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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2014

Cassazione n. 30667/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13720/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], n. 98, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE. -intimate - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 10390/2014 depositata il 02/12/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza (n. 110/03/2013) della Commissione tributaria provinciale di Benevento di accoglimento del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro una cartella di pagamento, per Ires 2008, emanata all’esito di un accertamento automatizzato;

2. per la C.T.R., al contrario di quanto affermato dal primo giudice, trattandosi di cartella scaturita da controllo automatizzato, la relativa competenza spettavaall’Agenzia delle entrate di Benevento e non a quella di Roma, come invece sosteneva la contribuente, sia perché l’ufficio di Benevento aveva compiuto il controllo sia perché, in base alla dichiarazione integrativa (per il 2008) presentata dalla società, risultava che quest’ultima, nel detto periodo di imposta, aveva il domicilio fiscale in Benevento 82/B a Montesarchio;

3. la società ha proposto ricorso, con cinque motivi, illustrati con memorie, per la cassazione della sentenza di appello; l’ufficio è rimasto intimato e del pari non si è costituito, benché ritualmente intimato, il litisconsorte processuale Agenzia delle entrate- Riscossione, nei confronti del quale altro Collegio di questa Sezione tributaria, con ordinanza pubblicata il 30/09/2021, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio quale parte del giudizio di merito; Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [«I – Nullità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 24 della Costituzione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sulle questioni, proposte dalla società nel ricorso introduttivo, e reiterate nel suo atto di costituzione in appello, attinenti all’inesistenza della notifica della cartella, alla carenza di motivazione ed omessa notifica dell’atto prodromico, quali vizi da cui derivava la nullità della cartella di pagamento;

2. con il secondo motivo [«II – Nullità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art.360 c.p.c., n. 3, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.»], si censura la sentenza impugnata che non ha pronunciato sul rilievo della contribuente circa l’omessa specificità dei motivi di appello dell’ufficio;

3. con il terzo motivo [«III – Nullità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 6, comma 5, legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di valutare un “punto decisivo” della controversia, pure oggetto di contestazione tra le parti, e cioè la mancata notifica dell’avviso bonario, prodromico all’emissione della cartella;

4. con il quarto motivo [«IV – Nullità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600/1972, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.»], si censura la sentenza impugnata che, per non avere rilevato la mancata notifica dell’avviso bonario, ha commesso l’errore di ritenere che l’ufficio di Benevento fosse competente ad emettere la cartella, mentre tale competenza spettava all’ufficio di Roma in base alla sede che la società aveva nel 2008, anno dell’accertamento;

5. con il quinto motivo [«V – Nullità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 24 della Costituzione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.»], si censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’eccepita nullità della notifica della cartella, che è stata notificata a mezzo posta, in violazione dell’art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale l’atto deve essere notificato dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati;

6. i cinque complessi motivi, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati e sono inammissibili per le seguenti ragioni;

6.1. innanzitutto, non sussiste la dedotta omessa pronuncia (art. 112, cod. proc. civ.) da parte del giudice tributario di appello che, evidentemente, nell’accogliere il gravame dell’ufficio, ha implicitamente respinto tutte quante le doglianze della società;

6.2. in secondo luogo, sono inammissibili le censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in ragione della circostanza che la società, in maniera non consentita, ha prospettato questioni di diritto, anziché, come avrebbe dovuto, questioni di fatto;

6.3. occorre adesso esaminare gli errores in iudicando, di cui ai motivi nn. 3, 4 e

5. Quanto ai primi due rilievi critici, sulla premessa che non risulta che la dichiarazione per il 2008 presentasse delle irregolarità, la soluzione della C.T.R. è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che è ora il caso di ribadire, secondo cui «La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d.

“avviso bonario” ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione» (Cass.17/12/2019, n. 33344).

