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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06228/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9198/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.2999/2023 depositata i l 10/10/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il presente contenzioso scaturisce dagli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2015 e 2016, con cui veniva contestata a [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale in liquidazione ( hinc: la contribuente o la società contribuente) l’indebita detrazione dell’IVA conseguente all’uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

In particolare, veniva contestato dall’amministrazione finanziaria alla società contribuente di essere beneficiaria di una vasta frode “carosello” nel settore dei prodotti informatici finalizzata all’evasione dell’IVA, posta in essere da diverse società “cartiere” gestite dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), ricevendo edutilizzando fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

2. Il ricorso proposto dalla contribuente era rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 543/2022 del 23/02/2022, confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ( hinc: C GT2 ), che , con la sentenza n. 2999/2023 depositata in data 10/10/2023, respingeva l’appello della contribuente, ritenendo, in sintesi, che: - il motivo di appello incentrato sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione era infondato, essendo ricostruibile l’iter logico- giuridico seguito dal giudice di prime cure; - era infondato il motivo di appello che reitera va l’eccezione di illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di contraddittorio: secondo la giurisprudenza di legittimità il contraddittorio non è sempre obbligatorio quando il contribuente, come nel caso di specie, non abbia dimostrato che le risultanze dell’istruttoria sarebbero state diverse qualora fosse stato attivato il contraddittorio; - era infondato anche il terzo motivo di appello, dal momento che il PVC del Guardia di Finanza di Tortona conteneva la menzione e la riproduzione delle parti rilevanti degli atti citati dal contribuente; - l’amministrazione finanziaria aveva assolto al proprio onere della prova, evidenziando l’assenza di una struttura organizzativa e operativa in termini di uomini e mezzi idonea allo svolgimento della asserita attività di impresa delle cartiere (una delle quali - Service trading srl - era ubicata presso un locale notturno di terzi) , le anomalie inerenti le fatture emesse(con numeri progressivi differenti o emissione della stessa fattura a clienti differenti, con oggetti ed importi diversi), altre anomalie contabili delle cartiere evidenziate nel PVC ( mancata istituzione delle scritture cronologiche come il libro giornale e altri libri obbligatori e assenza di dichiarazioni fiscali , compreso i modelli intrastat per gli acquisti intracomunitari), l’assenza di qualsiasi contratto e/o accordo stipulato , così della corrispondenza (ordini di acquisto, comunicazioni ecc…..)relativa alle transazioni commerciali, l’eterodirezione da parte del dominus sig. [OSCURATO:PERSONA] delle società cartieree l’ingerenza del Bassi nei rapporti commerciali con i clienti delle cartiere compreso la società [OSCURATO:SOCIETA].

Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche era emerso che il rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA] era a conoscenza del sistema fraudolento predisposto dal Bassi, cheforniva informazioni e consigli sui prezzi da applicare per le vendite dei prodotti, sulla predisposizione dei documenti di trasporto, insistendo sulla velocità degli incassi da ricevere dai clienti cosi poi da poter pagare le fatture contestate, descrivendo il “giro” dei pagamenti da effettuare e quantificando, in via di massima, il possibile guadagno.

Le intercettazioni telefoniche- sebbene successive , in parte, agli eventi contestati (risalendo al periodo febbraio - maggio 2016 ) - rappresentano comunque un ulteriore elemento e integrano l’istruttoria dell’organo verificatore, corroborandogli altri elementi a supporto delle contestazioni dell’ufficio - la prova contraria fornita dalla contribuente era lacunosa.

A tal fine la CGT2 ha rilevato che non è sufficiente la prova dei pagamenti e l’esibizione delle fatture e che dallegale rappresentante della società contribuente era ragionevole attendersi una indagine più scrupolosa in ordine alle credenziali delle società fornitrici (prive di qualsiasi minima eterorganizzazione oltre che di sede legale ed operativa) e del Bassi, atteso l’accertato ruolo di pressoché unico referente del principale fornitore della [OSCURATO:SOCIETA]; - è infondata la censura relativa all’illegittimità delle sanzioni irrogate in quanto l’avviso di accertamento risulta correttamente motivato, con il richiamo all’art. 8 del DPR 22 luglio 1998 n. 332, riguardante la dichiarazione IVA infedele; quanto al cumulo giuridico, la possibilità di irrogare sanzioni per le singole violazioni quando queste sono contestate separatamente, è prevista dall’art. 12, comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997, salvo la eventuale successiva applicazione del cumulo complessivo.

3. La contribuente ha proposto ricorso in cassazione con sette motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione.

5. La contribuente ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, occorre disattendere l’istanza di rinvio in pubblica udienza chiesta dalla parte ricorrente alla luce della sentenza di assoluzione emessa nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente n. 1408/2025, considerato, in primo luogo, che la sentenza penale di assoluzione non è definitiva per quanto riguarda l’anno d’imposta 2016, mentre per il 2015 la sentenza ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.

2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata in relazione a quanto affermato circa l’asserita consapevolezza del legale rappresentante della società contribuente in ordine allapartecipazione alla “frode carosello”.

La parte ricorrente rileva che, mentre l’Ufficio contesta al sig. [OSCURATO:PERSONA] un atteggiamento colposo, i giudici di seconde cure arrivano addirittura ad ascrivergli una condotta dolosa, per poi contraddirsi in modo illogico sostenendo che « sarebbe comunque sufficiente la semplice negligenza o imperizia per confermare le contestazioni circa l’inesistenza soggettiva delle operazioni fittizia e, quindi, il disconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati dalle società cartiere coinvolte nella frode carosello in questione, a prescindere, da ogni ulteriore considerazione in ordine al ruolo effettivo del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella frode stessa.» La ricorrente censura un complesso error in procedendo, consistito nel dare rilievo solo agli atti prodotti dall’amministrazione finanziaria, ad intercettazioni risalenti ad epoca anteriore rispetto a quella relativa all’anno d’imposta interessato dall’atto impositivo impugnato (quanto meno con riferimento al 2015, trattandosi di intercettazioni risalenti al 2016) e alla produzione di atti da parte del contribuente, ritenuti dalla stessa amministrazione idonei a escludere il dolo.

La sentenza impugnata non ha colto, pertanto,il contenuto oggettivo (errore di percezione) dell’unico vero documento assistito da fede privilegiata, ossia il verbale dell’11 gennaio 2018 più volte menzionato che (i) ha riscontrato una produzione probatoria cospicua e (ii) ha affermato la portata meramente colposa della condotta oggetto di contestazione erariale.

2.2. Inoltre, la CGT2 si è allontanata dagli ordinari (e doverosi)canoni del prudente apprezzamento ex articolo 116 cod. proc. civ. e, oltre a non compiere alcun apprezzamento su quanto offerto, si è spinta fino a reputare esistente (in base a meri indizi e presunzioni) un presunto contegno consapevole e un non provato “ruoloattivo” che lo stesso Ufficio (come reso evidente dal verbale dell’11 gennaio 2018) non avrebbe mai inteso offrire.

3. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2700 e 2729 cod. civ. e dell’articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

3.1. Con tale motivo, in via subordinata, la ricorrente censura la sentenza impugnata, evidenziando che il giudice non può limitarsi ad applicare presunzioni (in presenza di cospicua produzione documentale di senso opposto), senza una connessione che sia “qualificata”, in termini probabilistici, tra fatto noto e fatto ignoto.

In particolarecensura: - l’uso di intercettazioni risalenti nel tempo rispetto a uno degli anni d’imposta interessatidall’atto impositivo; - con riferimento alle frodi carosello, non è sufficiente la presenza di una o più “cartiere” per presumere la partecipazione allo schema, dovendo la stessa Amministrazione dimostrare “la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta”, reputando non decisiva l’immediatezza del rapporto “fatturante- cessionario”.

La ricorrente evidenzia che anche qualora la predisposizione dei soggetti coinvolti assurgesse a prova presuntiva (da sola o congiuntamente alle intercettazioni), la stessa non potrebbe comunque superare la prova documentale fornita dalla parte (oltretutto come prova contraria) e neppure valutata dal giudice.

Diversamente, si attribuirebbe al mero atteggiamento altrui un valore totalizzante, capace di precostituire una responsabilità oggettiva ogni qual volta un’impresa si trovi coinvolta –inconsapevolmente e suo malgrado –in una frode carosello architettata da terzi, superando a priori qualsiasi prova contraria, con buona pace della tutela del contegno dell’ignaro – anche dal punto di vista sanzionatorio – e del principio di proporzionalità.

4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, nella misura in cui evocano una rivalutazione del materiale probatorio alternativa a quella operata dal giudice di seconde cure.

È stato precisato che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(Cass., 01/03/2022, n. 6774).

In sostanza, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non attiene al quomodo della valutazione del materiale probatorio agli atti e all’efficacia attribuita ai singoli elementi di prova da parte del giudice (secondo il principio del libero convincimento), ma alla circostanza che la decisione si fondi su prove non dedotte dalle parti, o disattenda prove legali o non abbia vagliato con apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione.

Nel caso di specie il giudice ha vagliato gli elementi di prova indiziaria che portavano a ritenere sia che le emittenti delle fatture contestate fossero delle cartiere, sia che la società contribuente fosse consapevole del meccanismo fraudolento, con una valutazione del materiale indiziario che, in diritto, è esente da rilievi riconducibili al sindacato di legittimità.

4.1. Alla luce dell’orientamento della giurisprudenza unionale – evidenziato, infra, sub

5.3. – non può essere accolta la richiesta di rinvio degli atti ex art. 267 TFUE avanzata dalla ricorrente nelle conclusioni, in via subordinata al primo e al secondo motivo di ricorso.

5. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

5.1. Con tale motivo viene rilevato che al contribuente, in materia di frode carosello, deve essere sempre concessa la prova contraria, che deve essere oggetto di effettiva valutazione pena la falsa applicazione del diritto unionale.

La ricorrente richiama, quindi, la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione dell’uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ( inserite o meno nell'ambito di una frode carosello), ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. 5.2.Passando all’esame del motivo di ricorso occorre premettere che, secondo questa Corte (Cass., 04/10/2018, n. 24321) nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario): ne deriva che l’IVA non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta.

La prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale e in particolare: a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, ossia che il soggetto formale non è quello reale: tale elemento individua la prova dell'evasione fiscale, che si concretizza una volta accertata, anche solo in via presuntiva, la natura di interposto o "cartiera" del soggetto emittente le fatture; b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole(Cass., n. 24321 del 2018).

Una volta raggiunta tale prova spetta, quindi, al contribuente provare l’assenza di colpevolezza nel ritenere che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente.

5.3. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C-537/22, [OSCURATO:PERSONA],,§31) ha precisato che, in assenza di norme unionali relative alle modalità dell’assunzione delle prove in materia di evasione IVA, la verifica dell’esistenza dell’operazione imponibile deve essere effettuata conformemente alle norme nazionali sull’onere della prova, procedendo a una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie.

La CGUE precisa, poi, che le regole nazionali in materia di prova non devono pregiudicare l’efficacia del diritto unionale (§ 38), evidenziando – in relazione alla diligenza esigibile dal contribuente circa la conoscenza o doverosa conoscibilità del fatto che l’acquisto (di beni o servizi) si inseriva in un’operazione di evasione dell’IVA -che « non si può esigere da quest’ultimo [i.e. dal soggetto passivo] che esso proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che l’amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare» (§ 39).

5.4. Ciò premesso il motivo è infondato: nella specie l’incedere argomentativo della sentenza impugnata – come rilevato nella parte espositiva dei fatti di causa, v. supra, sub

2. – è pienamente conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità e unionale, sia in relazione alla prova del carattere soggettivamente inesistente delle operazioni (assenza di una struttura organizzativa/operativa in termini di uomini e mezzi idonea allo svolgimento della asserita attività di impresa delle cartiere, anomalie inerenti le fatture emesse(con numeri progressivi differenti o emissione della stessa fattura verso differenti clienti con oggetti ed importi diversi), anomalie contabili delle cartiere.

Inoltre, le transazioni commerciali erano prive di qualsiasi contratto e/o accordo stipulato, così come mancava la corrispondenza (ordini di acquisto, comunicazioni ecc...).

Proprio in relazione agli elementi appena evocati emerge come la sentenza impugnata non abbia fatto riferimento solamente alla circostanza che l'interposto fosseprivo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata(Cass., 19/05/2025, n. 13324), ma abbia evidenziato ulteriori elementi – come l’assenza di contratti e di corrispondenza tra le società parti delle transazioni commerciali indicate nelle fatture contestate (come gli ordini di acquisto).

Deve, quindi, ritenersi, nei limiti della verifica estrinseca propria del sindacato di legittimità, che la CTR si sia mossa entro i canoni di diligenza massima esigibili da un operatore accorto e dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.

6. Con il quarto motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 111, comma 6, Cost., dell’articolo 132, comma 2, n. 4 del c.p.c., dell’articolo 36, comma 2, n. 4. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

6.1. Con tale motivo il contribuente censura la sentenza impugnata per motivazione perplessa e incomprensiva, soprattutto nella parte in cui la CGT2decide sui primi motivi di appello (i.e. primo, secondo e terzo motivo), focalizzando l’attenzione (o forse creando le premesse per giungere a ritenere infondati i detti motivi di appello) su circostanze del tutto secondarie, oltre ad effettuare un mero rinvio a quanto già statuito dalla sentenza di prime cure senza alcuna autonomavalutazione delle complesse questioni giuridiche sottese alla vicenda de qua.

6.2. Il motivo è infondato:le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato, da oltre un decennio, che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; in senso conforme v.

Cass., 12/10/2017, n. 23940).

7. Con il quinto motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione della Direttiva 2006/112/CE in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul contraddittorio preventivo e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche in combinato disposto con l’articolo 97 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

7.1. Con tale motivo la decisione nella sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui afferma che: «La società contribuente è stata comunque in grado di poter esercitare compiutamente il suo diritto alla difesa anche sulla base delle risultanze istruttorie e processuali inerenti i giudizi per le annualità precedenti.

Pertanto la presunta violazione del contraddittorio non può essere invocata in termini generici ed astratti ed incombe sul contribuente l’onere di dimostrare che, a fronte delmancato rispetto del principio del contraddittorio, effettivamente tale procedimento avrebbepotuto comportare un risultato diverso cosa che, si ripete, nel caso di cui è lite, non è statoprovato.» Diversamente da quanto argomentato dal giudice di seconde cure i ricorrenti evidenziano che il riferimento al contraddittorio, tenutosi nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, è stato avviato dalla ricorrente dopo aver ricevuto il primo avviso di accertamento.

Non si tratta, peraltro,di un effettivo contraddittorio, ma di incontri in cui l’Ufficio formula richieste istruttorie e, una volta ricevuti i documenti richiesti, si riservaval’esame.

Il contraddittorio preventivo richiesto è ben altra cosa:è quello afferente alla conclusione dell’istruttoria sulla base della quale l’Ufficio intende formulare la sua pretesa impositiva, non ancora azionata con l’emissione dell’avviso.

La parte ricorrente ha, quindi, richiamato la giurisprudenza unionale (CGUE, 03/07/2014, C-129-130/13, Kamino §§ 79-80).

7.2. Il motivo di ricorso è infondato: la sentenza impugnata, evocando una lettura sostanzialista e non formale del contraddittorio in materia di tributi armonizzati, è conforme a quanto recentemente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d.

