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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05980/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 15/04/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 10/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di truffa a lei ascritti.

Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Il ricorso è inammissibile.

È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede) priva di elementi di effettiva confutazione del percorso argomentativo.

D'altra parte, la Corte - ben lungi dal limitarsi ad un generico rinvio alle considerazioni del primo giudice - ha tutt'altro che illogicamente valorizzato il fatto che la carta postepay utilizzata per le truffe era stata richiesta ed attivata dalla [OSCURATO:PERSONA] previa esibizione dei propri documenti, le ragioni (possesso del pin) per cui solo la ricorrente poteva effettuare prelievi e la ritenuta conseguente strumentalità della denuncia sporta due giorni dopo il prelievo ripreso dalle telecamere, nonché la diversità strutturale delle truffe poste in essere spendendo il nome della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui ella era ristretta in carcere (diversità individuata nel fatto che, in quelle occasioni, le carte Postepay utiilzzate erano intestate a soggetti differenti).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 15/04/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 10/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di truffa a lei ascritti. Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede) priva di elementi di effettiva confutazione del percorso argomentativo. D'altra parte, la Corte - ben lungi dal limitarsi ad un generico rinvio alle considerazioni del primo giudice - ha tutt'altro che illogicamente valorizzato il fatto che la carta postepay utilizzata per le truffe era stata richiesta ed attivata dalla [OSCURATO:PERSONA] previa esibizione dei propri documenti, le ragioni (possesso del pin) per cui solo la ricorrente poteva effettuare prelievi e la ritenuta conseguente strumentalità della denuncia sporta due giorni dopo il prelievo ripreso dalle telecamere, nonché la diversità strutturale delle truffe poste in essere spendendo il nome della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui ella era ristretta in carcere (diversità individuata nel fatto che, in quelle occasioni, le carte Postepay utiilzzate erano intestate a soggetti differenti). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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