CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32187/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizio della motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 20-bis cod.pen., è indeducibile perché trascura la genericità della richiesta: invero, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 — 01, secondo cui l'appellante è onerato di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere, l'inammissibilità originaria della richiesta); per altro verso, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D. Rv. 289450 — 01), e — nel caso in esame — la Corte di merito ha dato incensurabilmente atto dell'inadeguatezza, nel quadro dei precedenti penali e delle modalità della condotta, della pena sostitutiva solo genericamente invocata; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M