Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19451/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 22121-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 239/08/2017della Commissione tributaria regionale delVeneto, depositata il 16.02.2017; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15 febbraio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Alla associazione “[OSCURATO:PERSONA] A.S.D.” ed al suo rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], nonché a [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale p.t. dell’associazione nell’anno 2007, a seguito di una verifica fiscale, dalla quale erano emerse condotte evasive agli obblighi Associazioni non riconosciute –Responsabilità del socio ex art. 38 c.c.-Estinzione RGN 22121/2017 Consigliere rel.

Federici fiscali, l’Agenzia delle entrate notificò il processo verbale di constatazione, cui seguì da parte della associazione sportiva il deposito del modello di comunicazione di adesione al pvc, con richiesta di rateizzazione del pagamento.L’Ufficio liquidò gli importi dovuti a seguito dell’adesione, ex art. 5 bis del d.lgs. n. 218 del 1997. [OSCURATO:PERSONA] propose invece ricorso avverso quest’atto, chiedendone l’annullamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di Vicenza, con sentenza n. 98/07/2014, dichiarò non luogo a procedere.

Poiché,dopo il pagamento della prima rata del debito fiscale, definito ex art. 5 bis cit., l’associazione non provvide a pagare i restanti ratei, l’Agenzia delle entrate iscrisse a ruolo l’intero importo a carico sia della associazione, sia del Repele.

Quest’ultimo impugnò la cartella notificatagli dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che con sentenza n. 788/09/2014 ne accolse le ragioni.

L’appello,con cui l’ufficio instò per il riconoscimento del proprio credito fiscale nei riguardi del Repele,fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 239/08/2017.

Il giudice regionale, a fronte delle contestazioni elevate in merito ad irregolarità nella fatturazione di prestazioni pubblicitarie per l’anno d’imposta 2007, ha ritenuto che non vi fossero elementi idonei a ricondurne la responsabilità al Repele, che in ogni caso avrebbe agito esecutivamente, dovendosi dunque escludere i presupposti per l’applicazione dell’art. 38 cod. civ.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la decisione, di cui ha chiesto la cassazione, con due motivi, cui ha resistito con controricorso il Repele.

Con successiva memoria l’Amministrazione finanziaria, rappresentando che la sentenza impugnata era stata a sua volta oggetto di ricorso per revocazione dinanzi alla medesima Commissione regionale veneta, accolto con decisione n. 891/02/2018, ha chiesto l’estinzione del presente per sopravvenuta carenza d’interesse.

Dopo un rinvio, disposto per la trattazione quanto meno congiunta del presente giudizio a quello portante il n.r. 8439/2019 (relativo all’impugnazione della sentenza della CTR, che aveva accolto l’impugnazione per revocazione ma nel merito confermato il rigetto dell’appello avverso la pronuncia di primo grado, favorevole al Repele), nell’adunanza camerale del 15febbraio 2024 la causa è stata riservata in decisione.RGN 22121/2017 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che L’Amministrazione finanziaria, evidenziando che il ricorso per revocazione della sentenza qui oggetto di ricorso (239/08/17), proposto dinanzi alla stessa Commissione tributaria regionale del Veneto, ha trovato accoglimento, ha dichiarato di aver perso interesse alla decisione, chiedendo pertanto l’estinzione del giudizio.

Ricorrono i presupposti per l’accoglimento della richiesta, essendo venuta meno, per revocazione, la stessa decisione impugnata.

La causa va pertanto dichiarata estinta, ai sensi degli artt. 390 e 391 del cod. proc. civ.

Considerato l’esito e le ragioni dell’estinzione, le spese vanno compensate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 22121-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 239/08/2017della Commissione tributaria regionale delVeneto, depositata il 16.02.2017; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15 febbraio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Alla associazione “[OSCURATO:PERSONA] A.S.D.” ed al suo rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], nonché a [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale p.t. dell’associazione nell’anno 2007, a seguito di una verifica fiscale, dalla quale erano emerse condotte evasive agli obblighi Associazioni non riconosciute –Responsabilità del socio ex art. 38 c.c.-Estinzione RGN 22121/2017 Consigliere rel. Federici fiscali, l’Agenzia delle entrate notificò il processo verbale di constatazione, cui seguì da parte della associazione sportiva il deposito del modello di comunicazione di adesione al pvc, con richiesta di rateizzazione del pagamento.L’Ufficio liquidò gli importi dovuti a seguito dell’adesione, ex art. 5 bis del d.lgs. n. 218 del 1997. [OSCURATO:PERSONA] propose invece ricorso avverso quest’atto, chiedendone l’annullamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di Vicenza, con sentenza n. 98/07/2014, dichiarò non luogo a procedere. Poiché,dopo il pagamento della prima rata del debito fiscale, definito ex art. 5 bis cit., l’associazione non provvide a pagare i restanti ratei, l’Agenzia delle entrate iscrisse a ruolo l’intero importo a carico sia della associazione, sia del Repele. Quest’ultimo impugnò la cartella notificatagli dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che con sentenza n. 788/09/2014 ne accolse le ragioni. L’appello,con cui l’ufficio instò per il riconoscimento del proprio credito fiscale nei riguardi del Repele,fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 239/08/2017. Il giudice regionale, a fronte delle contestazioni elevate in merito ad irregolarità nella fatturazione di prestazioni pubblicitarie per l’anno d’imposta 2007, ha ritenuto che non vi fossero elementi idonei a ricondurne la responsabilità al Repele, che in ogni caso avrebbe agito esecutivamente, dovendosi dunque escludere i presupposti per l’applicazione dell’art. 38 cod. civ. L’Agenzia delle entrate ha censurato la decisione, di cui ha chiesto la cassazione, con due motivi, cui ha resistito con controricorso il Repele. Con successiva memoria l’Amministrazione finanziaria, rappresentando che la sentenza impugnata era stata a sua volta oggetto di ricorso per revocazione dinanzi alla medesima Commissione regionale veneta, accolto con decisione n. 891/02/2018, ha chiesto l’estinzione del presente per sopravvenuta carenza d’interesse. Dopo un rinvio, disposto per la trattazione quanto meno congiunta del presente giudizio a quello portante il n.r. 8439/2019 (relativo all’impugnazione della sentenza della CTR, che aveva accolto l’impugnazione per revocazione ma nel merito confermato il rigetto dell’appello avverso la pronuncia di primo grado, favorevole al Repele), nell’adunanza camerale del 15febbraio 2024 la causa è stata riservata in decisione.RGN 22121/2017 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che L’Amministrazione finanziaria, evidenziando che il ricorso per revocazione della sentenza qui oggetto di ricorso (239/08/17), proposto dinanzi alla stessa Commissione tributaria regionale del Veneto, ha trovato accoglimento, ha dichiarato di aver perso interesse alla decisione, chiedendo pertanto l’estinzione del giudizio. Ricorrono i presupposti per l’accoglimento della richiesta, essendo venuta meno, per revocazione, la stessa decisione impugnata. La causa va pertanto dichiarata estinta, ai sensi degli artt. 390 e 391 del cod. proc. civ. Considerato l’esito e le ragioni dell’estinzione, le spese vanno compensate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione de
Sentenza Cassazione n. 19451/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris