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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 33321/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45728/21 Rilevato che con sentenza in data 11 febbraio 2021 il Giudice del Tribunale di Lecce ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 256, comma 1, lett. a). d.lgs. n. 152 del 2006, per aver smaltito 270 mc di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizione edile; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo l'insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del reato e con il secondo il diniego delle attenuanti generiche e del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che la sentenza è solidamente motivata sia in ordine alla responsabilità - l'imputato era stato colto mentre lavorava tranquillamente con i suoi operai all'interno della cava da cui poteva vedere i cumuli di rifiuti situati su un terreno di poco sottoposto e comunque appartenente alla società - sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche e del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - non erano emersi elementi a lui favorevoli e aveva smaltito solo una parte dei rifiuti abbandonati illecitamente nella cava -; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45728/21 Rilevato che con sentenza in data 11 febbraio 2021 il Giudice del Tribunale di Lecce ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 256, comma 1, lett. a). d.lgs. n. 152 del 2006, per aver smaltito 270 mc di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizione edile; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo l'insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del reato e con il secondo il diniego delle attenuanti generiche e del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che la sentenza è solidamente motivata sia in ordine alla responsabilità - l'imputato era stato colto mentre lavorava tranquillamente con i suoi operai all'interno della cava da cui poteva vedere i cumuli di rifiuti situati su un terreno di poco sottoposto e comunque appartenente alla società - sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche e del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - non erano emersi elementi a lui favorevoli e aveva smaltito solo una parte dei rifiuti abbandonati illecitamente nella cava -; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33321/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris