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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 maggio 2021

Cassazione n. 38191/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 25 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 21 aprile 2021 del GIP di Lecce avente ad oggetto il sequestro preventivo diretto sul patrimonio della società della somma di euro 3.515,43 per IVA e di euro 30.725,00 per imposta sul reddito nonché per equivalente sul patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Il ricorrente lamenta la violazione delle norme processuali e la violazione di legge.

Espone che l'indagine aveva riguardato la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (ove era incardinato il procedimento principale) e che il legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], aveva reso delle dichiarazioni, allorché era indagato, senza le garanzie dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

Sostiene pertanto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni.

Aggiunge che il Tribunale del riesame, pur avendo a disposizione gli elementi per dichiarare inutilizzabili le dichiarazioni del Ferrara, rese in data successiva alle verifiche tributarie e alle operazioni d'ispezione effettuate nell'ambito del procedimento penale n. 3792/17/21, aveva ritenuto con motivazione insufficiente e contraddittoria che, allorquando il Ferrara era stato sentito a sommarie informazioni, non era dato sapere se lo stesso fosse realmente titolare di una ditta individuale e se le operazioni indicate in fattura fossero reali.

Precisa che l'effettività o meno della titolarità della ditta non rilevava rispetto alla tipologia delle contestazioni e alla verifica dell'esattezza delle relazioni commerciali.

Inoltre, i dubbi sulla regolarità delle operazioni commerciali avevano determinato la verifica, le ispezioni, le indagini e gli accertamenti, tanto che vi era un'iscrizione di notizia di reato nei confronti di un altro soggetto per i rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA].

In assenza di valida acquisizione delle dichiarazioni del Ferrara, su cui si basava la misura cautelare oggetto di gravame, l'ordinanza impugnata doveva essere annullata senza rinvio.

Precisa che il Ferrara non aveva mai dichiarato che la sua società fosse fittizia, ma solo che lui non ne era amministratore.

Invece, il Tribunale del riesame aveva ricavato dalle sue dichiarazioni la fittizietà delle fatture oggetto di contestazione.

Tale motivazione travisava la portata delle dichiarazioni del Ferrara, determinando la nullità degli argomenti del Tribunale del riesame anche sotto questo profilo.

In relazione al periculum in mora, osserva di aver provato documentalmente che la Gala, di cui lui era legale rappresentante, era una società con consistenza patrimoniale e reddituale che ne garantiva la solidità economica per cui alcun rischio sussisteva in termini di perdita dei beni. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata (Cass., Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679 - 01).

Con motivazione immune da censure il Tribunale del riesame ha constatato che il Ferrara aveva reso dichiarazioni nelle immediatezze dell'attività ispettiva di tipo amministrativo della Guardia di finanza relative alla sua società.Peraltro, non può non rilevarsi che il giudizio sul fumus si è nutrito di altri elementi, tra cui la scoperta dell'assenza di rapporti commerciali tra la società del Della Corte e quella del Ferrara, sicché non era spiegabile che il Della Corte versasse ogni mese 700 euro alla moglie di Ferrara, se non con l'esigenza di retribuire questi per l'emissione di false fatture.

Dalle indagini era emerso che il Ferrara svolgeva attività di falsa fatturazione, per cui la circostanza che la Gala di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avesse emesso dei bonifici a suo favore, come pure la presenza di documenti di trasporto per i materiali indicati in fattura, non provavano l'esistenza delle operazioni sottostanti, ma erano funzionali a creare un'apparenza giuridica.

Per il resto, il ricorso contesta la motivazione, ciò che è precluso dall'art.325 cod. proc. pen. che ammette la censura solo per violazione di legge in essa ricompresa l'apparenza o inesistenza della motivazione.

La censura sul periculum in mora è inconsistente poiché pone un problema di esecuzione, in termini di individuazione dei beni da sottoporre a sequestro, che esula dalla fase della cognizione.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 21 aprile 2021 del GIP di Lecce avente ad oggetto il sequestro preventivo diretto sul patrimonio della società della somma di euro 3.515,43 per IVA e di euro 30.725,00 per imposta sul reddito nonché per equivalente sul patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il ricorrente lamenta la violazione delle norme processuali e la violazione di legge. Espone che l'indagine aveva riguardato la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (ove era incardinato il procedimento principale) e che il legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], aveva reso delle dichiarazioni, allorché era indagato, senza le garanzie dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Sostiene pertanto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni. Aggiunge che il Tribunale del riesame, pur avendo a disposizione gli elementi per dichiarare inutilizzabili le dichiarazioni del Ferrara, rese in data successiva alle verifiche tributarie e alle operazioni d'ispezione effettuate nell'ambito del procedimento penale n. 3792/17/21, aveva ritenuto con motivazione insufficiente e contraddittoria che, allorquando il Ferrara era stato sentito a sommarie informazioni, non era dato sapere se lo stesso fosse realmente titolare di una ditta individuale e se le operazioni indicate in fattura fossero reali. Precisa che l'effettività o meno della titolarità della ditta non rilevava rispetto alla tipologia delle contestazioni e alla verifica dell'esattezza delle relazioni commerciali. Inoltre, i dubbi sulla regolarità delle operazioni commerciali avevano determinato la verifica, le ispezioni, le indagini e gli accertamenti, tanto che vi era un'iscrizione di notizia di reato nei confronti di un altro soggetto per i rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA]. In assenza di valida acquisizione delle dichiarazioni del Ferrara, su cui si basava la misura cautelare oggetto di gravame, l'ordinanza impugnata doveva essere annullata senza rinvio. Precisa che il Ferrara non aveva mai dichiarato che la sua società fosse fittizia, ma solo che lui non ne era amministratore. Invece, il Tribunale del riesame aveva ricavato dalle sue dichiarazioni la fittizietà delle fatture oggetto di contestazione. Tale motivazione travisava la portata delle dichiarazioni del Ferrara, determinando la nullità degli argomenti del Tribunale del riesame anche sotto questo profilo. In relazione al periculum in mora, osserva di aver provato documentalmente che la Gala, di cui lui era legale rappresentante, era una società con consistenza patrimoniale e reddituale che ne garantiva la solidità economica per cui alcun rischio sussisteva in termini di perdita dei beni. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata (Cass., Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679 - 01). Con motivazione immune da censure il Tribunale del riesame ha constatato che il Ferrara aveva reso dichiarazioni nelle immediatezze dell'attività ispettiva di tipo amministrativo della Guardia di finanza relative alla sua società.Peraltro, non può non rilevarsi che il giudizio sul fumus si è nutrito di altri elementi, tra cui la scoperta dell'assenza di rapporti commerciali tra la società del Della Corte e quella del Ferrara, sicché non era spiegabile che il Della Corte versasse ogni mese 700 euro alla moglie di Ferrara, se non con l'esigenza di retribuire questi per l'emissione di false fatture. Dalle indagini era emerso che il Ferrara svolgeva attività di falsa fatturazione, per cui la circostanza che la Gala di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avesse emesso dei bonifici a suo favore, come pure la presenza di documenti di trasporto per i materiali indicati in fattura, non provavano l'esistenza delle operazioni sottostanti, ma erano funzionali a creare un'apparenza giuridica. Per il resto, il ricorso contesta la motivazione, ciò che è precluso dall'art.325 cod. proc. pen. che ammette la censura solo per violazione di legge in essa ricompresa l'apparenza o inesistenza della motivazione. La censura sul periculum in mora è inconsistente poiché pone un problema di esecuzione, in termini di individuazione dei beni da sottoporre a sequestro, che esula dalla fase della cognizione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Decreto Cassazione n. 38191/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris