CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 38891/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19141/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso lo studio legale CMS [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19141/2015 Numero sezionale 6013/2021 Numero di raccolta generale 38891/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, sezione di Taranto, n. 1339/28/13, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini dell’I.r.p.e.f., per l’annualità 1999, la plusvalenza (lire 153.433.000) derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno calcolata in base al valore del suolo stimato dall’UTE in lire 750.000.00 e dedusse che la stima era stata dichiarata priva di fondamento giusta sentenza (n. 305/2002) della Commissione tributaria provinciale di Taranto d’annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell’Invim; 2. la Commissione provinciale annullò l’avviso con sentenza riformata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Puglia (sezione di Taranto), la quale, in parziale accoglimento del gravame dell’ufficio, ha stabilito che come valore base per il calcolo della plusvalenza dovesse essere assunto il corrispettivo dichiarato (lire 650.000.000) della vendita del terreno. In particolare, la Commissione regionale, disattendendo il primo motivo d’appello dell’ufficio, ha escluso che la plusvalenza possa essere calcolata in base al valore del bene ai fini dell’imposta di registro. Invece, in accoglimento del secondo motivo di gravame, ha reputato che la plusvalenza del terreno è pari alla differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione (percepito nel periodo d’imposta) e il costo di acquisto del fondo, aumentato di ogni altro costo inerente. In conclusione, ha negato l’inerenza delle “spese processuali e di progettazione”, indicate dal contribuente, in ragione del fatto che sulla destinazione edificatoria del cespite (unico aspetto rilevante per la verifica dell’inerenza o meno di una certa spesa) non avevano r.g. n. 19141/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19141/2015 Numero sezionale 6013/2021 Numero di raccolta generale 38891/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 inciso né le azioni intraprese contro il Comune di Taranto né i progetti redatti dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] di Statte, poiché la stessa destinazione dipendeva esclusivamente dallo strumento urbanistico; 3. il contribuente ricorre con due motivi e l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 18, comma 2, art. 19, e 24, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) del cpc»], il contribuente censura la sentenza impugnata che, da un lato, ha correttamente dichiarato l’illegittimità dell’avviso, dall’altro, travisando l’oggetto, i limiti interni e la natura rigorosamente impugnatoria del processo tributario, ha rideterminato il contenuto dell’avviso di accertamento sostituendovi le ragioni di fatto e di diritto che, in astratto, avrebbero dovuto legittimare la funzione di accertamento dell’Amministrazione; 2. con il secondo motivo [«2. Violazione e falsa applicazione del principio di inerenza ex art. 68, co. 1 e co. 2, ult. periodo, del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) del cpc»], si censura la sentenza impugnata che, laddove ha negato l’inerenza delle spese processuali e di progettazione, ha omesso di considerare che, in realtà, la destinazione edificatoria del terreno non era stata conseguita esclusivamente grazie allo strumento urbanistico, sicché, in ultima analisi, se il contribuente non avesse agito in giudizio e non avesse presentato i progetti di edificabilità del terreno da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione comunale, il valore del cespite sarebbe stato nettamente inferiore; 3. il primo motivo è infondato; è pacifico che il processo tributario è strutturato come giudizio d’impugnazione di un provvedimento contenente la pretesa dell’A.F., r.g. n. 19141/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19141/2015 Numero sezionale 6013/2021 Numero di raccolta generale 38891/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 nel quale l’ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale ed il dibattito processuale è delimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo e, dall’altro, dalle questioni dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo (cfr. ex multis Cass.03/02/2021, n. 2413, che menziona Cass. nn. 10779/2007, 15849/2006, 9754/2003). Ciò premesso, tuttavia, la C.T.R. non ha esorbitato dai propri poteri di cognizione laddove, senza limitarsi ad un puro e semplice annullamento dell’avviso, riconosciuta la sussistenza del credito erariale, lo ha rimodulato e rideterminato nel quantum, alla stregua del libero apprezzamento delle risultanze processuali. La decisione impugnata segue il filo conduttore della giurisprudenza sezionale (cfr. ex multis Cass. 10/09/2020, n. 18777), che è il caso di enunciare nuovamente, secondo cui «Il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione della C.T.R. che, in parziale accoglimento della domanda, aveva ridotto la pretesa impositiva, anziché confermarla integralmente).»; 4. il secondo motivo è inammissibile; sotto le sembianze della violazione di legge, in effetti si sollecita questa Corte, in modo non consentito, a compiere un nuovo scrutinio delle circostanze riguardanti il merito dell’accertamento, già insindacabilmente vagliate dalla Commissione regionale; 5. le spese del giudizio di legittimità sono regolate in dispositivo in base al principio della soccombenza;r.g. n. 19141/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19141/2015 Numero sezionale 6013/2021 Numero di raccolta generale 38891/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe