CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17931/2025
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., norma che ricollega l’irrevocabilità delle sentenze al riscontro del fatto contro le stesse non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, ovvero del fatto che è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile, mentre, quando è stato proposto il ricorso per cassazione, la sentenza diviene irrevocabile dai giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. L’affermazione di questo principio appare in accordo con l’indirizzo propugnato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la quale, nei procedimenti inerenti alla diversa tematica della relazione tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e applicazione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., ha chiarito che per l’individuazione di tale snodo – indipendentemente dalla distinzione tra cause di inammissibilità originarie e quelle di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione – l’art. 648 cod. proc. pen. fissa il momento del passaggio in giudicato della sentenza in senso formale (Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368 - 01, anche con richiamo di Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01). Nella medesima prospettiva si inscrive anche l’inquadramento privilegiato nella specifica ipotesi dell’annullamento parziale con rinvio, in relazione a cui si è pervenuti alla conclusione che - postulando la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso – deve ritenersi irrilevante che la seconda sentenza fosse stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio, rideterminando il solo trattamento sanzionatorio e che l'accertamento della responsabilità fosse stato effettuato con sentenza di data antecedente a quella revocanda: dalla lettura coordinata degli artt. 624, 648 e 650 cod. proc. pen., si evince che la formazione del titolo esecutivo consegue all'irrevocabilità delle parti della sentenza relative all'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'accusato, nonché alla determinazione della pena, principio ritenuto significativo anche ai presenti fini. Le argomentazioni svolte in questo specifico alveo evidenziano che l’attributo della definitività va posto in relazione alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo, con la conseguente, materiale e giuridica, possibilità dell’esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto e sono sorrette dal rilievo che anche nella giurisprudenza costituzionale si è annesso valore al rilievo che non può considerarsi l’evenienza di una condanna allorché sia stata accertata soltanto la responsabilità dell'imputato, ma non sia ancora stata applicata la pena relativa (Sez. 1, n. 36378 del 07/07/2023, Verdura, Rv. 285246 - 01, con diffuso riferimento ai principi affermati in tema 4 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : M O N I C A B O N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 4 1 e 9 f 6 f 4 f 4 c 5 3 b e