Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18009/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 gennaio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in carcere e agli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado, con pronuncia del Tribunale di Roma del 13 febbraio 2018, alla pena di anni sette di reclusione in ordine al solo delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, per essere poi assolto anche da tale reato con sentenza della Corte territoriale del 18 marzo 2019, irrevocabile il 31 luglio 2019.

2. Per la Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi associativa - nell'ambito della quale il Pinna era stato descritto come fornitore e spacciatore di sostanza stupefacente di tipo hashish -, ha debitamente evidenziato come, in esito alle risultanze scaturite dalle attività di indagine, ed in particolare da quanto accertato in occasione del suo arresto, il Pinna avesse avuto la disponibilità di ingenti quantitativi di droga, essendo stato rinvenuto in possesso di 2 Kg. di hashish presso il suo negozio, trovandosi, peraltro, in compagnia di un altro soggetto avente 18 kg. di hashish, confezionati nella stessa maniera di quelli posseduti dal Pinna.

Il giudice della riparazione ha, conseguentemente, rigettato la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen., evidenziando come l'indicata condotta perpetrata dall'istante — non smentita nella sua storicità dal giudice di merito, che solo aveva assolto il Pinna per non essere stata comprovata la sua stabile partecipazione ad una struttura associativa — comunque configurasse un'ipotesi di colpa gravef ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo, ha eccepito vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., per travisamento e omessa valutazione dei fatti sulla base dei quali è stata ritenuta sussistente la colpa grave, oltre a contraddittorietà della motivazione.

Il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe rigettato la sua istanza su argomenti fattuali inesistenti, travisando le risultanze del procedimento di merito ed omettendo di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni di sussistenza del requisito della colpa grave.

Nessuna condotta ostativa sarebbe, in particolare, ravvisabile nel comportamento del ricorrente, avendo costui, sin da subito, chiarito la propria posizione e non avendo mai agito con colpa grave, tale non potendo essere considerata quella accertata in occasione del suo arresto, trattandosi di materiale probatorio considerato dai giudici di merito come non rappresentativo dell'appartenenza del Pinna all'associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

Con la seconda censura/il Pinna ha dedotto violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'individuazione del concetto di colpa grave, oltre ad omessa motivazione sulla gravità della colpa.

Sarebbero, in particolare, carenti le ragioni per cui la condotta ascritta al ricorrente integrerebbe un'ipotesi di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio.

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

5. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoriat t che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).

3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».

3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).

3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque acciditisecondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).

3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01).

3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01).

Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).

4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente.

Per come chiarito dalla Corte di appello, infatti, risulta giudizialmente k?,1 1 TA7.2 accertato che l'istante islat32 trovato in possesso, presso il suo negozio, di 2 Kg. di hashish, peraltro in compagnia di un altro individuo avente /GR 18 kg. di hashish, confezionati nella stessa maniera di quelli rinvenuti nel possesso del Pinna.

Ciò, per la Corte di merito, «denotava certamente sia un'attività di cessione in favore di plurimi soggetti, sia una disponibilità finanziaria importante, sia contatti con cessionari di un certo livello, in ciò (apparentemente ma significativamente) potendo confortare la ipotesi accusatoria riguardo alla stessa associazione contestata».La Corte di appello ha, quindi, concruamente qualificato l'indicata condotta del Pinna come un'ipotesi di colpa grave, ostativa al riconoscimento del beneficio invocato.

5. Alla stregua degli indicati elementi, infatti, deve conclusivamente ritenersi Lt7e/i/01--fl che il provvedimento impugnato si IFri - in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntualp valutazione del comportamento raok IE-rtic/4 posto in essere dal richiedente, secondo una 9~ ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa.

La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato.

6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 1.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in carcere e agli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado, con pronuncia del Tribunale di Roma del 13 febbraio 2018, alla pena di anni sette di reclusione in ordine al solo delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, per essere poi assolto anche da tale reato con sentenza della Corte territoriale del 18 marzo 2019, irrevocabile il 31 luglio 2019. 2. Per la Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi associativa - nell'ambito della quale il Pinna era stato descritto come fornitore e spacciatore di sostanza stupefacente di tipo hashish -, ha debitamente evidenziato come, in esito alle risultanze scaturite dalle attività di indagine, ed in particolare da quanto accertato in occasione del suo arresto, il Pinna avesse avuto la disponibilità di ingenti quantitativi di droga, essendo stato rinvenuto in possesso di 2 Kg. di hashish presso il suo negozio, trovandosi, peraltro, in compagnia di un altro soggetto avente 18 kg. di hashish, confezionati nella stessa maniera di quelli posseduti dal Pinna. Il giudice della riparazione ha, conseguentemente, rigettato la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen., evidenziando come l'indicata condotta perpetrata dall'istante — non smentita nella sua storicità dal giudice di merito, che solo aveva assolto il Pinna per non essere stata comprovata la sua stabile partecipazione ad una struttura associativa — comunque configurasse un'ipotesi di colpa gravef ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo, ha eccepito vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., per travisamento e omessa valutazione dei fatti sulla base dei quali è stata ritenuta sussistente la colpa grave, oltre a contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe rigettato la sua istanza su argomenti fattuali inesistenti, travisando le risultanze del procedimento di merito ed omettendo di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni di sussistenza del requisito della colpa grave. Nessuna condotta ostativa sarebbe, in particolare, ravvisabile nel comportamento del ricorrente, avendo costui, sin da subito, chiarito la propria posizione e non avendo mai agito con colpa grave, tale non potendo essere considerata quella accertata in occasione del suo arresto, trattandosi di materiale probatorio considerato dai giudici di merito come non rappresentativo dell'appartenenza del Pinna all'associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Con la seconda censura/il Pinna ha dedotto violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'individuazione del concetto di colpa grave, oltre ad omessa motivazione sulla gravità della colpa. Sarebbero, in particolare, carenti le ragioni per cui la condotta ascritta al ricorrente integrerebbe un'ipotesi di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 5. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoriat t che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». 3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque acciditisecondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente. Per come chiarito dalla Corte di appello, infatti, risulta giudizialmente k?,1 1 TA7.2 accertato che l'istante islat32 trovato in possesso, presso il suo negozio, di 2 Kg. di hashish, peraltro in compagnia di un altro individuo avente /GR 18 kg. di hashish, confezionati nella stessa maniera di quelli rinvenuti nel possesso del Pinna. Ciò, per la Corte di merito, «denotava certamente sia un'attività di cessione in favore di plurimi soggetti, sia una disponibilità finanziaria importante, sia contatti con cessionari di un certo livello, in ciò (apparentemente ma significativamente) potendo confortare la ipotesi accusatoria riguardo alla stessa associazione contestata».La Corte di appello ha, quindi, concruamente qualificato l'indicata condotta del Pinna come un'ipotesi di colpa grave, ostativa al riconoscimento del beneficio invocato. 5. Alla stregua degli indicati elementi, infatti, deve conclusivamente ritenersi Lt7e/i/01--fl che il provvedimento impugnato si IFri - in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntualp valutazione del comportamento raok IE-rtic/4 posto in essere dal richiedente, secondo una 9~ ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 1.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute da
Sentenza Cassazione n. 18009/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris