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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 11084/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 settembre 2021 il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 25 marzo 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, mediante il quale era stato disposto il sequestro strumentale alla confisca per equivalente dei beni dello stesso Addonizio fino alla concorrenza della somma di euro 607.341,38, in relazione al reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 (capo 56 della rubrica).

2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione dell'art. 10 quater d.lgs. 74/2000.

Ha ribadito quanto già esposto a sostegno della richiesta di riesame, e cioè di essere stato di fatto estromesso dalla amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sin dalla fine del 2015, pur essendone stato formalmente amministratore dal 31 luglio 2013 al 17 giugno 2016, e di essere quindi estraneo alla gestione fraudolenta della società, come risultava dal fatto che l'amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto come propria la sottoscrizione dei contratti di subappalto con la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dalla circostanza che al momento della approvazione del bilancio 2015 (in data 29 aprile 2016) egli si trovava in Moldavia (dove aveva soggiornato dal 25 aprile 2016 al 1 maggio 2016, come risultava dai visti apposti sul proprio passaporto), e dalle dichiarazioni confessorie della indagata [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di non conoscere il ricorrente e di avere avuto rapporti unicamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; le condotte illecite erano dunque state poste in essere a sua insaputa ed al di fuori della sua sfera di vigilanza e controllo.

Tali rilievi erano però stati considerati in maniera errata dal Tribunale, che non aveva valutato adeguatamente né la sottoscrizione dei contratti di subappalto da parte del Ferrise ma a nome del ricorrente, né i visti apposti sul proprio passaporto (sottolineando che su tale documento era apposta la dicitura CANCELLED, dovuta al fatto che era stato rinnovato lasciandolo nella disponibilità del ricorrente), né la falsità del verbale assembleare del 29 aprile 2016, né le dichiarazioni della Pagnozzi (che erano state del tutto tralasciate dal Tribunale).

Ciò determinava l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento dei fatti, determinante una violazione di disposizione di legge censurabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. (si richiamano le sentenze nn. 28241 del 2015, 48253 del 2017, 38026 del 2017 e 38025 del 2017).[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

3. Ora, nel caso in esame, il ricorrente, come emerge dalla stessa lettura del ricorso, si duole esclusivamente della valutazione di alcuni degli elementi indiziari, che non sarebbero stati adeguatamente considerati dai giudici del merito, in quanto, ad avviso del ricorrente, dalla loro corretta valutazione emergerebbe l'estraneità dell'indagato alle condotte delittuose; in tal modo, però, è stata criticata la valutazione degli elementi indiziari e la ricostruzione dei fatti e del ruolo del ricorrente che sulla base di essi è stata compiuta, senza prospettare alcuna violazione di disposizioni di legge penale o processuale, cosicché risultano proposte censure che, oltre che generiche (per la mancanza considerazione di tutti gli elementi disponibili, della vicenda nella sua complessità e dell'impianto argomentativo dell'ordinanza impugnata), non possono, alla luce dei principi ricordati, ritenersi consentite nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali. 3 D-1-: Non si verte, infatti, in una ipotesi di motivazione assente o apparente, posto che il Tribunale, nel disattendere le analoghe censure formulate con i motivi di riesame, ha evidenziato che il ricorrente aveva continuato a occuparsi degli aspetti amministrativi della gestione della [OSCURATO:PERSONA] e ha spiegato l'irrilevanza di quanto indicato sul suo passaporto, che risulta annullato, sottolineando, in ogni caso, gli obblighi di vigilanza e controllo incombenti sull'amministratore di diritto, quale era il ricorrente, che gli imponevano, in ogni caso, di impedire l'evento: si tratta di motivazione idonea e non certamente apparente, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito, né, tantomeno, della ricostruzione dei fatti e neppure, nella materia delle misure cautelari reali, sul piano dei vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 4.

Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, per essere stato affidato a motivi generici e non consentiti in sede di legittimità, tantonneno nella materia delle misure cautelari reali.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 settembre 2021 il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 25 marzo 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, mediante il quale era stato disposto il sequestro strumentale alla confisca per equivalente dei beni dello stesso Addonizio fino alla concorrenza della somma di euro 607.341,38, in relazione al reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 (capo 56 della rubrica). 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione dell'art. 10 quater d.lgs. 74/2000. Ha ribadito quanto già esposto a sostegno della richiesta di riesame, e cioè di essere stato di fatto estromesso dalla amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sin dalla fine del 2015, pur essendone stato formalmente amministratore dal 31 luglio 2013 al 17 giugno 2016, e di essere quindi estraneo alla gestione fraudolenta della società, come risultava dal fatto che l'amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto come propria la sottoscrizione dei contratti di subappalto con la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dalla circostanza che al momento della approvazione del bilancio 2015 (in data 29 aprile 2016) egli si trovava in Moldavia (dove aveva soggiornato dal 25 aprile 2016 al 1 maggio 2016, come risultava dai visti apposti sul proprio passaporto), e dalle dichiarazioni confessorie della indagata [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di non conoscere il ricorrente e di avere avuto rapporti unicamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; le condotte illecite erano dunque state poste in essere a sua insaputa ed al di fuori della sua sfera di vigilanza e controllo. Tali rilievi erano però stati considerati in maniera errata dal Tribunale, che non aveva valutato adeguatamente né la sottoscrizione dei contratti di subappalto da parte del Ferrise ma a nome del ricorrente, né i visti apposti sul proprio passaporto (sottolineando che su tale documento era apposta la dicitura CANCELLED, dovuta al fatto che era stato rinnovato lasciandolo nella disponibilità del ricorrente), né la falsità del verbale assembleare del 29 aprile 2016, né le dichiarazioni della Pagnozzi (che erano state del tutto tralasciate dal Tribunale). Ciò determinava l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento dei fatti, determinante una violazione di disposizione di legge censurabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. (si richiamano le sentenze nn. 28241 del 2015, 48253 del 2017, 38026 del 2017 e 38025 del 2017).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 3. Ora, nel caso in esame, il ricorrente, come emerge dalla stessa lettura del ricorso, si duole esclusivamente della valutazione di alcuni degli elementi indiziari, che non sarebbero stati adeguatamente considerati dai giudici del merito, in quanto, ad avviso del ricorrente, dalla loro corretta valutazione emergerebbe l'estraneità dell'indagato alle condotte delittuose; in tal modo, però, è stata criticata la valutazione degli elementi indiziari e la ricostruzione dei fatti e del ruolo del ricorrente che sulla base di essi è stata compiuta, senza prospettare alcuna violazione di disposizioni di legge penale o processuale, cosicché risultano proposte censure che, oltre che generiche (per la mancanza considerazione di tutti gli elementi disponibili, della vicenda nella sua complessità e dell'impianto argomentativo dell'ordinanza impugnata), non possono, alla luce dei principi ricordati, ritenersi consentite nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali. 3 D-1-: Non si verte, infatti, in una ipotesi di motivazione assente o apparente, posto che il Tribunale, nel disattendere le analoghe censure formulate con i motivi di riesame, ha evidenziato che il ricorrente aveva continuato a occuparsi degli aspetti amministrativi della gestione della [OSCURATO:PERSONA] e ha spiegato l'irrilevanza di quanto indicato sul suo passaporto, che risulta annullato, sottolineando, in ogni caso, gli obblighi di vigilanza e controllo incombenti sull'amministratore di diritto, quale era il ricorrente, che gli imponevano, in ogni caso, di impedire l'evento: si tratta di motivazione idonea e non certamente apparente, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito, né, tantomeno, della ricostruzione dei fatti e neppure, nella materia delle misure cautelari reali, sul piano dei vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, per essere stato affidato a motivi generici e non consentiti in sede di legittimità, tantonneno nella materia delle misure cautelari reali. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend
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