CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 08555/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, con congrua motivazione ha escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità in assenza di elementi di prova di una situazione di pericolo per la propria o altrui incolumità; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]