CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29290-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 256/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per IRES relativa al periodo di imposta 2012, emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto le "perdite scomputabili" non trovavano corrispondenza con quanto dichiarato dalla società nell'anno precedente in merito ad una agevolazione fiscale relativa ad un impianto installato fotovoltaico integrato alla copertura di un capannone; [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'Ufficio ha proceduto ad un controllo automatizzato della dichiarazione legittimo in quanto effettuato sul rilievo della mancata consequenzialità dei dati (perdite scomputabili) tra una dichiarazione e l'altra: tale discrepanza non è emendabile attraverso una riliquidazione della dichiarazione per correzione di errori in quanto, pur in presenza di una scarsa linearità della normativa, la detassazione ambientale costituiva un beneficio fiscale soggetto, per poter essere applicato, ad una precisa richiesta da parte del beneficiario da esplicarsi nella dichiarazione fiscale e quando l'incertezza normativa è venuta meno con l'approvazione del D.M. 5 luglio 2012, la parte contribuente è rimasta inerte, pur potendo presentare la dichiarazione Ric. 2020 n. 29290 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- integrativa relativa all'anno 2010 (anno in cui era stato realizzato l'investimento ambientale) e solo nel 2013 ha proceduto alla riliquidazione interna, relativa, per di più, all'anno 2011. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate, non essendosi costituita tempestivamente con controricorso, si costituiva al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 delle preleggi cod. civ., 38 d.P.R. n. 602 del 1973, 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1988, 84 del d.P.R. n. 917 del 1986, 10 della legge n. 212 del 2000, nonché dell'art. 6, comma da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la contribuente, avendo seguito una modalità di correzione della denuncia dei redditi non conforme a quella dettata in materia (presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 comma 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998 ovvero istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973) sarebbe decaduta dal diritto di beneficiare dell'agevolazione fiscale: infatti non si rilevano gli elementi tipici dell'atto negoziale nella scelta a suo tempo compiuta dalla contribuente di non avvalersi della detassazione stante l'incertezza normativa. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, Ric. 2020 n. 29290 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 I