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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 08549/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 16178-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 2022 [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo studio dell'avvocato 187 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2100/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'estinzione del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini di cui appresso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per danno temuto, esponevano al giudice di temere il crollo di un muro a secco, avente funzione di contenimento, posto al confine con il terreno con annesso fabbricato di [OSCURATO:PERSONA], posto in posizione più elevata rispetto al fondo attoreo, «invocando il disposto dell'art. 887 c.c.» (pag. 3 sentenza d'appello).

La controparte resisteva adducendo di non aver giammai riportato terra sul proprio fondo ed eccependo, per contro, che i precedenti proprietari del fondo ora degli attori, avevano abbassato il piano di calpestio originario al tempo della edificazione del muro, al quale era venuto meno il sostegno naturale del terreno.

2. Il Tribunale, dopo avere autorizzato in fase cautelare i ricorrenti ad eseguire le opere di consolidamento indicate dal c.t.u., anticipando le spese, dato corso all'istruttoria (prove orali e c.t.u.), rigettò la domanda, reputando che si versasse al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 887 cod. civ. per tre distinte ragioni: il dislivello, o l'aumento di esso, era opera del proprietario del fondo inferiore; il muro era stato costruito sul fondo inferiore; esso era stato messo in opera nell'esclusivo interesse del proprietario del fondo inferiore, di propria iniziativa e nel proprio esclusivo interesse.

3. Avverso la statuizione di primo grado gli attori proposero impugnazione innanzi alla Corte d'appello di Firenze, lamentando, in sintesi, siccome riporta la sentenza d'appello, che il primo Giudice era incorso in errore per avere regolato la vicenda evocando giurisprudenza non pertinente (i due terreni erano posti su un colle, che da tempo immemore era stato terrazzato per poter essere utilizzato e, pertanto, il muro serviva entrambi i fondi, tanto che per un ventennio era rimasto pacifico l'onere comune di manutenzione); per avere travalicato le conclusioni del c.t.u.; per non avere considerato che, sulla scorta della deposizione del teste Gaspari, era rimasto appurato che le due facciate del muro erano da entrambe le parti libere (inoltre il muro dal lato del fondo superiore era gravato da un riporto di terra); per non avere tenuto conto della contestazione concernente il riporto predetto.

Gli appellanti, riprende la sentenza d'appello, avevano concluso nel senso che «la questione avrebbe dovuto essere correttamente risolta applicando l'art. 887 c.c. e considerando la giurisprudenza per la quale il proprietario della cosa dalla quale deriva la minaccia di danno deve provvedere alle spese occorrenti ad evitare il pericolo».

L'Alocci, costituitasi in appello chiese confermarsi la sentenza di primo grado, esponendo che, siccome era emerso nella fase cautelare, specie attraverso le risultanze della c.t.u., erano stati i precedenti proprietari del fondo attoreo ad aver proceduto allo sbancamento (negli anni '50 del secolo scorso), con taglio di roccia, al fine di edificare, aumentando il dislivello tra i due fondi, così da rendere necessaria la realizzazione del muro, nel mentre nessuna variazione del piano di calpestio era stata effettuata dalla convenuta; che il manufatto di cui si discute, posto alla sommità del taglio di roccia, derivante dallo sbancamento, eretto appunto diversi decenni prima, non era conforme alla buona tecnica, che il c.t.u. aveva espressamente escluso che i cedimenti del muro fossero da ricercare nella spinta derivante da materiali di riporto collocati nel giardino dell'appellata.

Infine, deduceva l'appellata, che era rimasta dimostrata la proprietà esclusiva del muro in capo agli appellanti.

4. Si trae, inoltre, dalla decisione d'appello che nel corso del giudizio di secondo grado, a seguito di denuncia di danno temuto degli appellanti, con provvedimento cautelare del 15/11/2010, dopo acquisita relazione di c.t.u., veniva ordinato a tutte le parti di provvedere ai lavori di consolidamento indicati dal consulente.

A seguito d'ulteriore ricorso degli appellanti la Corte di Firenze, con ordinanza del 30/11/2011, stabiliva le modalità esecutive dell'intervento.

Ancora successivamente sempre gli appellanti chiesero la revoca o la modifica delle precedenti ordinanze e la Corte locale, dopo avere sentito il c.t.u., disattese quest'ultima istanza.

Successivamente, avendo l'Ufficiale giudiziario incaricato comunicato che, dopo l'inizio dei lavori, non si era potuto proseguire oltre, per avere gli appellanti instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, disposta nuova comparizione del c.t.u., definito l'a.t.p., la Corte locale chiarì all'Ufficiale giudiziario che il perdurare di opposizione da parte degli appellanti avrebbe dovuto intendersi come rinuncia da parte di costoro, con cessazione di ogni attività esecutiva.

Infine, con ordinanza del 18/3/2015 la Corte d'appello rigettò l'istanza, sempre degli appellanti, di sostituzione dei tecnici incaricati e dell'Ufficiale giudiziario procedente, «rilevando che i problemi sorti in sede esecutiva non erano dovuti a ragioni connesse a difficoltà del lavoro in precedenza non previste, bensì al comportamento ostruzionistico degli istanti stessi».

