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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 26304/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 102) [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma dell'Il ottobre 2024, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 7.500,00 di multa, confermando nel resto la condanna del Godino e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, a mezzo del loro difensore, due distinti ricorsi per cassazione.

Godino ha dedotto: violazione di legge con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R 309/1990, per avere la Corte distrettuale pronunciato una sentenza apodittica nel calcolo della pena; vizio di legge e omessa motivazione con riguardo agli artt.99 e 133 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen., censurando l'aumento di pena rispetto alla recidiva.

Crescenzi ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen; violazione di legge e mancanza di motivazione rispetto all'art.133 cod. pen., inerente alla dosimetria della pena.

Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

I motivi addotti da ambedue i ricorrenti non sono consentiti in sede di legittimità poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale.

I motivi prospettati risultano non consentiti rispetto al trattamento sanzionatorio, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato al Godino, la Corte ha adeguatamente indicato che la condotta e il danno cagionato sono soltanto alcuni dei criteri utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

La personalità del reo, invero, desumibile anche dei precedenti penali, rappresenta un'ulteriore elemento di valutazione: nel caso concreto, si desume una particolare capacità a delinquere a fronte delle tre precedenti condanne (due per ricettazione e una per estorsione); in ordine, poi, all'applicazione della recidiva reiterata, deve rilevarsi che il giudice, oltre a verificare l'esistenza dei presupposti oggettivi, deve comunque condurre una valutazione discrezionale circa la maggior pericolosità del reo palesata dal reato oggetto di giudizio.

Con riguardo alla posizione della Crescenzi, la Corte sottolinea l'elevata quantità della sostanza stupefacente ed il numero elevatissimo delle dosi dalla stessa traibili, significativa dell'inserimento all'interno di un circuito criminale altamente professionale, elementi rilevanti per i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tali da giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la pena inflitta.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 102) [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma dell'Il ottobre 2024, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 7.500,00 di multa, confermando nel resto la condanna del Godino e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, a mezzo del loro difensore, due distinti ricorsi per cassazione. Godino ha dedotto: violazione di legge con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R 309/1990, per avere la Corte distrettuale pronunciato una sentenza apodittica nel calcolo della pena; vizio di legge e omessa motivazione con riguardo agli artt.99 e 133 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen., censurando l'aumento di pena rispetto alla recidiva. Crescenzi ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen; violazione di legge e mancanza di motivazione rispetto all'art.133 cod. pen., inerente alla dosimetria della pena. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. I motivi addotti da ambedue i ricorrenti non sono consentiti in sede di legittimità poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale. I motivi prospettati risultano non consentiti rispetto al trattamento sanzionatorio, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive. Con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato al Godino, la Corte ha adeguatamente indicato che la condotta e il danno cagionato sono soltanto alcuni dei criteri utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 133 cod. pen. La personalità del reo, invero, desumibile anche dei precedenti penali, rappresenta un'ulteriore elemento di valutazione: nel caso concreto, si desume una particolare capacità a delinquere a fronte delle tre precedenti condanne (due per ricettazione e una per estorsione); in ordine, poi, all'applicazione della recidiva reiterata, deve rilevarsi che il giudice, oltre a verificare l'esistenza dei presupposti oggettivi, deve comunque condurre una valutazione discrezionale circa la maggior pericolosità del reo palesata dal reato oggetto di giudizio. Con riguardo alla posizione della Crescenzi, la Corte sottolinea l'elevata quantità della sostanza stupefacente ed il numero elevatissimo delle dosi dalla stessa traibili, significativa dell'inserimento all'interno di un circuito criminale altamente professionale, elementi rilevanti per i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tali da giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la pena inflitta. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 l
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