CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17514-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAROLIS 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; E.N.A.C. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 29015/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ai sensi dell'art.391 bis cod.proc.civ. avverso la sentenza nr. 29015 del 2020 con la quale la Corte, in accoglimento dei ricorsi ordinari proposti dall'ENAC, in via principale, e dall'[OSCURATO:PERSONA], in via incidentale, ha cassato la sentenza nr. 293 del 2014 della Corte di appello di L'Aquila e, decidendo nel merito, ha respinto l'originaria domanda del ricorrente; 2. controversa l'interpretazione degli artt. 1 e 10 del D.lgs nr. 250 del 1997, istitutivi dell'ENAC, la Corte, con la pronuncia qui impugnata, non ha condiviso l'esegesi interpretativa accolta dai giudici di merito, perché ha ritenuto che la stessa non trovasse riscontro nel tenore letterale delle disposizioni e non ne cogliesse l'effettiva ratio; 3. secondo la Corte, i dipendenti della Direzione Generale dell'Aviazione civile, transitati nei ruoli dell'E.N.A.C. in forza dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 250 del 1997, hanno diritto non all'indennità di anzianità prevista dall'art. 13 della legge nr. 70 del 1975, bensì al trattamento di fine rapporto determinato secondo le modalità di cui alla legge nr. 297 del 1982 «alla luce della disposizione del comma 3 del citato art. 10, ove è stata espressamente prevista, in coerenza con l'intento del legislatore di unificare la disciplina giuridica ed economica di tutto il personale del nuovo ente, l'immediata applicazione della legge nr. 297 del 1982 Ric. 2021 n. 17514 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- agli unici dipendenti - quelli provenienti dalla suddetta Direzione - per i quali, sino al momento del passaggio, era prevista l'indennità di buonuscita di cui agli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, restando peraltro irrilevante che alla trasformazione dell'E.N.A.C. in ente pubblico economico, ex art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 250 del 1997, non si sia fatto luogo, posto che il legislatore non ha in alcun modo condizionato l'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto a tale trasformazione»; 4. al giudizio di revocazione, articolato in un unico motivo, hanno resistito, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA] e l'ENAC; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il ricorso si deduce, in relazione alla pronuncia nr. 29015 del 2020, errore di fatto ai sensi degli artt. 395 nr. 4 e 391 bis cod.proc.civ. derivante «dall'erronea interpretazione dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. nr. 250 del 1007 in combinato disposto con l'art. 1 dello stesso decreto»; 7. il ricorso è inammissibile; 8. in modo evidente, le censure involgono questioni estranee alla logica del rimedio revocatorio; esse, infatti, investono l'attività di interpretazione della disciplina di riferimento e si collocano del tutto al di fuori del perimetro dell'errore di fatto revocatorio; 9. per pacifica giurisprudenza di questa Corte, quest'ultimo è solo quello che consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (tra le tante, Cass. nr. 442 del 2018, Cass. nr. 6405 Ric. 2021 n. 17514 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- del 2018; Cass. nr. 4456 del 2015; in motiv., Cass., sez. un., nr. 5906 del 2020); 10. coerentemente, si è affermato che gli errori di giudizio, frutto di un qualsiasi apprezzamento della fattispecie dedotta in causa, non appartengono all'area degli errori revocatori (in argomento, tra le tantissime, Cass. nr. 6405 del 2018 cit.; Cass. nr. 22171 del 2010; in motiv., Cass., sez.un., nr. 8984 del 2018); 11. deve, pertanto, escludersi che possa ipotizzarsi un errore revocatorio in relazione all'interpretazione di norme giuridiche e, in questa prospettiva, la Corte ha affermato che «la falsa percezione» di esse integra, eventualmente, gli estremi dell'error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (Cass. nr. 4584 del 2020); mai, comunque, può configurare un errore percettivo nel senso sopra chiarito; 12. le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrenti, come da dispositivo; 13. va dato, altresì, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2021 n. 17514 sez. ML - ud. 22-03-2022 -4- unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 1