Proposto reclamo contro quest'ultima ordinanza, pur confermato il comportamento non collaborativo, il Collegio del reclamo, con ordinanza del 14/7/2015 «disponeva che venissero formalizzati l'incarico di supervisore dei lavori all'ing.

Cal/terna e gli incarichi professionali al direttore dei lavori ed al responsabile per la sicurezza», prevedendo, altresì, che l'impresa predisponesse copertura assicurativa.

Gli accadimenti processuali successivi possono sintetizzarsi nei termini seguenti: con ordinanza del 6/4/2016 venivano respinte successive istanze degli appellanti e, tenuto conto delle risultanze tecniche, dalle quali emergeva che le fessurazioni al muro erano dipendenti dalla pessima tecnica costruttiva dello stesso, veniva disposta la sospensione di ogni attività esecutiva.

Il successivo reclamo degli appellanti veniva disatteso e la causa trattenuta la causa in decisione il 24/5/2016.

5. Queste, in sintesi, le ragioni del rigetto dell'impugnazione.L'art. 887 cod. civ. non trovava applicazione per una pluralità di ragioni: il dislivello era stato creato "ex novo" dai vecchi proprietari del fondo inferiore; il muro faceva parte del fondo inferiore e, quindi, era di esclusiva proprietà degli appellanti; il predetto manufatto era stato edificato al solo scopo d'utilità del fondo inferiore (al fine di permetterne l'edificazione).

L'istruttoria aveva permesso di accertare che il dislivello era stato creato dai vecchi proprietari del fondo inferiore (teste Gaspari), né era rimasto dimostrato l'immemore terrazzamento, necessitato dai luoghi (c.t.u.).

Non era rimasto provato il riporto di terra sul fondo superiore (c.t.u.) e non emergeva in atti ammissione contraria dell'appellata, al contrario di quanto sostenuto con l'impugnazione.

Dalle foto aeree, infine, non era dato trarre alcun utile apporto.

La domanda di condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 co. 1 e 2, cod. proc. civ., avanzata dall'appellata veniva giudicata inammissibile per tardività, essendo stata proposta solo in sede di comparsa conclusionale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di ventuno motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Poiché il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta, per via telematica, rinuncia al ricorso ad opera di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte eredi di [OSCURATO:PERSONA] e l'ultima anche in proprio, s'impone la declaratoria d'estinzione di cui in dispositivo.

