CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 34708/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Su ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AGRIGENTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] PARTE CIVILE avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsu ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AGRIGENTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avanza istanza ex art. 624, commi 2 e 3, cod. proc. pen. lamentando l'omissione della dichiarazione di irrevocabilità, in relazione al proprio assistito, / della sentenza n. 12709 del 2024, emessa da questa Sezione Quinta in data 22 novembre 2023, con la quale veniva disposto l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo del 17 novembre 2022, con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente funzionario delle Soprintendenza ai beni Culturali e già Sindaco di Agrigento, erano parti offese del delitto di diffamazione contestato a [OSCURATO:PERSONA], il quale in primo grado era stato assolto dal delitto, quanto a [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza dello stesso, quanto a [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato. In particolare, per [OSCURATO:PERSONA] risultava che il Tribunale avesse escluso che il tenore delle dichiarazioni ritenute diffamatorie fossero indirizzate al [OSCURATO:PERSONA] e riconoscibili come tali, in quanto il destinatario delle espressioni non risultava individuabile. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], invece, il Tribunale aveva ritenuto che vi fosse un ragionevole dubbio quanto alla capacità di intendere e volere dell'imputato. La Corte di appello, a seguito di impugnazione delle due parti civili, accoglieva l'appello e ribaltava la decisione condannando Arnone agli effetti civili, riconoscendo per un verso [OSCURATO:PERSONA] quale destinatario delle frasi diffamatorie, per altro verso valutando la piena coscienza e volontà di Arnone, in ordine alle affermazioni rivolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di cassazione, con la sentenza della quale si chiede ora l'integrazione del dispositivo ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., annullava la sentenza di appello, con rinvio per nuovo giudizio, rilevando come si fosse giunti a una sentenza di accertamento della responsabilità dell'imputato — seppur agli effetti civili — senza procedere alla rinnovazione istruttoria necessitata quanto alle prove dichiarative, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 2. L'istanza proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede procedersi alla integrazione del dispositivo con la declaratoria di irrevocabilità della sentenza, accertativa della responsabilità agli effetti civili di Arnone quanto alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo l'annullamento esclusivamente funzionale all'accertamento della responsabilità dell'imputato nei confronti dell'altra parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo individuabile [OSCURATO:PERSONA] come il funzionario destinatario delle espressioni diffamatorie, mentre il tema della capacità di intendere e volere riguardava esclusivamente [OSCURATO:PERSONA]. 3. L'istanza — che viene tratta 'de plano' come prescritto dall'art. 624, comma 3, cod. proc. pen. — non è fondata. A ben vedere, l'annullamento disposto da questa Corte di cassazione non è stato un annullamento soggettivamente limitato ad una parte civile, dal che va esclusa la necessità di procedere alla declaratoria di irrevocabilità parziale. A ben vedere, venivano accolti il primo e il secondo motivo di ricorso proposti da Arnone, con i quali si lamentava l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, anche sulla ritenuta sussistenza della coscienza e volontà dell'imputato, profilo questo comune alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per altro, esplicitamente l'accolto primo motivo di ricorso faceva riferimento non solo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ma anche a quello di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. par. 3 pag.3 della sentenza di questa Corte). E ciò in ragione della evidente circostanza che oltre l'individuazione del diffamato [OSCURATO:PERSONA], il presupposto per l'accertamento della responsabilità era comunque connesso alla capacità di intendere e volere dell'imputato, profilo indiscutibilmente comune ad entrambe le persone offese. Ciò spiega l'annullamento non parziale della sentenza di appello e l'inesistenza di alcuna difformità fra il dispositivo e la parte motiva della stessa. D'altro canto, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte - cfr. Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 - il riconoscimento dell'autorità di cosa giudicata, enunciato, in tema di annullamento parziale, dall'art. 624 cod. proc. pen. con riferimento alle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, non si riferisce né al giudicato cosiddetto sostanziale, né alla intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione, ma soltanto «all'esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione». Nel caso in esame la stretta connessione della questione relativa alla capacità di intendere e volere dell'imputato in relazione alla condotta di diffamazione rivolta sia verso [OSCURATO:PERSONA] che verso [OSCURATO:PERSONA] — costituente un unico 'capo' della decisione — esclude che si sia esaurito il potere decisorio del giudice della cognizione in relazione a quest'ultimo e spiega la ragione per la quale l'annullamento è stato totale e non parziale, con conseguente infondatezza dell'istanza ora in esame. Va infatti ricordato che la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01): pertanto l'annullamento con rinvio conseguente all'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla posizione delle due parti civili, per un unico capo di imputazione, non determina alcuna irrevocabilità parziale della sentenza emessa da questa Corte di cassazione. 4. Ne consegue il rigetto della istanza, con condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così