CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 25836/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa,dalla Corte di appello di Palermo in data 23 settembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 4 luglio 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); posto che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità per tre cessioni di sostanza stupefacente di tipo hashish, in quanto fondata su conversazioni intercettate dal tenore incerto e prive di elementi di riscontro; ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nonché mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito, con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 2 - 4 sentenza impugnata; pp. 7 e ss. sentenza del Tribunale); considerato che, infatti, i giudici di merito hanno valorizzato: 1) il contenuto esplicito delle conversazioni, dal cui esame si evincono i riferimenti allo stupefacente oggetto della transazione (tipo, qualità, prezzo); 2) l'identificazione del ricorrente da parte del personale di polizia giudiziaria, attraverso un servizio di osservazione, nonché in considerazione del fatto che parte dell'azione si consumava nei pressi della sua abitazione; rilevato che con il secondo motivo il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione, senza confrontarsi con il principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01), secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (come quello per cui si procede); rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 390, è aspecifico e reiterativo, 2mancando ogni confronto con la puntuale motivazione dei giudici di merito, i quali hanno valorizzato il dato ponderale, l'entità del profitto ricavabile e la consumazione del reato nell'ambito di una collaudata attività di cessione, in ragione del rapporto intrattenuto con esponente di spicco della piazza di spaccio (p. 4 sentenza impugnata; p. 9 sentenza di primo grado); in tal modo, i giudici hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la fattispecie di cui al comma 5 è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911- 01; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Trannentozzi, Rv. 284984 - 01); considerato che anche la più recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 51063 27/09/2018, Murolo) ha ribadito che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione; rilevato che con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio (con specifico riferimento alla applicazione delle attenuanti generiche in misura inferiore a quella massima); considerato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza (cfr., p. 4 sentenza impugnata), ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01; Sez.. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475 - 01); ritenuto, infatti, che nell'esercizio di un potere eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi 3dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, Amadei, Rv. 104781 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M