Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 49/1983
ECLI:IT:COST:1983:49
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel novembre del 1977 il Tribunale militare territoriale di Padova
procedeva a giudizio nei confronti del maresciallo [OSCURATO:PERSONA],
imputato del delitto di cui all'art. 230 cpv. c.p.m.p. (furto in danno
dell'Amministrazione militare), aggravato dal grado rivestito (art. 47
n. 2 c.p.m.p.).
In realtà il [OSCURATO:PERSONA] era sostanzialmente confesso di essersi
impossessato, nel maggio precedente, di circa 40 litri di benzina di
pertinenza dell'amministrazione, che la deteneva in due fusti da litri
20 cadauno, immettendoli nella propria privata autovettura e traendone
così profitto. Il maresciallo, anzi, aveva successivamente recuperato
e restituito i due fusti in precedenza celati, e rimborsato
l'Amministrazione del valore della benzina.
Il Tribunale militare ne accertava la responsabilità mediante
ampia motivazione, colla quale respingeva un modesto tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di sostenere al dibattimento una pretesa situazione scriminante
dovuta a stato di necessità.
A quel punto, però, rilevava il Tribunale che, per effetto del
terzo comma dell'articolo in esame, alla pena principale da infliggere
doveva contestualmente seguire la pena accessoria della rimozione dal
grado.
Si proponeva allora il Tribunale una questione di costituzionalità
del terzo comma del contestato art. 230 c.p.m.p. in relazione all'art.
3, primo comma Cost. che riteneva non manifestamente infondata.
Osservava, infatti, il Collegio che l'indiscriminato automatismo della
pena accessoria poneva sullo stesso piano, assoggettandole alle stesse
gravi conseguenze della definitiva rimozione dal grado, situazioni
soggettive di gran lunga diverse, sia per entità che per gravità.
Già, infatti, nell'ambito stesso dell'art. 230 era possibile
distinguere fatti di estrema lievità da fatti molto gravi; ma la
stessa pena accessoria era altresì riservata ad ipotesi normative
pluriaggravate, come quelle previste negli artt. 231 e 232 stesso
codice, e persino a fattispecie di delitti contro la [OSCURATO:PERSONA] quando arrecano comunque offesa al patrimonio. In tutte
queste ultime ipotesi erano previste pene edittali gravissime, in guisa
che apparirebbe - secondo il Tribunale - fuori di ogni ragionevolezza
che identica pena accessoria debba conseguire alle miti pene principali
comminate nell'art. 230 c.p.m.p.
Tutto questo eccepiva, però, il Collegio dopo avere affermato in
punto di rilevanza che, trattandosi appunto di questione relativa a
pena accessoria, essa non sarebbe potuta venire in esame se non quando
fosse venuta ad esistenza la pena principale. Pertanto, affermata la
responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], lo condannava alla pena di mesi tre di
reclusione militare; dopodiché, nel contesto della stessa sentenza,
pronunziava altresì l'ordinanza 30 novembre 1977 (n. 337 Reg. Ord.)
colla quale - ovviamente senza ormai poter sospendere il giudizio -
trasmetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione della questione
di costituzionalità.
Nel giudizio davanti a questa Corte la parte privata non si è
costituita.
Spiegava invece intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
che, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva dichiararsi
inammissibile la sollevata questione, per difetto di rilevanza o,
comunque, dichiararsene l'infondatezza.
:
La proposta questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Il Tribunale militare, infatti, affermando la responsabilità del
[OSCURATO:PERSONA], e procedendo quindi alla sua condanna mediante inflizione
della pena principale, si è definitivamente spogliato del giudizio.
Nessun ulteriore provvedimento, infatti, avrebbe potuto comunque
assumere su quel processo il giudice a quo, sì che il nesso di
pregiudizialità, richiesto ai fini della rilevanza, è venuto del
tutto a mancare proprio nel momento in cui il Tribunale sollevava la
questione.
Secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte
(fra l'altro, in termini, sent. 22 maggio 1974 n. 147), quel nesso deve
consistere in un rapporto di strumentalità necessaria fra la
risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la
decisione del giudizio principale: nel senso, cioè, che quest'ultimo
non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della
questione incidentale.
Il Tribunale militare, pertanto, proprio perché alla pena
principale sarebbe dovuta conseguire ipso jure la pena accessoria, una
volta ritenuta non manifestamente infondata la questione che si era
prospettata, avrebbe dovuto sospendere il giudizio astenendosi dal
definirlo colla pronunzia della condanna. Solo in tal caso, infatti,
avrebbe assunto giuridica consistenza il nesso di pregiudizialità fra
la decisione sull'incidente di costituzionalità e quella sul giudizio
principale in corso.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 230 terzo comma c.p.m.p. sollevata in riferimento all'art. 3
Cost. dal Tribunale militare territoriale di Padova con ordinanza 30
novembre 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere