CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 02941/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] costruzioni s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 17/1/2025 del Tribunale di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17/1/2025, il Tribunale di Sassari dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere gli illeciti loro contestati - artt. 110 cod. pen., 256, comma 3, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 (quanto alle persone fisiche) e 5, comma 1, letta a), 25-undecies, comma 2, d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231 (quanto all'ente) - estinti per prescrizione. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, deducendo - con unico motivo, riferito alla sola [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. - la violazione dell'art. 22, d. Igs. n. 231 del 2001. La sentenza avrebbe dichiarato la prescrizione (anche) dell'illecito amministrativo in violazione della norma richiamata, che - trovando piena applicazione nel caso in esame - sospenderebbe la prescrizione fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. L'art. 22, d. Igs. n. 231 del 2001, in tema di prescrizione, stabilisce che: le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato (comma 1); interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59 (comma 2); per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione (comma 3); se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (comma 4). 5. Con riguardo a quest'ultima previsione, specifico oggetto del ricorso, la Corte osserva che l'illecito amministrativo a carico della società è contestato "in epoca anteriore e prossima al 2 luglio 2019, fino al 30 dicembre 2019, data di esecuzione del sequestro"; ancora, si evidenzia che il decreto di citazione a giudizio dello stesso ente, che contiene questa contestazione, reca la data del 9 agosto 2021. 5.1. Tanto premesso, risulta dunque che la contestazione dell'illecito amministrativo è avvenuta prima del decorso del termine di prescrizione, così da interromperla e da determinare l'applicazione dell'art. 22, comma 4, citato, con conseguente mancato decorso della prescrizione stessa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. 5.2. Alla data della pronuncia impugnata, pertanto, l'illecito amministrativo non era prescritto. 6. Ne consegue che la sentenza in oggetto deve essere annullata, nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. Così deciso in Roma,