Infine, nemmeno il quinto motivo è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la quale al concessionario della riscossione è consentito eseguire la notifica diretta della cartella, a mezzo posta, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. 28/03/2022, n. 9990, che menziona «Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 12083 del 13/06/2016; Sez. 6 -5, ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 10037 del 10/04/2019»);

7. neconsegue il rigetto del ricorso;

8. nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, al quale l’ufficio e il concessionario della riscossione non hanno partecipato; P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13720/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], n. 98, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE. -intimate - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 10390/2014 depositata il 02/12/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza (n. 110/03/2013) della Commissione tributaria provinciale di Benevento di accoglimento del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro una cartella di pagamento, per Ires 2008, emanata all’esito di un accertamento automatizzato; 2. per la C.T.R., al contrario di quanto affermato dal primo giudice, trattandosi di cartella scaturita da controllo automatizzato, la relativa competenza spettavaall’Agenzia delle entrate di Benevento e non a quella di Roma, come invece sosteneva la contribuente, sia perché l’ufficio di Benevento aveva compiuto il controllo sia perché, in base alla dichiarazione integrativa (per il 2008) presentata dalla società, risultava che quest’ultima, nel detto periodo di imposta, aveva il domicilio fiscale in Benevento 82/B a Montesarchio; 3. la società ha proposto ricorso, con cinque motivi, illustrati con memorie, per la cassazione della sentenza di appello; l’ufficio è rimasto intimato e del pari non si è costituito, benché ritualmente intimato, il litisconsorte processuale Agenzia delle entrate- Riscossione, nei confronti del quale altro Collegio di questa Sezione tributaria, con ordinanza pubblicata il 30/09/2021, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio quale parte del giudizio di merito; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«I – Nullità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 24 della Costituzione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sulle questioni, proposte dalla società nel ricorso introduttivo, e reiterate nel suo atto di costituzione in appello, attinenti all’inesistenza della notifica della cartella, alla carenza di motivazione ed omessa notifica dell’atto prodromico, quali vizi da cui derivava la nullità della cartella di pagamento; 2. con il secondo motivo [«II – Nullità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art.360 c.p.c., n. 3, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.»], si censura la sentenza impugnata che non ha pronunciato sul rilievo della contribuente circa l’omessa specificità dei motivi di appello dell’ufficio; 3. con il terzo motivo [«III – Nullità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 6, comma 5, legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di valutare un “punto decisivo” della controversia, pure oggetto di contestazione tra le parti, e cioè la mancata notifica dell’avviso bonario, prodromico all’emissione della cartella; 4. con il quarto motivo [«IV – Nullità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600/1972, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.»], si censura la sentenza impugnata che, per non avere rilevato la mancata notifica dell’avviso bonario, ha commesso l’errore di ritenere che l’ufficio di Benevento fosse competente ad emettere la cartella, mentre tale competenza spettava all’ufficio di Roma in base alla sede che la società aveva nel 2008, anno dell’accertamento; 5. con il quinto motivo [«V – Nullità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 24 della Costituzione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.»], si censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’eccepita nullità della notifica della cartella, che è stata notificata a mezzo posta, in violazione dell’art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale l’atto deve essere notificato dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati; 6. i cinque complessi motivi, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati e sono inammissibili per le seguenti ragioni; 6.1. innanzitutto, non sussiste la dedotta omessa pronuncia (art. 112, cod. proc. civ.) da parte del giudice tributario di appello che, evidentemente, nell’accogliere il gravame dell’ufficio, ha implicitamente respinto tutte quante le doglianze della società; 6.2. in secondo luogo, sono inammissibili le censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in ragione della circostanza che la società, in maniera non consentita, ha prospettato questioni di diritto, anziché, come avrebbe dovuto, questioni di fatto; 6.3. occorre adesso esaminare gli errores in iudicando, di cui ai motivi nn. 3, 4 e 5. Quanto ai primi due rilievi critici, sulla premessa che non risulta che la dichiarazione per il 2008 presentasse delle irregolarità, la soluzione della C.T.R. è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che è ora il caso di ribadire, secondo cui «La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione» (Cass.17/12/2019, n. 33344). Infine, nemmeno il quinto motivo è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la quale al concessionario della riscossione è consentito eseguire la notifica diretta della cartella, a mezzo posta, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. 28/03/2022, n. 9990, che menziona «Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 12083 del 13/06/2016; Sez. 6 -5, ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 10037 del 10/04/2019»); 7. neconsegue il rigetto del ricorso; 8. nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, al quale l’ufficio e il concessionario della riscossione non hanno partecipato; P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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