CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 16315/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16315/2024Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 8060/2026Data pubblicazione 01/04/2026GESTORE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiROBERTO PESSI, [OSCURATO:PERSONA]’ MASSARA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 238/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 23/01/2024 R.G.N. 1956/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. CARMELOCELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ MASSARA.1. L’odierna ricorrente, in qualità di dirigente della Società resistente(interamente partecipata pubblica), agiva in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] per sentire accertare l’illegittimità dell’atto di annullamento dellaprecedente delibera che aveva disposto la trasformazione del contratto dilavoro a tempo determinato in tempo indeterminato ed altresì ottenere ladichiarazione di continuità giuridica del contratto di lavoro a tempoindeterminato nelle funzioni di Direttore.A sostegno della domanda deduceva di aver dapprima sottoscritto uncontratto di lavoro a termine (luglio 2017-luglio 2020) con inquadramentocome dirigente e che la Società aveva trasformato detto contratto intempo indeterminato a far data dal 1° febbraio 2019.In seguito, il consiglio di amministrazione aveva deliberatol’illegittimità della disposta trasformazione per violazione dell’art. 19 d.lgs.n. 175/2016 con conseguente reviviscenza del rapporto a tempodeterminato.2. Il Tribunale respingeva il ricorso.RGN 16315/2024Pag.2Numero registro generale 16315/2024Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 8060/2026Data pubblicazione 01/04/20263. La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame della Barachini.Assumeva la Corte territoriale che la società appellata è societàinteramente partecipata pubblica e soggetta, quanto ai processi diselezione del personale, alle previsioni dell’art. 19 del d.lgs. n. 176 del2015 che impongono il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità edimparzialità applicandosi a dette società gli stessi vincoli proceduraliimposti alle amministrazioni pubbliche nella fase di reclutamento delpersonale.Nel caso di specie, era pacifico che l’avviso di selezione cui avevapartecipato la Barachini non prevedesse la possibilità di una successivastabilizzazione, pertanto, la violazione delle procedure relative alreclutamento del personale adottate dalle società a partecipazionepubblica comportava, per come correttamente evidenziato dal Tribunale,la nullità del contratto di lavoro.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base didue motivi.[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. si è difeso concontroricorso.5. Il Procuratore generale ha depositato memoria concludendo per ilrigetto del ricorso.6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art. 12 delledisposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt. 1324, 1362, 1363 ess. cod. civ. e dell’art. 19, secondo, terzo, quarto comma e quinto comma,del d.lgs. n. 175 del 2016 in quanto la Corte di merito avrebbe travisato lavolontà aziendale trasfusa nell’atto che aveva disposto il “Processo diselezione e assunzione del personale PA05 rev. 03”, il quale avrebbeprevisto la mera facoltà aziendale di riservarsi la valutazionesull’opportunità dell’eventuale stabilizzazione del rapporto di lavoro aRGN 16315/2024Pag.3Numero registro generale 16315/2024Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 8060/2026Data pubblicazione 01/04/2026tempo indeterminato, con la conseguenza che l’avviso pubblico diselezione non avrebbe dovuto necessariamente “prevedere l’eventualità ditale conversione”, quale presupposto della trasformazione in contratto atempo indeterminato.2. Con il secondo motivo è poi dedotta violazione dell’art. 1418,primo comma, cod. civ., nonché dell’art. 19, citato, in quanto sarebbeerronea anche la ritenuta nullità dell’atto di stabilizzazione, non soloperché il citato punto 5.2 del processo di assunzione e selezione delpersonale avrebbe previsto solo la mera possibilità/facoltà, rimessa alladiscrezionalità dell’azienda, che l’annuncio pubblicato di selezioneinformasse i candidati che, al permanere dell’esigenza organizzativa allabase della stipula del contratto a termine, l’azienda aveva facoltà divalutare l’opportunità della stabilizzazione del rapporto a tempodeterminato, ma perché non sarebbe configurabile nella specie alcunanullità del contratto di cui all’art. 1418, primo comma, cod. civ. percontrarietà a norme imperative.Secondo la ricorrente la sentenza impugnata non sarebbe dunquecondivisibile laddove, dopo aver correttamente riconosciuto che la GSES.p.A. aveva dato piena attuazione a quanto previsto ai commi 2 e 4dell’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, non aveva poi considerato che talidisposizioni di legge prevedono il vincolo della selezione - secondo criteri emodalità definiti dalla Società - esclusivamente nella fase di“reclutamento” del personale e non anche per l’eventuale successiva fasedi stabilizzazione dello stesso. Con la conseguenza che, una volta sorto ilrapporto, sarebbe valida la successiva trasformazione del contratto dilavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato.3. I motivi, da trattare congiuntamente, in quanto intrinsecamenteconnessi sono infondati.4. Il ricorso muove dal presupposto erroneo della sovrapponibilitàdella procedura selettiva indetta ai fini della instaurazione del rapporto aRGN 16315/2024Pag.4Numero registro generale 16315/2024Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 8060/2026Data pubblicazione 01/04/2026tempo determinato a quella richiesta dall’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016per la conclusione di un contratto a tempo indeterminato.5. Occorre premettere che, nella fattispecie in esame, il GSE avevapubblicato un bando di procedura selettiva per il reclutamento di unafigura dirigenziale con rapporto a tempo determinato. Nel bando era statoespressamente indicato: “inquadramento contrattuale: rapporto di lavoroa tempo determinato (CCNL per i Dirigenti delle aziende produttrici di benie servizi) della durata di tre anni”.L’avviso pubblicato faceva esclusivo ed espresso riferimento allacopertura di una posizione dirigenziale a tempo determinato e nonprevedeva la possibilità di una successiva stabilizzazione del rapporto dilavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.A tale bando la Barachini aveva partecipato e aveva vinto; le partiavevano sottoscritto in data 13 giugno 2017 un contratto di lavoro atermine, come dirigente, poi trasformato da tempo determinato a tempoindeterminato a far data dal 1° febbraio 2019.6. La procedura selettiva della quale si discute è interamentedisciplinata dalla normativa speciale e dalle disposizioni del codice civile e,quindi, nella specie dall’art. 1336 cod. civ. secondo cui “l’offerta alpubblico contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione èdiretta”.La norma codicistica, quindi, circoscrive con chiarezza l’ambito dellaprocedura al “contratto” per il quale la stessa è stata indetta ed impediscedi riferire la medesima ad una tipologia diversa che, se utilizzata, viene adessere non conforme al dato normativo.D’altro canto, è intuitivo che i principi di trasparenza, pubblicità edimparzialità impongano di rendere noto il contenuto del contratto che siandrà a stipulare e ciò impedisce di equiparare il contratto a termine aquello a tempo indeterminato per la evidente considerazione che, inragione della diversità della tipologia contrattale, la platea degli interessatiRGN 16315/2024Pag.5Numero registro generale 16315/2024Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 8060/2026Data pubblicazione 01/04/2026alla partecipazione potrebbe variare proprio in considerazione di quelladiversità.7. Occorre, altresì, rilevare che il GSE è società interamentepartecipata dal MISE e, a decorrere dal 9 settembre 2014, è inserita nelConto Economico consolidato dello Stato, come definito dagli elenchiISTAT (docc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado del GSE) ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 196 del 2009.[OSCURATO:PERSONA] è assoggettata al controllo sulla gestione finanziaria daparte della Corte dei Conti con le modalità di cui all’art. 12 della Legge 21marzo 1958, n. 259.8. Non è invero sostenibile, come assume la ricorrente, che latrasformazione da contratto a termine a contratto a tempo indeterminatonon costituisse una nuova assunzione e che non fosse necessaria unaulteriore procedura selettiva per essere state rispettate tutte le garanzieprocedimentali con la legittima assunzione a tempo determinato.9. Questa Corte ha già dato continuità all’orientamento formatosi inriferimento ai principi espressi con la pronuncia di cui a Cass. n.3621/2018, secondo cui, in tema di reclutamento del personale da partedi società a partecipazione pubblica – in quella fattispecie avente adoggetto la gestione del servizio pubblico locale -, l’art. 18 del d.l. n. 112del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile rationetemporis, aveva esteso alle predette società, ai fini del reclutamento inquestione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazionipubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, aisensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ.Successivamente è stato evidenziato che tale nullità è oraespressamente prevista, per tutte le società a partecipazione pubblica,dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, che ha reso esplicita laconseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (v. Cass.n. 17207/2025; Cass n. 3662/2019; Cass. n. 19925/2019).RGN 16315/2024Pag.6Numero registro generale 16315/2024Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 8060/2026Data pubblicazione 01/04/2026Va, dunque, ancora una volta ribadito che per le società apartecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsualie selettive condiziona la validità del contratto di lavoro.10. Ciò posto, appare evidente che l’interpretazione attribuita dallaCorte di merito alle disposizioni emanate dalla società in esame in tema direclutamento, è in linea con l’obiettivo normativo secondo cui lacostituzione del rapporto di lavoro, ed a maggior ragione la suatrasformazione in rapporto a tempo indeterminato, debba corrispondere aquei criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche diderivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità,mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorsopubblico.Ogni diversa interpretazione che limiti la trasparenza del processo diassunzione a tempo indeterminato minerebbe il principio di cui alledisposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, sicché la previsione dellatrasformazione del rapporto di lavoro necessariamente deve esserecontenuta nel bando di concorso che disciplina il reclutamento.11. Si aggiunga che il GSE si era dotato di una procedura aziendale(“Processo di selezione e assunzione del personale PA05 rev. 03” - All. 3.1al fascicoletto ricorso per cassazione; All. 1 al fascicolo di primo grado diparte ricorrente) e sulla base della stessa aveva proceduto allatrasformazione/stabilizzazione del contratto della Barachini (poi dichiaratanulla).Tale procedura aziendale, applicabile anche alle assunzioni a terminedel personale dirigenziale, disciplinava effettivamente l’eventualità dellaconversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempoindeterminato.Al par. 5.2 della procedura era espressamente stabilito che: “in casodi attivazione di un processo di selezione per l’inserimento di risorse atempo determinato, il profilo professionale pubblicato riporta anche laRGN 16315/2024Pag.7Numero registro generale 16315/2024Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 8060/2026Data pubblicazione 01/04/2026tipologia contrattuale offerta e la durata prevista per il contratto.L’annuncio pubblicato potrà, altresì, informare i candidati che, fermorestando il permanere dell’esigenza organizzativa alla base della stipuladel contratto a termine, l’Azienda si riserva di valutare l’opportunità distabilizzare il rapporto di lavoro in tempo indeterminato. Al momento dellascadenza del termine del contratto, pertanto, il Responsabile UnitàSelezione, Formazione e Sviluppo valuta con il Direttore e Responsabiledella risorsa inserita, il permanere dell’esigenza organizzativa e, previavalutazione dello svolgimento delle attività da parte della risorsa durante ilrapporto di lavoro, nonché del numero di risorse previsto a budget perl’area organizzativa committente propone al [OSCURATO:PERSONA] eServizi Generali la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto dilavoro”.Tale procedura (già in sé di dubbia legittimità nella misura in cui ilprevisto avviso di selezione è solo quello per l’assunzione a termine)subordinava, dunque, in ogni caso, la ‘possibilità’ di trasformazione delrapporto di lavoro sorto a tempo determinato in rapporto a tempoindeterminato alla sussistenza di specifici presupposti afferenti: (i)all’avviso pubblico di selezione; e (ii) all’esito di una successiva fase divalutazione da completare al momento della scadenza del terminecontrattuale.Nello specifico, l’avviso pubblico di selezione aveva riguardato solo ilcontratto a tempo determinato; non vi era stata la successiva fase divalutazione da completare al momento della scadenza del terminecontrattuale.Del resto, la contestata trasformazione del rapporto (anche a volerapplicare la disposizione interna che la consente ma che, come detto, oveinterpretata nei termini sollecitati dalla ricorrente risulterebbe nonconforme a diritto) avrebbe presupposto che di quella possibilità fosserostati edotti tutti i possibili aspiranti alla procedura e, quindi, che la stessaRGN 16315/2024Pag.8Numero registro generale 16315/2024Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 8060/2026Data pubblicazione 01/04/2026fosse stata inserita nel bando. In mancanza, la procedura resta circoscrittaal rapporto a tempo determinato con conseguente impossibilità di disporrela successiva stabilizzazione in assenza di procedura selettiva12. Il ricorso va quindi rigettato.13. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.14. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 20 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 16315/2024Pag.9