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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 03645/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni scritte depositate dallaAvv.

PUCE a,ek_ r e- o-- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 29 giugno 2018 dal Tribunale di Lecce in relazione a fattispecie di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso ai sensi dell'articolo 707 codice penale.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Lucio e MICHELI Luigi articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp.att. cod.proc,pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1.1. Vizio di motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità non potendosi ritenere che i ricorrenti potessero conoscere le pregresse condanne per reati contro il patrimonio delle altre persone che si trovavano sull'automobile de qua o sapere della presenza di arnesi atti allo scasso nel vano portabagagli.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso

3.2. Il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve rilevarsi come sussista adeguata motivazione che valuta il contesto in cui i fatti si sono svolti in maniera assolutamente logica lineare e proprio da tale contesto giunge, sebbene definitivamente, ad affermare la palese finalità della condotta degli imputati e, proprio in considerazione di tale finalità, la certa consapevolezza della qualità dei soggetti con cui i ricorrenti si accompagnavano.

Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

2.1. In sostanza, il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità ,rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Come già anticipato, nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ir ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in oma, il 22 dicembre 2021 n [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P • -nte (Vincenzo T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni scritte depositate dallaAvv. PUCE a,ek_ r e- o-- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 29 giugno 2018 dal Tribunale di Lecce in relazione a fattispecie di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso ai sensi dell'articolo 707 codice penale. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Lucio e MICHELI Luigi articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp.att. cod.proc,pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1.1. Vizio di motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità non potendosi ritenere che i ricorrenti potessero conoscere le pregresse condanne per reati contro il patrimonio delle altre persone che si trovavano sull'automobile de qua o sapere della presenza di arnesi atti allo scasso nel vano portabagagli. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso 3.2. Il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve rilevarsi come sussista adeguata motivazione che valuta il contesto in cui i fatti si sono svolti in maniera assolutamente logica lineare e proprio da tale contesto giunge, sebbene definitivamente, ad affermare la palese finalità della condotta degli imputati e, proprio in considerazione di tale finalità, la certa consapevolezza della qualità dei soggetti con cui i ricorrenti si accompagnavano. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 2.1. In sostanza, il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità ,rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Come già anticipato, nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile ir ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in oma, il 22 dicembre 2021 n [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P • -nte (Vincenzo T
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