Non constando la prospettata accettazione della rinunzia, le rinuncianti debbono essere condannate al rimborso delle spese in favore della controricorrente, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16178-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 2022 [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo studio dell'avvocato 187 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2100/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'estinzione del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini di cui appresso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per danno temuto, esponevano al giudice di temere il crollo di un muro a secco, avente funzione di contenimento, posto al confine con il terreno con annesso fabbricato di [OSCURATO:PERSONA], posto in posizione più elevata rispetto al fondo attoreo, «invocando il disposto dell'art. 887 c.c.» (pag. 3 sentenza d'appello). La controparte resisteva adducendo di non aver giammai riportato terra sul proprio fondo ed eccependo, per contro, che i precedenti proprietari del fondo ora degli attori, avevano abbassato il piano di calpestio originario al tempo della edificazione del muro, al quale era venuto meno il sostegno naturale del terreno. 2. Il Tribunale, dopo avere autorizzato in fase cautelare i ricorrenti ad eseguire le opere di consolidamento indicate dal c.t.u., anticipando le spese, dato corso all'istruttoria (prove orali e c.t.u.), rigettò la domanda, reputando che si versasse al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 887 cod. civ. per tre distinte ragioni: il dislivello, o l'aumento di esso, era opera del proprietario del fondo inferiore; il muro era stato costruito sul fondo inferiore; esso era stato messo in opera nell'esclusivo interesse del proprietario del fondo inferiore, di propria iniziativa e nel proprio esclusivo interesse. 3. Avverso la statuizione di primo grado gli attori proposero impugnazione innanzi alla Corte d'appello di Firenze, lamentando, in sintesi, siccome riporta la sentenza d'appello, che il primo Giudice era incorso in errore per avere regolato la vicenda evocando giurisprudenza non pertinente (i due terreni erano posti su un colle, che da tempo immemore era stato terrazzato per poter essere utilizzato e, pertanto, il muro serviva entrambi i fondi, tanto che per un ventennio era rimasto pacifico l'onere comune di manutenzione); per avere travalicato le conclusioni del c.t.u.; per non avere considerato che, sulla scorta della deposizione del teste Gaspari, era rimasto appurato che le due facciate del muro erano da entrambe le parti libere (inoltre il muro dal lato del fondo superiore era gravato da un riporto di terra); per non avere tenuto conto della contestazione concernente il riporto predetto. Gli appellanti, riprende la sentenza d'appello, avevano concluso nel senso che «la questione avrebbe dovuto essere correttamente risolta applicando l'art. 887 c.c. e considerando la giurisprudenza per la quale il proprietario della cosa dalla quale deriva la minaccia di danno deve provvedere alle spese occorrenti ad evitare il pericolo». L'Alocci, costituitasi in appello chiese confermarsi la sentenza di primo grado, esponendo che, siccome era emerso nella fase cautelare, specie attraverso le risultanze della c.t.u., erano stati i precedenti proprietari del fondo attoreo ad aver proceduto allo sbancamento (negli anni '50 del secolo scorso), con taglio di roccia, al fine di edificare, aumentando il dislivello tra i due fondi, così da rendere necessaria la realizzazione del muro, nel mentre nessuna variazione del piano di calpestio era stata effettuata dalla convenuta; che il manufatto di cui si discute, posto alla sommità del taglio di roccia, derivante dallo sbancamento, eretto appunto diversi decenni prima, non era conforme alla buona tecnica, che il c.t.u. aveva espressamente escluso che i cedimenti del muro fossero da ricercare nella spinta derivante da materiali di riporto collocati nel giardino dell'appellata. Infine, deduceva l'appellata, che era rimasta dimostrata la proprietà esclusiva del muro in capo agli appellanti. 4. Si trae, inoltre, dalla decisione d'appello che nel corso del giudizio di secondo grado, a seguito di denuncia di danno temuto degli appellanti, con provvedimento cautelare del 15/11/2010, dopo acquisita relazione di c.t.u., veniva ordinato a tutte le parti di provvedere ai lavori di consolidamento indicati dal consulente. A seguito d'ulteriore ricorso degli appellanti la Corte di Firenze, con ordinanza del 30/11/2011, stabiliva le modalità esecutive dell'intervento. Ancora successivamente sempre gli appellanti chiesero la revoca o la modifica delle precedenti ordinanze e la Corte locale, dopo avere sentito il c.t.u., disattese quest'ultima istanza. Successivamente, avendo l'Ufficiale giudiziario incaricato comunicato che, dopo l'inizio dei lavori, non si era potuto proseguire oltre, per avere gli appellanti instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, disposta nuova comparizione del c.t.u., definito l'a.t.p., la Corte locale chiarì all'Ufficiale giudiziario che il perdurare di opposizione da parte degli appellanti avrebbe dovuto intendersi come rinuncia da parte di costoro, con cessazione di ogni attività esecutiva. Infine, con ordinanza del 18/3/2015 la Corte d'appello rigettò l'istanza, sempre degli appellanti, di sostituzione dei tecnici incaricati e dell'Ufficiale giudiziario procedente, «rilevando che i problemi sorti in sede esecutiva non erano dovuti a ragioni connesse a difficoltà del lavoro in precedenza non previste, bensì al comportamento ostruzionistico degli istanti stessi». Proposto reclamo contro quest'ultima ordinanza, pur confermato il comportamento non collaborativo, il Collegio del reclamo, con ordinanza del 14/7/2015 «disponeva che venissero formalizzati l'incarico di supervisore dei lavori all'ing. Cal/terna e gli incarichi professionali al direttore dei lavori ed al responsabile per la sicurezza», prevedendo, altresì, che l'impresa predisponesse copertura assicurativa. Gli accadimenti processuali successivi possono sintetizzarsi nei termini seguenti: con ordinanza del 6/4/2016 venivano respinte successive istanze degli appellanti e, tenuto conto delle risultanze tecniche, dalle quali emergeva che le fessurazioni al muro erano dipendenti dalla pessima tecnica costruttiva dello stesso, veniva disposta la sospensione di ogni attività esecutiva. Il successivo reclamo degli appellanti veniva disatteso e la causa trattenuta la causa in decisione il 24/5/2016. 5. Queste, in sintesi, le ragioni del rigetto dell'impugnazione.L'art. 887 cod. civ. non trovava applicazione per una pluralità di ragioni: il dislivello era stato creato "ex novo" dai vecchi proprietari del fondo inferiore; il muro faceva parte del fondo inferiore e, quindi, era di esclusiva proprietà degli appellanti; il predetto manufatto era stato edificato al solo scopo d'utilità del fondo inferiore (al fine di permetterne l'edificazione). L'istruttoria aveva permesso di accertare che il dislivello era stato creato dai vecchi proprietari del fondo inferiore (teste Gaspari), né era rimasto dimostrato l'immemore terrazzamento, necessitato dai luoghi (c.t.u.). Non era rimasto provato il riporto di terra sul fondo superiore (c.t.u.) e non emergeva in atti ammissione contraria dell'appellata, al contrario di quanto sostenuto con l'impugnazione. Dalle foto aeree, infine, non era dato trarre alcun utile apporto. La domanda di condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 co. 1 e 2, cod. proc. civ., avanzata dall'appellata veniva giudicata inammissibile per tardività, essendo stata proposta solo in sede di comparsa conclusionale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di ventuno motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Poiché il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta, per via telematica, rinuncia al ricorso ad opera di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte eredi di [OSCURATO:PERSONA] e l'ultima anche in proprio, s'impone la declaratoria d'estinzione di cui in dispositivo. Non constando la prospettata accettazione della rinunzia, le rinuncianti debbono essere condannate al rimborso delle spese in favore della controricorrente, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00,
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