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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27472/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 4 novembre 2019 (fascicolo pervenuto a questa Corte il 12 ottobre 2021), confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen., in quanto "attribuivano a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.g., società di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA], soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale in forza di decreto emesso il 9.3.2012 dal Tribunale di Messina" (così il capo di imputazione). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore degli imputati, premettendo che con l'atto di appello si era lamentata la violazione dell'art. 491 cod.proc.pen. in quanto, all'udienza del 5 aprile 2018, prima della formale ammissione del rito abbreviato chiesto dagli imputati, i difensori avevano richiesto l'espunzione dal fascicolo (ovvero l'inutilizzabilità) di tutti gli atti di indagine pervenuti dopo la data del deposito della richiesta di giudizio abbreviato, e che il giudice aveva deciso sull'eccezione solo con la sentenza di condanna; si imponeva l'annullamento della sentenza del grado di appello che non si era pronunciata sul punto. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che la sentenza di appello, come quella di primo grado, aveva omesso di valutare alcune emergenze processuali che, se fossero state prese in considerazione, avrebbero portato a diversa conclusione: la Corte di appello aveva acriticamente recepito ed elencato una serie di elementi indiziari, senza spiegarne la refluenza probatoria ai fini della condanna, posto che la semplice qualità di genitore di un ventenne di modesta esperienza, in assenza di altri elementi di collegamento, costituiva una "forzata deduzione" ai fini dell'integrazione del reato in esame; nella sentenza impugnata non era dato comprendere il collegamento effettivo tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e non era stato considerato che erano stati documentalmente giustificati tutti gli accrediti per importi significativi in contanti riguardanti l'attività della Technolann.

Il difensore osserva inoltre che non vi era motivazione in ordine alla sussistenza della finalità di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale, né in ordine alla finalità di favorire l'assunzione di ex operai della ditta [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di impresa del figlio, e che anche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto agire con il dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, elemento soggettivo per la cui prova non ear sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altra utilità.Il difensore, rilevato che la Corte di appello non aveva motivato in alcun modo sul dolo specifico in capo ai ricorrenti, osserva che non vi era motivazione neppure sul diniego delle attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA], e che era stato irrogato un trattamento sanzionatorio il cui rigore non trovava giustificazione nelle risultanze processuali.

2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il difensore presentava memoria con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso, allegando sentenza di questa Corte relativa al troncone principale della stessa inchiesta, con la quale era stato disposto annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Messina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584): nel caso in esame, il primo motivo di ricorso non si confronta affatto con la parte della motivazione della sentenza impugnata, nella quale si rileva che "non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa...la mancata decisione con ordinanza ha, al più, determinato in capo ai difensori un maggiore impegno difensivo in sede di discussione finale, relativamente al contenuto dell'informativa depositata successivamente alla richiesta di definizione del processo con le forme del rito abbreviato" (pag.5 sentenza); del resto, il motivo di ricorso si limita ad eccepire che "se il documento acquisito fosse stato valutato dal primo giudice e diversamente non poteva essere poiché non escluso tempestivamente, l'unico reato ipotizzabile sarebbe stato quello di evasione fiscale e non di intestazione fittizia", quando invece la responsabilità dei ricorrenti è stata ritenuta per gli elementi di prova diversi dall'informativa della D.I.A. dell'8 marzo 2018, 1.2 Relativamente alle censure di cui al secondo motivo di ricorso, deve essere ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto dei motivi di appello, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, evidenziando, nelle pagine da 5 in avanti, i plurimi rapporti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale e personale, con il commercialista Tamburello, che si occupava della [OSCURATO:SOCIETA]a. e che si rapportava con Antonino anziché con il figlio Giuseppe (intestatario della società unipersonale) per tutti i rapporti relativi alla società; il fatto che l'unico dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] aveva riferito che il suo datore di lavoro era [OSCURATO:PERSONA]; il fatto che il solo [OSCURATO:PERSONA] si occupasse dei lavori affidati alla sua ditta ed alla [OSCURATO:SOCIETA], tanto che l'interscambiabilità dei mezzi e dei dipendenti delle due imprese era rimessa sempre alle decisioni di [OSCURATO:PERSONA], unico riferimento per i committenti. r Quanto al requisito del dolo, la sentenza della Corte di appello ha motivato adeguatamente sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del fatto e quindi anche sull'elemento soggettivo, mentre non era stato proposto motivo di appello relativamente a [OSCURATO:PERSONA], per cui il motivo è inammissibile 1.3 Relativamente infine alla mancata concessione delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], il motivo è generico per inammissibilità, non indicando perchè il ricorrente sarebbe meritevole del beneficio; quanto alla pena, k è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame, in cui peraltro la pena per [OSCURATO:PERSONA] corrisponde al minimo edittale), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 1.4 Quanto infine alla sentenza prodotta con i motivi aggiunti, si deve rilevare come non emerga alcun collegamento con il caso in esame, posto che l'unica persona che compare in entrambi i procedimenti è [OSCURATO:PERSONA], commercialista della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], imputato però in quel procedimento di tentata estorsione.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 4 novembre 2019 (fascicolo pervenuto a questa Corte il 12 ottobre 2021), confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen., in quanto "attribuivano a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.g., società di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA], soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale in forza di decreto emesso il 9.3.2012 dal Tribunale di Messina" (così il capo di imputazione). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore degli imputati, premettendo che con l'atto di appello si era lamentata la violazione dell'art. 491 cod.proc.pen. in quanto, all'udienza del 5 aprile 2018, prima della formale ammissione del rito abbreviato chiesto dagli imputati, i difensori avevano richiesto l'espunzione dal fascicolo (ovvero l'inutilizzabilità) di tutti gli atti di indagine pervenuti dopo la data del deposito della richiesta di giudizio abbreviato, e che il giudice aveva deciso sull'eccezione solo con la sentenza di condanna; si imponeva l'annullamento della sentenza del grado di appello che non si era pronunciata sul punto. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che la sentenza di appello, come quella di primo grado, aveva omesso di valutare alcune emergenze processuali che, se fossero state prese in considerazione, avrebbero portato a diversa conclusione: la Corte di appello aveva acriticamente recepito ed elencato una serie di elementi indiziari, senza spiegarne la refluenza probatoria ai fini della condanna, posto che la semplice qualità di genitore di un ventenne di modesta esperienza, in assenza di altri elementi di collegamento, costituiva una "forzata deduzione" ai fini dell'integrazione del reato in esame; nella sentenza impugnata non era dato comprendere il collegamento effettivo tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e non era stato considerato che erano stati documentalmente giustificati tutti gli accrediti per importi significativi in contanti riguardanti l'attività della Technolann. Il difensore osserva inoltre che non vi era motivazione in ordine alla sussistenza della finalità di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale, né in ordine alla finalità di favorire l'assunzione di ex operai della ditta [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di impresa del figlio, e che anche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto agire con il dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, elemento soggettivo per la cui prova non ear sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altra utilità.Il difensore, rilevato che la Corte di appello non aveva motivato in alcun modo sul dolo specifico in capo ai ricorrenti, osserva che non vi era motivazione neppure sul diniego delle attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA], e che era stato irrogato un trattamento sanzionatorio il cui rigore non trovava giustificazione nelle risultanze processuali. 2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore presentava memoria con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso, allegando sentenza di questa Corte relativa al troncone principale della stessa inchiesta, con la quale era stato disposto annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Messina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584): nel caso in esame, il primo motivo di ricorso non si confronta affatto con la parte della motivazione della sentenza impugnata, nella quale si rileva che "non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa...la mancata decisione con ordinanza ha, al più, determinato in capo ai difensori un maggiore impegno difensivo in sede di discussione finale, relativamente al contenuto dell'informativa depositata successivamente alla richiesta di definizione del processo con le forme del rito abbreviato" (pag.5 sentenza); del resto, il motivo di ricorso si limita ad eccepire che "se il documento acquisito fosse stato valutato dal primo giudice e diversamente non poteva essere poiché non escluso tempestivamente, l'unico reato ipotizzabile sarebbe stato quello di evasione fiscale e non di intestazione fittizia", quando invece la responsabilità dei ricorrenti è stata ritenuta per gli elementi di prova diversi dall'informativa della D.I.A. dell'8 marzo 2018, 1.2 Relativamente alle censure di cui al secondo motivo di ricorso, deve essere ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto dei motivi di appello, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, evidenziando, nelle pagine da 5 in avanti, i plurimi rapporti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale e personale, con il commercialista Tamburello, che si occupava della [OSCURATO:SOCIETA]a. e che si rapportava con Antonino anziché con il figlio Giuseppe (intestatario della società unipersonale) per tutti i rapporti relativi alla società; il fatto che l'unico dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] aveva riferito che il suo datore di lavoro era [OSCURATO:PERSONA]; il fatto che il solo [OSCURATO:PERSONA] si occupasse dei lavori affidati alla sua ditta ed alla [OSCURATO:SOCIETA], tanto che l'interscambiabilità dei mezzi e dei dipendenti delle due imprese era rimessa sempre alle decisioni di [OSCURATO:PERSONA], unico riferimento per i committenti. r Quanto al requisito del dolo, la sentenza della Corte di appello ha motivato adeguatamente sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del fatto e quindi anche sull'elemento soggettivo, mentre non era stato proposto motivo di appello relativamente a [OSCURATO:PERSONA], per cui il motivo è inammissibile 1.3 Relativamente infine alla mancata concessione delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], il motivo è generico per inammissibilità, non indicando perchè il ricorrente sarebbe meritevole del beneficio; quanto alla pena, k è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame, in cui peraltro la pena per [OSCURATO:PERSONA] corrisponde al minimo edittale), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 1.4 Quanto infine alla sentenza prodotta con i motivi aggiunti, si deve rilevare come non emerga alcun collegamento con il caso in esame, posto che l'unica persona che compare in entrambi i procedimenti è [OSCURATO:PERSONA], commercialista della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], imputato però in quel procedimento di tentata estorsione. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
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