CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 21661/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 32104-2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 104, presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1 6 9 del 20 19 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] O , depositata il 2 3 aprile 20 19 (R.G.N. 686/2017). R.G.N.32104/2019 Cron. Rep. C.C. 11/04/2024 giurisdizione Iscrizione alla Gestione separata. Prescrizione. -2 - Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del l’11 aprile2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–L’INPS ricorre per cassazione, con un unico motiv o , contro la sentenza n.169 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Salerno edepositata il 23 aprile 2019 . 1.1.– La Corte territoriale ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accolto l’opposizione proposta dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di addebito, emesso per l’importo di Euro 3.945,67 in relazione ai contributi dovuti, per l’anno 2009, alla Gestione separata INPS. 1.2.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che l’avvocata [OSCURATO:PERSONA], nell’anno 2009, ha prodotto un reddito di Euro 8.299,00 e ha dunque superato i «limiti reddituali di presunta non occasionalità dell’attività» (pagina 6 della sentenza d’appello). La pretesa, tuttavia, è prescrittae non può essere condivisa la tesi dell’Istituto, che individua nella presentazione della dichiarazione dei redditi il dies a quodella prescrizione e configura una sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere e, in particolare, dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi (16 giugno 2010). 2.– L’avvocat a [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso , illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. -3 - 5.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ., in relazione all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare irrilevante l’omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, presentata il 16 settembre 2010. Tale condotta integrerebbe un occultamento doloso del debito, suscettibile di sospendere il corso della prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.). 2.– La parte controricorrente ha eccepito, in linea preliminare, l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente notificato (pagina 6 del controricorso). A supporto dell’eccezione, la parte controricorrenteha evidenzia to che la richiesta di notificazione è stata presentata il 27 novembre 2019, allorché erano già infruttuosamente decorsi i sei mesi, che devono esser computati dalla pubblicazione della sentenza (23 aprile 2019), in una controversia che non risulta assoggettata alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742). 3.–L’eccezione coglie nel segno. 4.–Giova ricostruire, sulla base della documentazione acquisita al processo, gli antefatti rilevanti. Dagli atti di causa, emerge che l’Istituto ha presentato richiesta di notifica già il 21 ottobre 2019, entro il termine semestrale prescritto per l’impugnazionedall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. , allorché la sentenza non sia stata notificata. -4 - I documenti prodotti dall’Istituto unitamente al ricorso attestano, tuttavia, che la notifica all’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], studio di Cava de’ Tirreni, via [OSCURATO:PERSONA], 44, non si è perfezionata. I documenti avvalorano un esito negativo, per irreperibilità del destinatario, che, al predetto indirizzo, in data 25 ottobre 2019, è risultato sconosciuto. Il 26 novembre 2019, a termine semestrale già vanamente decorso,è stata quindi presentata nuova richiesta di notifica, indicando come destinatariol’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e come indirizzo Salerno, [OSCURATO:PERSONA], 235. La notifica, il 2 dicembre 2019, è stata ritualmente ricevuta, come si evince da quello che in atti è stato prodotto e contrassegnato come “secondo originale ricorso notificato”. 5.–Questa Corte, nel trarre le necessarie implicazioni, sul versante applicativo, dai principi enunciati da Cass., S.U., 15 luglio 2016, n. 14594, ha distinto a seconda che l’errore originario nella prima notificazionesia imputabile al notificante oppure no, al fine di stabilire se la rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, sia tempestiva rispetto al termine per impugnare (Cass., sez. III, 7 dicembre 2023, n. 34272). Nella prima ipotesi, l’impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta, solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi fare retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione. Nella seconda ipotesi, per contro, la ripresa del procedimento notificatorio, che la parte deve provare di aver avviato immediatamente, dopo aver appreso l’esito negativo della notificazione, senza alcuna necessità di ottenere un a previa autorizzazione del giudice, dispiega i suoi effetti a far data dal momento iniziale di attivazione del procedimento. Al ricorrere delle rigorose -5 - condizioni appena descritte, è dunque irrilevante l’intervenuto spirare del termine per impugnare. 6.– Di tali condizioni la parte ricorrente non ha offerto prova adeguata e, a frontedell’eccezione sollevata nel controricorso, non ha svolto rilievi critici di sorta, idonei a confutarla. La parte ricorrente, in particolare,non ha dimostrato che il primo tentativo di notifica, eseguito nell’osservanza del termine semestrale fissato per l’impugnazione, non sia stato coronato dal successo per causa non imputabile. Tale circostanzarappresenta il presupposto imprescindibile perché si possano salvaguardare, con la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio, gli effetti utili del primo tentativo, eseguito senza costrutto. Solo in tal caso, non rileva l’inutile decorso dei termini per l’impugnazione. La non imputabilità, secondo il metro dell’ordinaria diligenza, dev’essere debitamente allegata e comprovata, poiché è funzionale all’applicazione di un meccanismo che si atteggia pur sempre come derogatorio, voltoa tutelare la parte solerte ed esente da colpe. Peraltro, anche tale salvaguardia presuppone la circostanziata allegazione e la persuasiva dimostrazione della diligente ripresa del procedimento notificatorio, nella metà dei termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ. Aspetto sul quale il ricorrente non si attarda con la necessaria specificità, indicando i dati di fatto che , anche sotto questo profilo, possanocontrastare l’eccezione formulata nel controricorso. 7.–Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto. 8.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. -6 - 9.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove siain concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori dilegge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del