CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34371/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha dichiarato prescritti i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983 commessi dal gennaio al dicembre 2015 e dal gennaio al dicembre 2016, e rideterminato la pena per la residua imputazione concernente la medesima violazione, non avendo la ricorrente, nella qualità di datore di lavoro e di rappresentante della ditta omonima, versato i contributi previdenziali da gennaio a dicembre 2017 in misura superiore alla soglia, in mesi due di reclusione ed euro 270 di multa, concedendo il beneficio della non menzione della condanna. 1.1. La ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo, essendo stato costretto a non versare le ritenute operate sulle retribuzioni a causa di oggettive condizioni di difficoltà economica dell'impresa di cui è legale rappresentante. 1.2. Con un secondo motivo di ricorso si duole della mancata notifica delle diffide di pagamento da parte dell'ente, di cui la Corte d'appello si è limitata a constatare la spedizione e non l'effettiva ricezione, 1.3. Con il terzo motivo, lamenta il diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ritenendo, erroneamente, che la concessione della sospensione condizionale della pena sia ostativa ad una valutazione delle condizioni soggettive e oggettive dell'imputato. 2. Il Procuratore Generale pr.esso questa Corte,. con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine alla prima doglianza, si ribadisce che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 D.L. n. 463 del 1983, conv. in I. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicchè non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (Sez.3, n. 3705 del 19/12/2013, Rv. 258056 - 01). Si è quindi specificato che il dolo generico è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti itA all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Rv. 271189; Sez.3, n. 36421 del 16/05/2019, Rv. 276683; Sez. F, n. 23939 del 11/08/2020, Rv. 279539). Nel caso in disamina, il giudice a quo, con riferimento alla residua imputazione concernente l'anno 2017, ha evidenziato che il reato emerge dai modelli autodichiarativi denominati DM 10, la cui presentazione equivale all'attestazione della corresponsione ai dipendenti della ditta le retribuzioni ivi indicate e che il mancato versamento dei contributi previdenziali inerenti le retribuzioni corrisposte per un lasso di tempo esteso è elemento sintomatico della sussistenza del dolo generico. Ne segue che non rileva sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti - questione dedotta dal ricorrente, peraltro, in modo generico e aspecifico. Quanto alla seconda doglianza, si precisa che la notifica dell'avvenuto accertamento della violazione da parte dell'INPS non è elemento costitutivo del reato, il quale punisce la condotta di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui. Inoltre, si è specificato, quanto alla seconda parte della previsione dell'art. 2, comma 1 bis, DL. 463/1983, che il versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazioneg, Ci, csui .1Av , c014o j-'u4"'.t—• costituisce una causa di nati punibilità. Pertanto, la notifica dell'avvenuto accertamento della violazione di cui all'art. 2, comma del d.l. 12 settembre 1983, n. 473, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 - che rileva ai fini dell'eventuale applicazione della causa di non punibilità del reato a seguito della corresponsione dell'importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui l'indagato o l'imputato risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità - non presuppone la necessaria iscrizione a ruolo dei relativi crediti ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che attiene al procedimento dì riscossione coattiva degli importi dovuti e non assume rilevanza a fini penali (Sez.3, 41056 del 18/06/2019, Rv. 27783). Ne segue che, ai fini della configurazione del dolo, la consapevolezza dell'omissione di pagamento si possa inferire dalle stesse auto-dichiarazioni contenute nei modelli DM 10, sicché non può dedursi l'assenza del dolo dalla Mancata conoscenza della diffida ad adempiere posto che - come in giurisprudenza si affermato - nel caso in cui non risulti regolarmente effettuata tale notifica dell'avviso di accertamento, l'imputato ha comunque la possibilità di fruire della causa di non punibilità, in quanto il decreto di citazione contiene l'indicazione di tutti gli elementi essenziali (Sez.3, n. 44529 del 16/05/2018, Rv. 274695). 2. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso. Si premette, al riguardo, che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 1Ci ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez.3, n. 33149 del 07/06/2024, Rv. 286751, in motivazione, la Corte ha aggiunto che i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una "tertia lex" non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità. Conforme, Sez.5, n. 45583 del 03/12/2024, Rv. 287354 — 01). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter disporre la sostituzione della pena detentiva breve di mesi due di reclusione con la richiesta pena pecuniaria sostitutiva evidenziando che il giudice di primo grado aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo, erroneamente, tale beneficio ostativo con la richiesta di sostituzione ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen. 3. Deve, dunque, essere annullata la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità delle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appéllo di Perugia. Dichiari inammissibile il ricdrso nel resto. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità delle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così