"a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. nonarmonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per solitributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass., Sez.

U, 25/07/2025, n. 21271).

7.3. A tal proposito occorre evidenziare come le considerazioni inerenti ai possibili contenuti delle osservazioni da articolare nel contraddittorio preventivo sono state introdotte tardivamente dalla ricorrente con l’istanza di trattazione in pubblica udienza, senza essere contenute nell’illustrazione originaria del quinto motivo di ricorso.

In ogni caso, le Sezioni Unite, n. 21271 cit., con riferimento alla prova di resistenza hanno precisato che il giudice di merito dovrà compiere –prima ed indipendentemente dal giudizio di fondatezza dell’impugnazione - una valutazione rispondente ai tipici canoni della prognosi postuma ex ante (perché riguardata al momento dell’omesso contraddittorio preventivo), ispirata a parametri di fattualità, specificità, concretezza, probabile idoneità causale dell’elemento tralasciato a sortire un risultato diverso del procedimento impositivo, solo per questa via escludendosi il carattere meramente pretestuoso, vacuo e strumentale dell’istanza.

Ai fini dell’articolazione della prova di resistenza non è, pertanto, sufficiente elencare una serie di elementi che si sarebbero potuti produrre, in thesi, nel contraddittorio endoprocedimentale, ma è necessario dimostrare la loro idoneità, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, a determinare un diverso esito dell’esercizio del potere impositivo da parte dell’amministrazione finanziaria.

7.4. Alla luce di quanto emerso nell’esame del quinto motivo non sussistono i requisiti per il rinvio ex art. 267, par. 3, TFUE alla CGUE in ordine alla questione prospettata dalla parte ricorrente nelle conclusioni, in via subordinata al quarto motivo di ricorso.

8. Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 12 e 17 d.l.gs. 18/12/1997, n. 472, dell’art. 42 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600, nonché dall’art.7 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

8.1. Con tale motivo la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui afferma che: «va confermata la legittimità del profilo sanzionatorio dell’atto tenuto conto –da lato – dell’assenza degli invocati presupposti per la disapplicazione delle sanzioni e, dall’altro, della congruità della sanzione applicata – pari al minimo edittale del 10 0% - a fronte della riscontrata colpevolezza della contribuente».

8.2. La ricorrente rileva di aver ampiamente argomentato nell’atto di appello in ordine all’illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, censurandone la motivazione meramente apparente e laconica circa le presunte circostanze eccezionali rispetto all’id quod plerumque acciditin base alle quali il sig. [OSCURATO:PERSONA] dovesse considerarsi consapevole di partecipare alla frode carosello contestata .

Inoltre, la nullità della sentenza impugnata emerge anche in relazione all’applicazione della disciplina sul cumulo giuridico di cui all’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997.

Per ciascun anno (i.e. 2015 e 2016), l’Ufficio ha irrogato la sanzione senza tenere conto delle sanzioni già irrogate con gli altri atti impositivi serialmente emessi in precedenza per gli anni dal 2011 al 2014.

Avrebbe dovuto, invece,rideterminare la “sanzione unica” e scomputare quanto già precedentemente irrogato, in conformità dell’art. 12, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 472del 1997 secondo cui «Se l’ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento».

8.3. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata,che ritiene correttamente motivato l’avviso di accertamento sia mediante il richiamo all’art. 8 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 332 con riferimento alla dichiarazione di IVA infedele, sia in merito al regime del cd. cumulo giuridico, in merito al quale ha affermato che: «la possibilità di irrogare sanzioni per le singole violazioni quando queste sono contestate separatamente, è prevista dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472 del 1997, salvo la eventuale successiva applicazione del cumulo complessivo.»

9. Con il settimo motivo di ricorso è stata denunciata Illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

9.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che, nel secondo motivo di appello, la Società aveva sollevato l’illegittimità ed erroneità dellasentenza di primo grado per violazione del contraddittorio preventivo, e sul punto la CGT2 ha effettuato un mero richiamo ad un orientamento della giurisprudenza dilegittimità per limitarsi a sostenere che «il contraddittorio non è sempre obbligatorio quando il contribuente, come nel caso che ne occupa, non ha dimostrato che le risultanze dell’istruttoria sarebbero state diverse qualora fosse stato attivato il contraddittorio.»

9.2. Ad avviso di parte ricorrente tale statuizione deve essere esaminata alla luce del diritto dell’Unione e dellagiurisprudenza della CGUE , secondo cui le amministrazionidegli Stati membri, comprese quelle fiscali, ogni qual volta intendano adottare un atto cherientri nella sfera di applicazione del diritto unionale (come sono gli atti in materia di IVA)che arrechi pregiudizio al destinatario, devono consentire a quest’ultimo di beneficiare del contraddittorio endoprocedimentale, ovvero del diritto a manifestare il proprio punto di vista relativamente agli elementi in forza dei quali l’amministrazione fiscale intende adottare un atto che possa arrecargli un detrimento (sentenza causa C-189/2018, [OSCURATO:PERSONA]; sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], cause riunite C-129/13 e C-130/13, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

9.3. Il motivo di ricorso è infondato per gli stessi motivi già evidenziati nell’esame del quinto motivo di ricorso, ai quali si rinvia.

10. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, in assenza del deposito del controricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M rigetta il ricorso; ai sensi dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9198/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.2999/2023 depositata i l 10/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il presente contenzioso scaturisce dagli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2015 e 2016, con cui veniva contestata a [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale in liquidazione ( hinc: la contribuente o la società contribuente) l’indebita detrazione dell’IVA conseguente all’uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, veniva contestato dall’amministrazione finanziaria alla società contribuente di essere beneficiaria di una vasta frode “carosello” nel settore dei prodotti informatici finalizzata all’evasione dell’IVA, posta in essere da diverse società “cartiere” gestite dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), ricevendo edutilizzando fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. 2. Il ricorso proposto dalla contribuente era rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 543/2022 del 23/02/2022, confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ( hinc: C GT2 ), che , con la sentenza n. 2999/2023 depositata in data 10/10/2023, respingeva l’appello della contribuente, ritenendo, in sintesi, che: - il motivo di appello incentrato sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione era infondato, essendo ricostruibile l’iter logico- giuridico seguito dal giudice di prime cure; - era infondato il motivo di appello che reitera va l’eccezione di illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di contraddittorio: secondo la giurisprudenza di legittimità il contraddittorio non è sempre obbligatorio quando il contribuente, come nel caso di specie, non abbia dimostrato che le risultanze dell’istruttoria sarebbero state diverse qualora fosse stato attivato il contraddittorio; - era infondato anche il terzo motivo di appello, dal momento che il PVC del Guardia di Finanza di Tortona conteneva la menzione e la riproduzione delle parti rilevanti degli atti citati dal contribuente; - l’amministrazione finanziaria aveva assolto al proprio onere della prova, evidenziando l’assenza di una struttura organizzativa e operativa in termini di uomini e mezzi idonea allo svolgimento della asserita attività di impresa delle cartiere (una delle quali - Service trading srl - era ubicata presso un locale notturno di terzi) , le anomalie inerenti le fatture emesse(con numeri progressivi differenti o emissione della stessa fattura a clienti differenti, con oggetti ed importi diversi), altre anomalie contabili delle cartiere evidenziate nel PVC ( mancata istituzione delle scritture cronologiche come il libro giornale e altri libri obbligatori e assenza di dichiarazioni fiscali , compreso i modelli intrastat per gli acquisti intracomunitari), l’assenza di qualsiasi contratto e/o accordo stipulato , così della corrispondenza (ordini di acquisto, comunicazioni ecc…..)relativa alle transazioni commerciali, l’eterodirezione da parte del dominus sig. [OSCURATO:PERSONA] delle società cartieree l’ingerenza del Bassi nei rapporti commerciali con i clienti delle cartiere compreso la società [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche era emerso che il rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA] era a conoscenza del sistema fraudolento predisposto dal Bassi, cheforniva informazioni e consigli sui prezzi da applicare per le vendite dei prodotti, sulla predisposizione dei documenti di trasporto, insistendo sulla velocità degli incassi da ricevere dai clienti cosi poi da poter pagare le fatture contestate, descrivendo il “giro” dei pagamenti da effettuare e quantificando, in via di massima, il possibile guadagno. Le intercettazioni telefoniche- sebbene successive , in parte, agli eventi contestati (risalendo al periodo febbraio - maggio 2016 ) - rappresentano comunque un ulteriore elemento e integrano l’istruttoria dell’organo verificatore, corroborandogli altri elementi a supporto delle contestazioni dell’ufficio - la prova contraria fornita dalla contribuente era lacunosa. A tal fine la CGT2 ha rilevato che non è sufficiente la prova dei pagamenti e l’esibizione delle fatture e che dallegale rappresentante della società contribuente era ragionevole attendersi una indagine più scrupolosa in ordine alle credenziali delle società fornitrici (prive di qualsiasi minima eterorganizzazione oltre che di sede legale ed operativa) e del Bassi, atteso l’accertato ruolo di pressoché unico referente del principale fornitore della [OSCURATO:SOCIETA]; - è infondata la censura relativa all’illegittimità delle sanzioni irrogate in quanto l’avviso di accertamento risulta correttamente motivato, con il richiamo all’art. 8 del DPR 22 luglio 1998 n. 332, riguardante la dichiarazione IVA infedele; quanto al cumulo giuridico, la possibilità di irrogare sanzioni per le singole violazioni quando queste sono contestate separatamente, è prevista dall’art. 12, comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997, salvo la eventuale successiva applicazione del cumulo complessivo. 3. La contribuente ha proposto ricorso in cassazione con sette motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione. 5. La contribuente ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, occorre disattendere l’istanza di rinvio in pubblica udienza chiesta dalla parte ricorrente alla luce della sentenza di assoluzione emessa nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente n. 1408/2025, considerato, in primo luogo, che la sentenza penale di assoluzione non è definitiva per quanto riguarda l’anno d’imposta 2016, mentre per il 2015 la sentenza ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. 2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. 