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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09669/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23257/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3658/2017 depositata il 19 aprile udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ●rilevato che: -la notifica del ricorso per cassazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., eseguita a mezzo del servizio postale, non è andata a buon fine, essendo la destinataria risultata irreperibile all’indirizzo indicato dalla notificante Agenzia delle Entrate; - la notifica del ricorso al socio [OSCURATO:PERSONA], anch’essa eseguita a mezzo del servizio postale, appare affetta da nullità, non risultando allegata la ricevuta di spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (c.a.n.) inviata al destinatario ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, della L. n. 890 del 1982, nel testo applicabile «ratione temporis», e non essendo stata fornita con altro idoneo mezzo la prova del detto invio (cfr., sull’argomento, Cass. n. 512/2025, Cass. n. 23653/2024, Cass. n. 18472/2018); - si rende, pertanto, necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e la rinnovazione della notificazione del ricorso nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e la rinnovazione della notificazione del ricorso al socio [OSCURATO:PERSONA]; assegna per l’espletamento di tali incombenti il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23257/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3658/2017 depositata il 19 aprile udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ●rilevato che: -la notifica del ricorso per cassazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., eseguita a mezzo del servizio postale, non è andata a buon fine, essendo la destinataria risultata irreperibile all’indirizzo indicato dalla notificante Agenzia delle Entrate; - la notifica del ricorso al socio [OSCURATO:PERSONA], anch’essa eseguita a mezzo del servizio postale, appare affetta da nullità, non risultando allegata la ricevuta di spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (c.a.n.) inviata al destinatario ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, della L. n. 890 del 1982, nel testo applicabile «ratione temporis», e non essendo stata fornita con altro idoneo mezzo la prova del detto invio (cfr., sull’argomento, Cass. n. 512/2025, Cass. n. 23653/2024, Cass. n. 18472/2018); - si rende, pertanto, necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e la rinnovazione della notificazione del ricorso nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e la rinnovazione della notificazione del ricorso al socio [OSCURATO:PERSONA]; assegna per l’espletamento di tali incombenti il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA]
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