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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15760/2026

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appresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato;-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA]’ MARIA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura allegata al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 593/28/2024, depositata il 16/2/2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla Commissione tributariaprovinciale di Taranto, avverso un avviso di liquidazione di impostaprincipale di registro su atti giudiziari, notificatole dalla Direzioneprovinciale dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alla sentenza n.Numero registro generale 19148/2024Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 15760/2026Data pubblicazione 22/05/20261745/2013, emessa dal Tribunale di Taranto a definizione del giudizio diresponsabilità avviato ai sensi dell’art. 146 L.F. dal [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti degli amministratori e dei sindaci della societàfallita.

In particolare, l’avviso richiedeva alla contribuente, nella qualità dicoerede di uno dei componenti del consiglio di amministrazione,condannata al risarcimento del danno, il pagamento dell’imposta,quantificata nella misura di euro 191.836,00.Deduceva la ricorrente che, in data 10 giugno 2013, prima che fossepronunziata sentenza di condanna, aveva sottoscritto con la Curatela delfallimento un accordo transattivo stragiudiziale del quale il Tribunale, neldefinire la controversia, non aveva tuttavia tenuto conto.

Affermava diavere, conseguentemente, impugnato la sentenza innanzi alla Corted’Appello ed evidenziava che il giudice del gravame aveva quindidichiarato cessata la materia del contendere, in relazione alla domandaformulata dal Fallimento nei confronti delle coeredi dell’amministratoredella società.

Censurava poi l’avviso di liquidazione sotto il profilo dellacarenza del presupposto impositivo, lamentando che ancor primadell’emissione della sentenza, non poteva essa ricorrente più considerarsiparte sostanziale del rapporto controverso di cui al giudizio definito con lasentenza oggetto di imposizione fiscale.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria accoglieva il ricorso rilevandol’estraneità della ricorrente rispetto alla pretesa impositiva “in quanto nonè controverso che nulla debba al fallimento essendo intervenuta,anteriormente alla sentenza, una specifica transazione.

È altresì evidenteche la sentenza è stata erroneamente emessa anche nei confronti dellaricorrente evidentemente perché il giudice non era a conoscenza dellapredetta transazione…”.3.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado disattendeva ilgravame dell’Agenzia delle Entrate, condividendo le conclusioni dei giudicidi primo grado.Numero registro generale 19148/2024Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 15760/2026Data pubblicazione 22/05/20264.

Per la cassazione della sentenza n. 593/2024 ricorre l'Agenziadelle Entrate formulando due motivi.La contribuente si costituisce con controricorso, nel quale dà atto,tra l’altro, della riduzione dell’importo del risarcimento del danno comerisultante dalla sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 178/2017,divenuta definitiva come da ordinanza n. 20154/2022 della Corte diCassazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986.1.1.

L’Agenzia ricorrente censura la sentenza appellata osservandoche l’art. 57, comma I, del d.P.R. n. 131/1986 individua i soggettisolidalmente tenuti al pagamento dell’imposta nelle parti del giudizio eche, di conseguenza, il rapporto sostanziale al quale l’Ufficio deve fareriferimento, ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto, è quello desumibiledall’atto giudiziario assoggettato a tassazione.

Sotto tale profilo,costituisce fatto pacifico che la sentenza n. 1745/2013 del Tribunale diTaranto, da cui è scaturito il provvedimento di liquidazione emessodall’Agenzia delle Entrate, ha pronunziato la condanna della contribuente,in solido con altri coobbligati, al pagamento di somme a titolo risarcitorionei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.1.2.

La ricorrente lamenta anche la violazione dell’art. 37 del d.P.R.n. 131/1986 laddove la Corte di secondo grado ha fatto riferimento, asostegno della decisione, alla sentenza della Corte d’appello di Lecce, n.178/2017 del 28 aprile 2017, che ha dichiarato la cessazione della materiadel contendere nei confronti di essa contribuente.

Risulta invero evidente,secondo l’Agenzia delle Entrate, l’omessa pronunzia sullo specifico temasollevato nel ricorso in appello con riferimento all’art. 37 cit. secondo ilNumero registro generale 19148/2024Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 15760/2026Data pubblicazione 22/05/2026quale «Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili chedefiniscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, iprovvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze chedichiarano efficaci nello Stato le sentenze straniere, sono soggettiall’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnatio siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base asuccessiva sentenza passata in giudicato».

L’Ufficio avrebbe dunqueemesso l’atto di liquidazione attenendosi a quanto indicato nella sentenzadel Tribunale di Taranto, tenendo presente quanto enunciato neldispositivo, che includeva tra le parti condannate al risarcimento deldanno anche la contribuente.Evidenzia inoltre che la sentenza della Corte d’appello, che hadichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della Calò, èstata pronunziata quattordici mesi dopo la notificazione dell’avviso diliquidazione; tale pronuncia, ancorché passata in giudicato, non potevacomunque incidere sulla legittimità dell’avviso, comportandoeventualmente, ai sensi dell’art. 37, comma II, del d.P.R. n. 131/1986, ildiritto al rimborso delle imposte, da esercitare nel rispetto del termine dicui all’art. 77 del T.U.R.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 546/1992, censurando la sentenzadella Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nella parte in cui harilevato che le doglianze dell’Ufficio appellante non sono risultate “affattoidonee a scalfire la sentenza impugnata che, così, merita di essereconfermata, non avendo per nulla l’ufficio rivolto concrete e puntualicritiche contro la stessa decisione di primo grado...”.

Osserva che dallalettura dell’atto d’appello, il cui contenuto è stato trascritto nel ricorso,risultava chiaramente che l’Amministrazione aveva individuatospecificamente le statuizioni della sentenza impugnata, sia riassumendo loNumero registro generale 19148/2024Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 15760/2026Data pubblicazione 22/05/2026svolgimento dei fatti, sia riportando testualmente la parte di decisioneoggetto di critica, sia chiedendo espressamente, nelle conclusioni,l'annullamento della decisione impugnata e la conferma della legittimitàdell'atto dell'Ufficio.3.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.3.1.

In linea generale, in tema di imposta di registro sugli attigiudiziari, l’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, nella parte in cui prevede chesono tenute al pagamento dell’imposta di registro le parti in causa, deveintendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, neiconfronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella partedispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata daglieffetti di tale decisione.

La finalità della norma è, infatti, quella dirafforzare la posizione dell’Erario nei confronti dei contribuenti in vistadella proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto di ciascuno di essidi rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento(Cass., n. 12009 del 20 giugno 2020; n. 27063 del 18 ottobre 2024).3.2.

Neppure può reputarsi incidere, ai fini dell’applicazionedell’imposta di registro sulla sentenza del Tribunale, una pronunzia dicessazione della materia del contendere intervenuta in grado di appello,alla quale non abbia partecipato l’Amministrazione dello Stato.L’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, prevede, ai fini del rimborso, che«alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazionegiudiziaria e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è partel’amministrazione dello Stato».

L’atto di transazione che ha comportato lacessazione della materia del contendere non assume tuttavia rilevanza nelcaso di specie in quanto non era parte l’amministrazione dello Stato.Invero, secondo la giurisprudenza della Corte, in temad'imposta di registro, ai fini del rimborso dell'importo pagato sugli atti chedefiniscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi del d.P.R. n.Numero registro generale 19148/2024Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 15760/2026Data pubblicazione 22/05/2026131 del 1986, art. 37, non può essere equiparata alla sentenza di riformapassata in giudicato la transazione stragiudiziale di cui non sia partel'Amministrazione dello Stato, essendo irrilevante che la stessa sia stataedotta della data dell'atto dinanzi al notaio ed invitata a parteciparvi,tributaria (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3687 del 24/02/2016, Rv.638797 – 01; n. 6665 del 13/3/2025, Rv 674366 - 01); in caso diconciliazione giudiziale tra le parti, intervenuta nel corso del processo diappello, il diritto della parte al rimborso dell'imposta di registro corrispostain forza della sentenza di primo grado sorge solo ove all'atto abbiapartecipato l'Amministrazione finanziaria, attesa la necessità, sottesaall'equiparazione prevista del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art.37, della transazione stragiudiziale alla sentenza passata in giudicato, diimpedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria (Cass. n. 16069 del2014).3.3.

Deve infine rilevarsi che la cessazionedella materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, unafattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenzialee contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procederealla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti allanaturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risultipossibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesasostanziale.

Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia adacquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere,potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venirmeno dell'interesse alla prosecuzione del processo (Cass. n. 7185 del2010; Cass. n. 10829/2025).

All’impossibilità del rimborso deveequipararsi la doverosità del pagamento.3.4.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado non si èNumero registro generale 19148/2024Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 15760/2026Data pubblicazione 22/05/2026pagamento dell'imposta del registro sull’atto giudiziario in presenza di unadichiarazione della cessazione della materia del contendere a seguito ditransazione stragiudiziale.4.

In accoglimento del primo motivo di impugnazione, assorbito ilsecondo, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto,la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, che deciderà anchein ordine alla diversa base imponibile, in ragione dell’importo risarcitoriodefinitivamente accertato, e provvederà alla regolamentazione delle spesedel presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, chedeciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato;-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA]’ MARIA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura allegata al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 593/28/2024, depositata il 16/2/2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla Commissione tributariaprovinciale di Taranto, avverso un avviso di liquidazione di impostaprincipale di registro su atti giudiziari, notificatole dalla Direzioneprovinciale dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alla sentenza n.Numero registro generale 19148/2024Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 15760/2026Data pubblicazione 22/05/20261745/2013, emessa dal Tribunale di Taranto a definizione del giudizio diresponsabilità avviato ai sensi dell’art. 146 L.F. dal [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti degli amministratori e dei sindaci della societàfallita. In particolare, l’avviso richiedeva alla contribuente, nella qualità dicoerede di uno dei componenti del consiglio di amministrazione,condannata al risarcimento del danno, il pagamento dell’imposta,quantificata nella misura di euro 191.836,00.Deduceva la ricorrente che, in data 10 giugno 2013, prima che fossepronunziata sentenza di condanna, aveva sottoscritto con la Curatela delfallimento un accordo transattivo stragiudiziale del quale il Tribunale, neldefinire la controversia, non aveva tuttavia tenuto conto. Affermava diavere, conseguentemente, impugnato la sentenza innanzi alla Corted’Appello ed evidenziava che il giudice del gravame aveva quindidichiarato cessata la materia del contendere, in relazione alla domandaformulata dal Fallimento nei confronti delle coeredi dell’amministratoredella società. Censurava poi l’avviso di liquidazione sotto il profilo dellacarenza del presupposto impositivo, lamentando che ancor primadell’emissione della sentenza, non poteva essa ricorrente più considerarsiparte sostanziale del rapporto controverso di cui al giudizio definito con lasentenza oggetto di imposizione fiscale.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria accoglieva il ricorso rilevandol’estraneità della ricorrente rispetto alla pretesa impositiva “in quanto nonè controverso che nulla debba al fallimento essendo intervenuta,anteriormente alla sentenza, una specifica transazione. È altresì evidenteche la sentenza è stata erroneamente emessa anche nei confronti dellaricorrente evidentemente perché il giudice non era a conoscenza dellapredetta transazione…”.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado disattendeva ilgravame dell’Agenzia delle Entrate, condividendo le conclusioni dei giudicidi primo grado.Numero registro generale 19148/2024Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 15760/2026Data pubblicazione 22/05/20264. Per la cassazione della sentenza n. 593/2024 ricorre l'Agenziadelle Entrate formulando due motivi.La contribuente si costituisce con controricorso, nel quale dà atto,tra l’altro, della riduzione dell’importo del risarcimento del danno comerisultante dalla sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 178/2017,divenuta definitiva come da ordinanza n. 20154/2022 della Corte diCassazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986.1.1. L’Agenzia ricorrente censura la sentenza appellata osservandoche l’art. 57, comma I, del d.P.R. n. 131/1986 individua i soggettisolidalmente tenuti al pagamento dell’imposta nelle parti del giudizio eche, di conseguenza, il rapporto sostanziale al quale l’Ufficio deve fareriferimento, ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto, è quello desumibiledall’atto giudiziario assoggettato a tassazione. Sotto tale profilo,costituisce fatto pacifico che la sentenza n. 1745/2013 del Tribunale diTaranto, da cui è scaturito il provvedimento di liquidazione emessodall’Agenzia delle Entrate, ha pronunziato la condanna della contribuente,in solido con altri coobbligati, al pagamento di somme a titolo risarcitorionei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.1.2. La ricorrente lamenta anche la violazione dell’art. 37 del d.P.R.n. 131/1986 laddove la Corte di secondo grado ha fatto riferimento, asostegno della decisione, alla sentenza della Corte d’appello di Lecce, n.178/2017 del 28 aprile 2017, che ha dichiarato la cessazione della materiadel contendere nei confronti di essa contribuente. Risulta invero evidente,secondo l’Agenzia delle Entrate, l’omessa pronunzia sullo specifico temasollevato nel ricorso in appello con riferimento all’art. 37 cit. secondo ilNumero registro generale 19148/2024Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 15760/2026Data pubblicazione 22/05/2026quale «Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili chedefiniscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, iprovvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze chedichiarano efficaci nello Stato le sentenze straniere, sono soggettiall’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnatio siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base asuccessiva sentenza passata in giudicato». L’Ufficio avrebbe dunqueemesso l’atto di liquidazione attenendosi a quanto indicato nella sentenzadel Tribunale di Taranto, tenendo presente quanto enunciato neldispositivo, che includeva tra le parti condannate al risarcimento deldanno anche la contribuente.Evidenzia inoltre che la sentenza della Corte d’appello, che hadichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della Calò, èstata pronunziata quattordici mesi dopo la notificazione dell’avviso diliquidazione; tale pronuncia, ancorché passata in giudicato, non potevacomunque incidere sulla legittimità dell’avviso, comportandoeventualmente, ai sensi dell’art. 37, comma II, del d.P.R. n. 131/1986, ildiritto al rimborso delle imposte, da esercitare nel rispetto del termine dicui all’art. 77 del T.U.R.2. Con il secondo motivo, la ricorrente Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 546/1992, censurando la sentenzadella Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nella parte in cui harilevato che le doglianze dell’Ufficio appellante non sono risultate “affattoidonee a scalfire la sentenza impugnata che, così, merita di essereconfermata, non avendo per nulla l’ufficio rivolto concrete e puntualicritiche contro la stessa decisione di primo grado...”. Osserva che dallalettura dell’atto d’appello, il cui contenuto è stato trascritto nel ricorso,risultava chiaramente che l’Amministrazione aveva individuatospecificamente le statuizioni della sentenza impugnata, sia riassumendo loNumero registro generale 19148/2024Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 15760/2026Data pubblicazione 22/05/2026svolgimento dei fatti, sia riportando testualmente la parte di decisioneoggetto di critica, sia chiedendo espressamente, nelle conclusioni,l'annullamento della decisione impugnata e la conferma della legittimitàdell'atto dell'Ufficio.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.3.1. In linea generale, in tema di imposta di registro sugli attigiudiziari, l’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, nella parte in cui prevede chesono tenute al pagamento dell’imposta di registro le parti in causa, deveintendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, neiconfronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella partedispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata daglieffetti di tale decisione. La finalità della norma è, infatti, quella dirafforzare la posizione dell’Erario nei confronti dei contribuenti in vistadella proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto di ciascuno di essidi rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento(Cass., n. 12009 del 20 giugno 2020; n. 27063 del 18 ottobre 2024).3.2. Neppure può reputarsi incidere, ai fini dell’applicazionedell’imposta di registro sulla sentenza del Tribunale, una pronunzia dicessazione della materia del contendere intervenuta in grado di appello,alla quale non abbia partecipato l’Amministrazione dello Stato.L’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, prevede, ai fini del rimborso, che«alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazionegiudiziaria e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è partel’amministrazione dello Stato». L’atto di transazione che ha comportato lacessazione della materia del contendere non assume tuttavia rilevanza nelcaso di specie in quanto non era parte l’amministrazione dello Stato.Invero, secondo la giurisprudenza della Corte, in temad'imposta di registro, ai fini del rimborso dell'importo pagato sugli atti chedefiniscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi del d.P.R. n.Numero registro generale 19148/2024Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 15760/2026Data pubblicazione 22/05/2026131 del 1986, art. 37, non può essere equiparata alla sentenza di riformapassata in giudicato la transazione stragiudiziale di cui non sia partel'Amministrazione dello Stato, essendo irrilevante che la stessa sia stataedotta della data dell'atto dinanzi al notaio ed invitata a parteciparvi,tributaria (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3687 del 24/02/2016, Rv.638797 – 01; n. 6665 del 13/3/2025, Rv 674366 - 01); in caso diconciliazione giudiziale tra le parti, intervenuta nel corso del processo diappello, il diritto della parte al rimborso dell'imposta di registro corrispostain forza della sentenza di primo grado sorge solo ove all'atto abbiapartecipato l'Amministrazione finanziaria, attesa la necessità, sottesaall'equiparazione prevista del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art.37, della transazione stragiudiziale alla sentenza passata in giudicato, diimpedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria (Cass. n. 16069 del2014).3.3. Deve infine rilevarsi che la cessazionedella materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, unafattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenzialee contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procederealla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti allanaturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risultipossibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesasostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia adacquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere,potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venirmeno dell'interesse alla prosecuzione del processo (Cass. n. 7185 del2010; Cass. n. 10829/2025). All’impossibilità del rimborso deveequipararsi la doverosità del pagamento.3.4. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado non si èNumero registro generale 19148/2024Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 15760/2026Data pubblicazione 22/05/2026pagamento dell'imposta del registro sull’atto giudiziario in presenza di unadichiarazione della cessazione della materia del contendere a seguito ditransazione stragiudiziale.4. In accoglimento del primo motivo di impugnazione, assorbito ilsecondo, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto,la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, che deciderà anchein ordine alla diversa base imponibile, in ragione dell’importo risarcitoriodefinitivamente accertato, e provvederà alla regolamentazione delle spesedel presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, chedeciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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