2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata in relazione a quanto affermato circa l’asserita consapevolezza del legale rappresentante della società contribuente in ordine allapartecipazione alla “frode carosello”. La parte ricorrente rileva che, mentre l’Ufficio contesta al sig. [OSCURATO:PERSONA] un atteggiamento colposo, i giudici di seconde cure arrivano addirittura ad ascrivergli una condotta dolosa, per poi contraddirsi in modo illogico sostenendo che « sarebbe comunque sufficiente la semplice negligenza o imperizia per confermare le contestazioni circa l’inesistenza soggettiva delle operazioni fittizia e, quindi, il disconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati dalle società cartiere coinvolte nella frode carosello in questione, a prescindere, da ogni ulteriore considerazione in ordine al ruolo effettivo del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella frode stessa.» La ricorrente censura un complesso error in procedendo, consistito nel dare rilievo solo agli atti prodotti dall’amministrazione finanziaria, ad intercettazioni risalenti ad epoca anteriore rispetto a quella relativa all’anno d’imposta interessato dall’atto impositivo impugnato (quanto meno con riferimento al 2015, trattandosi di intercettazioni risalenti al 2016) e alla produzione di atti da parte del contribuente, ritenuti dalla stessa amministrazione idonei a escludere il dolo. La sentenza impugnata non ha colto, pertanto,il contenuto oggettivo (errore di percezione) dell’unico vero documento assistito da fede privilegiata, ossia il verbale dell’11 gennaio 2018 più volte menzionato che (i) ha riscontrato una produzione probatoria cospicua e (ii) ha affermato la portata meramente colposa della condotta oggetto di contestazione erariale. 2.2. Inoltre, la CGT2 si è allontanata dagli ordinari (e doverosi)canoni del prudente apprezzamento ex articolo 116 cod. proc. civ. e, oltre a non compiere alcun apprezzamento su quanto offerto, si è spinta fino a reputare esistente (in base a meri indizi e presunzioni) un presunto contegno consapevole e un non provato “ruoloattivo” che lo stesso Ufficio (come reso evidente dal verbale dell’11 gennaio 2018) non avrebbe mai inteso offrire. 3. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2700 e 2729 cod. civ. e dell’articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 3.1. Con tale motivo, in via subordinata, la ricorrente censura la sentenza impugnata, evidenziando che il giudice non può limitarsi ad applicare presunzioni (in presenza di cospicua produzione documentale di senso opposto), senza una connessione che sia “qualificata”, in termini probabilistici, tra fatto noto e fatto ignoto. In particolarecensura: - l’uso di intercettazioni risalenti nel tempo rispetto a uno degli anni d’imposta interessatidall’atto impositivo; - con riferimento alle frodi carosello, non è sufficiente la presenza di una o più “cartiere” per presumere la partecipazione allo schema, dovendo la stessa Amministrazione dimostrare “la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta”, reputando non decisiva l’immediatezza del rapporto “fatturante- cessionario”. La ricorrente evidenzia che anche qualora la predisposizione dei soggetti coinvolti assurgesse a prova presuntiva (da sola o congiuntamente alle intercettazioni), la stessa non potrebbe comunque superare la prova documentale fornita dalla parte (oltretutto come prova contraria) e neppure valutata dal giudice. Diversamente, si attribuirebbe al mero atteggiamento altrui un valore totalizzante, capace di precostituire una responsabilità oggettiva ogni qual volta un’impresa si trovi coinvolta –inconsapevolmente e suo malgrado –in una frode carosello architettata da terzi, superando a priori qualsiasi prova contraria, con buona pace della tutela del contegno dell’ignaro – anche dal punto di vista sanzionatorio – e del principio di proporzionalità. 4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, nella misura in cui evocano una rivalutazione del materiale probatorio alternativa a quella operata dal giudice di seconde cure. È stato precisato che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(Cass., 01/03/2022, n. 6774). In sostanza, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non attiene al quomodo della valutazione del materiale probatorio agli atti e all’efficacia attribuita ai singoli elementi di prova da parte del giudice (secondo il principio del libero convincimento), ma alla circostanza che la decisione si fondi su prove non dedotte dalle parti, o disattenda prove legali o non abbia vagliato con apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione. Nel caso di specie il giudice ha vagliato gli elementi di prova indiziaria che portavano a ritenere sia che le emittenti delle fatture contestate fossero delle cartiere, sia che la società contribuente fosse consapevole del meccanismo fraudolento, con una valutazione del materiale indiziario che, in diritto, è esente da rilievi riconducibili al sindacato di legittimità. 4.1. Alla luce dell’orientamento della giurisprudenza unionale – evidenziato, infra, sub 5.3. – non può essere accolta la richiesta di rinvio degli atti ex art. 267 TFUE avanzata dalla ricorrente nelle conclusioni, in via subordinata al primo e al secondo motivo di ricorso. 5. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 5.1. Con tale motivo viene rilevato che al contribuente, in materia di frode carosello, deve essere sempre concessa la prova contraria, che deve essere oggetto di effettiva valutazione pena la falsa applicazione del diritto unionale. La ricorrente richiama, quindi, la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione dell’uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ( inserite o meno nell'ambito di una frode carosello), ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. 5.2.Passando all’esame del motivo di ricorso occorre premettere che, secondo questa Corte (Cass., 04/10/2018, n. 24321) nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario): ne deriva che l’IVA non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta. La prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale e in particolare: a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, ossia che il soggetto formale non è quello reale: tale elemento individua la prova dell'evasione fiscale, che si concretizza una volta accertata, anche solo in via presuntiva, la natura di interposto o "cartiera" del soggetto emittente le fatture; b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole(Cass., n. 24321 del 2018). Una volta raggiunta tale prova spetta, quindi, al contribuente provare l’assenza di colpevolezza nel ritenere che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente. 5.3. