CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09273/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01;1953 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis, comma 2, 0.P., avverso il provvedimento di proroga del regime speciale, al quale il ricorrente è sottoposto dal 16/7/2004. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che detto decreto ministeriale di proroga - DM del 6/6/2022 - ha dato conto, a seguito di interlocuzione con la PNAA e con la DDA di Napoli, oltre che con gli organismi del Ministero degli Interni e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, della perdurante e spiccata pericolosità sociale del detenuto, esponente di rilievo del clan dei Casalesi e cugino dell'omonimo [OSCURATO:PERSONA] detto Sandokan, nonché cognato di [OSCURATO:PERSONA], altra figura di vertice del clan, dunque appartenente ad uno dei gruppi familiari più potenti di detta compagine, egemone nella provincia di Caserta e del basso Lazio. 1.2. L'ordinanza ha preso in considerazione il dato della dissociazione del reclamante, intervenuta nel 2015, così da fruttargli benefici processuali per l'accertamento di vari omicidi dei quali si è autoaccusato, ma ha ritenuto che le ulteriori condanne sopravvenute al decreto reclamato, in specie per il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delineano un quadro che inserisce [OSCURATO:PERSONA] nel paradigma dell'azione mafiosa più cruenta, secondo le logiche delinquenziali che informano l'azione del clan dei Casalesi da oltre 15 anni. Si è altresì evidenziato che le risultanze dell'osservazione inframuraria non sono idonee ad una revisione del giudizio di permanente pericolosità dello [OSCURATO:PERSONA], il quale ha integrato numerose infrazioni disciplinari e ha dato luogo a perplessità in ordine alla maturazione di una riflessione critica, restando intriso in profili di cultura sopraffattoria, da ciò emergendo elementi ostativi alla eventualità di deflettere dall'attuale regime differenziato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 41 bis O.P. Il tema portante del ricorso si impernia sul valore della dissociazione processuale attuata da [OSCURATO:PERSONA], e sui riflessi che tale scelta radicale involge anche quanto al profilo del regime detentivo speciale, risultando invero- simile che egli possa riallacciare rapporti con il gruppo criminale di provenienza. Invero, anche la dissociazione, come la vera e propria collaborazione, è sintomatica di allontanamento dalle pregresse logiche criminali.È stato inoltre lamentata la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e degli artt. 3 e 8 CEDU, con riferimento ai principi desunti dalla sentenza della Corte EDU nel caso Viola c. Italia, n. 77633 del 13/6/2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato «sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno». L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies della disposizione in esame, a norma del quale le parti interessate possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assoluta- mente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 1.2. Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso ha censurato profili che non rivestono incidenza in ordine ai margini di intervento di questa Corte di legittimità, dal momento che l'ordinanza impugnata ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di errori nell'applicazione della legge penale e proces- suale, soffermandosi in particolare sulle informazioni aggiornate trasmesse dagli organi investigativi, sulla segnalazione del ruolo eminente assunto dal detenuto nel clan dei Casalesi, grazie agli importanti legami parentali, e alla inidoneità della scelta dissociativa a determinare il completo sgretolamento dei rapporti con il clan di riferimento. Invero, non è possibile equiparare, come postula il ricorso, la mera dissociazione alla scelta collaborativa, che a certe condizioni determina una effettiva cesura con il retroterra delinquenziale, compron-lettendo ab imis la ripresa di contatti tra il soggetto e la sua rete di rapporti.Peraltro, l'ordinanza ha evidenziato pure falle disciplinari dello [OSCURATO:PERSONA], e una mancata maturazione della riflessione critica, con permanenza di tratti sopraffattori che pure ostano ad una valutazione di superamento della pericolo- sità sociale. 1.3. In questo modo il Tribunale di sorveglianza ha motivato adeguata- mente il giudizio di persistenza della pericolosità sociale del detenuto, confor- mandosi alla richiamata cornice di principio, e valorizzando, da un lato, la vita anteatta del soggetto, caratterizzata dalla commissione di gravissimi reati e, dall'altro lato, la condotta successiva, integrata da un percorso penitenziario che non gli ha ancora consentito una adeguata revisione critica, con ciò palesandosi come, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la attuale vicenda esecutiva non abbia conseguito il risultato risocializzante cui essa è finalizzata. Ne consegue che il giudizio di pericolosità sociale si sottrae alle prospettate censure, che si confrontano solo parzialmente con le ragioni del provvedimento impugnato. 1.4. Infine, non si ravvisa attinenza della materia in esame con i temi trattati nella sentenza della Corte EDU Viola c. Italia, né l'affermazione difensiva per cui il detenuto in regime speciale ha il diritto di sapere cosa fare per tornare ad un regime ordinario di detenzione può spiegare effetti sulla tematica che qui viene in rilievo, cioè quella della legittimità del provvedimento di proroga del regime speciale ex art. 41 bis O.P. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così