette disposizioni, l’ordinanza di questa Sezione del28/5/2025, n. 14236, ha recentemente chiarito che, in tema di irrogazione delle sanzioni in materia valutaria, il termine perentorio ex art. 8, comma 3 , del citato d.lgs. n. 195 del 2008, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze deve adottare il decreto sanzionatorio, decorre soltanto dal giorno in cui è avvenuta la trasmissione dei verbali di contestazione, prevista con termine ordinatorio dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto, giacché, in presenza di un termine perentorio, il momento di decorrenza dell'attività sanzionatoria deve essere necessariamente agganciato a un momento procedimentale certo, interno all'amministrazione. Con l’ordinanza di questa stessa Sezione del 18/4/2018, n. 9521 (confermata da Cass. Sez.6-2, 29/07/2020, n. 16204) , è stato poi chiarito che si considera “giorno di avvenuta la trasmissione dei verbali di contestazione” quella risultante dal registro del protocollo informatico, nel quale vengono annotate in ordine cronologico le corrispondenze in arrivo e in partenza, costituendo il protocollo informatico un atto pubblico di rilevanza esterna che fa fede fino a querela di falso della data di ricezione dei verbali di contestazione. Procedendo all’analisi delle date indicate nella censura alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra citati, si ha che il termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe potuto emettere il provvedimento sanzionatorio era quello del 18/8/2013 (che cadeva di domenica), atteso che il termine (perentorio) di 180 giorni previsto a tal proposito avrebbe dovuto essere calcolato non già dopo sette giorni dalla elevazione della contestazione (del 2/12/2012), bensì dalla ricezione del verbale di contestazione da parte del Ministero (ossia il 20/2/2013), con la conseguenza che il decreto, in quanto emesso il 12/7/2013, sarebbe stato da considerare tempestivo. Ha, quindi, errato la Corte d’Appello allorché – con la sentenza impugnata - ha sostenuto che il termine di 180 giorni previsto per l’emanazione del decreto applicativo della sanzione decorressedalla ricezione dei verbali di contestazione da parte dello stesso trasgressore, derivando altrimenti da una diversa lettura delle norme un’interpretazione difforme da quella costituzionalmente orientata. Ai due richiamati principi enunciati con le due ricordate pronunce di questa Sezione n.14236/2025 e n. 9521/2018 dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. 2.1 Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in combinato disposto tra loro ed in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di appelloaffermato che una diversa lettura delle norme avrebbe determinato la decorrenza del termine di decadenza da un momento indefinito, non controllabile dal privato e affidata all’esclusivo arbitrio della pubblica Amministrazione, non essendo il termine di sette giorni per la trasmissione della contestazione soggetto ad alcuna decadenza, con conseguenti profili di incostituzionalità della norma per irragionevolezza, indeterminatezza e violazione del diritto di difesa. Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito aveva in tal modo fatto mal governo delle prove a sua disposizione (ossia il provvedimento sanzionatorio e l’estratto del protocollo informatico depositati in giudizio), esame che avrebbe fornito la certezza della congruità del termine ordinatorio utilizzato nella specie per la trasmissione degli atti al Ministero. 2.2 Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo. 3. In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo e ritenuto l’assorbimento del secondo, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che si uniformerà ai due su richiamati principi di diritto e provvederà a regolare anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza im
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