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C-537/22, [OSCURATO:PERSONA],,§31) ha precisato che, in assenza di norme unionali relative alle modalità dell’assunzione delle prove in materia di evasione IVA, la verifica dell’esistenza dell’operazione imponibile deve essere effettuata conformemente alle norme nazionali sull’onere della prova, procedendo a una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie. La CGUE precisa, poi, che le regole nazionali in materia di prova non devono pregiudicare l’efficacia del diritto unionale (§ 38), evidenziando – in relazione alla diligenza esigibile dal contribuente circa la conoscenza o doverosa conoscibilità del fatto che l’acquisto (di beni o servizi) si inseriva in un’operazione di evasione dell’IVA -che « non si può esigere da quest’ultimo [i.e. dal soggetto passivo] che esso proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che l’amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare» (§ 39). 5.4. Ciò premesso il motivo è infondato: nella specie l’incedere argomentativo della sentenza impugnata – come rilevato nella parte espositiva dei fatti di causa, v. supra, sub 2. – è pienamente conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità e unionale, sia in relazione alla prova del carattere soggettivamente inesistente delle operazioni (assenza di una struttura organizzativa/operativa in termini di uomini e mezzi idonea allo svolgimento della asserita attività di impresa delle cartiere, anomalie inerenti le fatture emesse(con numeri progressivi differenti o emissione della stessa fattura verso differenti clienti con oggetti ed importi diversi), anomalie contabili delle cartiere. Inoltre, le transazioni commerciali erano prive di qualsiasi contratto e/o accordo stipulato, così come mancava la corrispondenza (ordini di acquisto, comunicazioni ecc...). Proprio in relazione agli elementi appena evocati emerge come la sentenza impugnata non abbia fatto riferimento solamente alla circostanza che l'interposto fosseprivo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata(Cass., 19/05/2025, n. 13324), ma abbia evidenziato ulteriori elementi – come l’assenza di contratti e di corrispondenza tra le società parti delle transazioni commerciali indicate nelle fatture contestate (come gli ordini di acquisto). Deve, quindi, ritenersi, nei limiti della verifica estrinseca propria del sindacato di legittimità, che la CTR si sia mossa entro i canoni di diligenza massima esigibili da un operatore accorto e dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. 6. Con il quarto motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 111, comma 6, Cost., dell’articolo 132, comma 2, n. 4 del c.p.c., dell’articolo 36, comma 2, n. 4. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 6.1. Con tale motivo il contribuente censura la sentenza impugnata per motivazione perplessa e incomprensiva, soprattutto nella parte in cui la CGT2decide sui primi motivi di appello (i.e. primo, secondo e terzo motivo), focalizzando l’attenzione (o forse creando le premesse per giungere a ritenere infondati i detti motivi di appello) su circostanze del tutto secondarie, oltre ad effettuare un mero rinvio a quanto già statuito dalla sentenza di prime cure senza alcuna autonomavalutazione delle complesse questioni giuridiche sottese alla vicenda de qua. 6.2. Il motivo è infondato:le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato, da oltre un decennio, che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; in senso conforme v. Cass., 12/10/2017, n. 23940). 7. Con il quinto motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione della Direttiva 2006/112/CE in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul contraddittorio preventivo e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche in combinato disposto con l’articolo 97 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 7.1. Con tale motivo la decisione nella sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui afferma che: «La società contribuente è stata comunque in grado di poter esercitare compiutamente il suo diritto alla difesa anche sulla base delle risultanze istruttorie e processuali inerenti i giudizi per le annualità precedenti. Pertanto la presunta violazione del contraddittorio non può essere invocata in termini generici ed astratti ed incombe sul contribuente l’onere di dimostrare che, a fronte delmancato rispetto del principio del contraddittorio, effettivamente tale procedimento avrebbepotuto comportare un risultato diverso cosa che, si ripete, nel caso di cui è lite, non è statoprovato.» Diversamente da quanto argomentato dal giudice di seconde cure i ricorrenti evidenziano che il riferimento al contraddittorio, tenutosi nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, è stato avviato dalla ricorrente dopo aver ricevuto il primo avviso di accertamento. Non si tratta, peraltro,di un effettivo contraddittorio, ma di incontri in cui l’Ufficio formula richieste istruttorie e, una volta ricevuti i documenti richiesti, si riservaval’esame. Il contraddittorio preventivo richiesto è ben altra cosa:è quello afferente alla conclusione dell’istruttoria sulla base della quale l’Ufficio intende formulare la sua pretesa impositiva, non ancora azionata con l’emissione dell’avviso. La parte ricorrente ha, quindi, richiamato la giurisprudenza unionale (CGUE, 03/07/2014, C-129-130/13, Kamino §§ 79-80). 7.2. Il motivo di ricorso è infondato: la sentenza impugnata, evocando una lettura sostanzialista e non formale del contraddittorio in materia di tributi armonizzati, è conforme a quanto recentemente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. nonarmonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per solitributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass., Sez. U, 25/07/2025, n. 21271). 