CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36256/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, ha contestato integralmente il compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze conformi di merito, da un lato, reiterando le doglianze già avanzate con la prima impugnazione e, dall'altro, invocando una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello forniva una esaustiva ed accurata motivazione sia in ordine alla conferma della responsabilità che alla legittimità della valutazione del comportamento serbato dall'imputato nel corsi del processo (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Ritenuto che anche le doglianze proposte nei confronti della legittimità della definizione del trattamento sanzionatorio non superano la soglia di ammissibilità in quanto si limitano ad una generica contestazione delle scelte effettuate dal giudice di merito, che, contrariamente a quanto dedotto ha esercitato legittimamente il suo potere discrezionale nella quantificazione della pena (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2