7.3. A tal proposito occorre evidenziare come le considerazioni inerenti ai possibili contenuti delle osservazioni da articolare nel contraddittorio preventivo sono state introdotte tardivamente dalla ricorrente con l’istanza di trattazione in pubblica udienza, senza essere contenute nell’illustrazione originaria del quinto motivo di ricorso. In ogni caso, le Sezioni Unite, n. 21271 cit., con riferimento alla prova di resistenza hanno precisato che il giudice di merito dovrà compiere –prima ed indipendentemente dal giudizio di fondatezza dell’impugnazione - una valutazione rispondente ai tipici canoni della prognosi postuma ex ante (perché riguardata al momento dell’omesso contraddittorio preventivo), ispirata a parametri di fattualità, specificità, concretezza, probabile idoneità causale dell’elemento tralasciato a sortire un risultato diverso del procedimento impositivo, solo per questa via escludendosi il carattere meramente pretestuoso, vacuo e strumentale dell’istanza. Ai fini dell’articolazione della prova di resistenza non è, pertanto, sufficiente elencare una serie di elementi che si sarebbero potuti produrre, in thesi, nel contraddittorio endoprocedimentale, ma è necessario dimostrare la loro idoneità, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, a determinare un diverso esito dell’esercizio del potere impositivo da parte dell’amministrazione finanziaria. 7.4. Alla luce di quanto emerso nell’esame del quinto motivo non sussistono i requisiti per il rinvio ex art. 267, par. 3, TFUE alla CGUE in ordine alla questione prospettata dalla parte ricorrente nelle conclusioni, in via subordinata al quarto motivo di ricorso. 8. Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 12 e 17 d.l.gs. 18/12/1997, n. 472, dell’art. 42 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600, nonché dall’art.7 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 8.1. Con tale motivo la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui afferma che: «va confermata la legittimità del profilo sanzionatorio dell’atto tenuto conto –da lato – dell’assenza degli invocati presupposti per la disapplicazione delle sanzioni e, dall’altro, della congruità della sanzione applicata – pari al minimo edittale del 10 0% - a fronte della riscontrata colpevolezza della contribuente». 8.2. La ricorrente rileva di aver ampiamente argomentato nell’atto di appello in ordine all’illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, censurandone la motivazione meramente apparente e laconica circa le presunte circostanze eccezionali rispetto all’id quod plerumque acciditin base alle quali il sig. [OSCURATO:PERSONA] dovesse considerarsi consapevole di partecipare alla frode carosello contestata . Inoltre, la nullità della sentenza impugnata emerge anche in relazione all’applicazione della disciplina sul cumulo giuridico di cui all’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997. Per ciascun anno (i.e. 2015 e 2016), l’Ufficio ha irrogato la sanzione senza tenere conto delle sanzioni già irrogate con gli altri atti impositivi serialmente emessi in precedenza per gli anni dal 2011 al 2014. Avrebbe dovuto, invece,rideterminare la “sanzione unica” e scomputare quanto già precedentemente irrogato, in conformità dell’art. 12, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 472del 1997 secondo cui «Se l’ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento». 8.3. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata,che ritiene correttamente motivato l’avviso di accertamento sia mediante il richiamo all’art. 8 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 332 con riferimento alla dichiarazione di IVA infedele, sia in merito al regime del cd. cumulo giuridico, in merito al quale ha affermato che: «la possibilità di irrogare sanzioni per le singole violazioni quando queste sono contestate separatamente, è prevista dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472 del 1997, salvo la eventuale successiva applicazione del cumulo complessivo.» 9. Con il settimo motivo di ricorso è stata denunciata Illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 9.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che, nel secondo motivo di appello, la Società aveva sollevato l’illegittimità ed erroneità dellasentenza di primo grado per violazione del contraddittorio preventivo, e sul punto la CGT2 ha effettuato un mero richiamo ad un orientamento della giurisprudenza dilegittimità per limitarsi a sostenere che «il contraddittorio non è sempre obbligatorio quando il contribuente, come nel caso che ne occupa, non ha dimostrato che le risultanze dell’istruttoria sarebbero state diverse qualora fosse stato attivato il contraddittorio.» 9.2. Ad avviso di parte ricorrente tale statuizione deve essere esaminata alla luce del diritto dell’Unione e dellagiurisprudenza della CGUE , secondo cui le amministrazionidegli Stati membri, comprese quelle fiscali, ogni qual volta intendano adottare un atto cherientri nella sfera di applicazione del diritto unionale (come sono gli atti in materia di IVA)che arrechi pregiudizio al destinatario, devono consentire a quest’ultimo di beneficiare del contraddittorio endoprocedimentale, ovvero del diritto a manifestare il proprio punto di vista relativamente agli elementi in forza dei quali l’amministrazione fiscale intende adottare un atto che possa arrecargli un detrimento (sentenza causa C-189/2018, [OSCURATO:PERSONA]; sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], cause riunite C-129/13 e C-130/13, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 9.3. Il motivo di ricorso è infondato per gli stessi motivi già evidenziati nell’esame del quinto motivo di ricorso, ai quali si rinvia. 10. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, in assenza del deposito del controricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate. P.Q.M rigetta il ricorso; ai sensi dell
Sentenza Cassazione n. 06228/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris